Cosenza Calcio, la giustizia tributaria annulla l'ingiunzione del Comune sull'imposta di pubblicità
La vicenda prende le mosse dalle pretese fiscali avanzate da Palazzo dei Bruzi e dall’ente gestore Municipia
«Vittoria giudiziaria per il Cosenza Calcio nei contenziosi tributari con Palazzo dei Bruzi. La Sezione 4 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, presieduta da Tommaso Caliciuri con Loredana De Franco nel ruolo di relatrice e Donatella Donato come giudice, ha accolto integralmente il ricorso proposto dalla società rossoblù contro il Comune di Cosenza e la concessionaria Municipia S.p.a.». È quanto si legge in un comunicato stampa diramato dallo studio legale tributario associato “Falcone e Kostner”.
«La pronuncia n. 5130/2026 ha disposto l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento relativa all'Imposta Comunale sulla Pubblicità per le annualità comprese tra il 2014 e il 2018. La vicenda prende le mosse dalle pretese fiscali avanzate dall'ente locale e dal proprio agente di riscossione.
Tali pretese erano già state oggetto di precedenti giudizi, dinanzi alla medesima magistratura tributaria, conclusasi con cinque diverse sentenze che avevano accolto parzialmente le doglianze della società sportiva. In quelle sedi, la Corte aveva stabilito l'annullamento dei primi avvisi di accertamento e imposto a Municipia S.p.a. di ricalcolare le tariffe spettanti applicando una riduzione pari a un decimo.
Ciononostante, il concessionario della riscossione aveva successivamente notificato al Cosenza Calcio una nuova ingiunzione di pagamento esecutiva reiterando la cifra complessiva iniziale, senza adeguare le somme alle decisioni, peraltro non impugnate dal Comune e, quindi, divenute definitive, emanate dai giudici. A seguito dell'impugnazione presentata dallo Studio legale tributario associato ‘Falcone e Kostner’, Municipia Spa ed il Comune di Cosenza si sono costituiti in giudizio.
Nel tentativo di sanare l'errore in corso di causa, Municipia S.p.a. ha adottato un provvedimento di discarico e annullamento parziale datato 5 febbraio 2026, rideterminando la pretesa impositiva e riducendola da euro 578.092,10 ad euro 223.164,50. Tuttavia, gli avvocati Falcone e Kostner hanno presentato motivi aggiunti evidenziando come anche l'atto rettificato fosse affetto da nullità per difetto di motivazione, in quanto del tutto privo dell'indicazione delle modalità operative e dei calcoli applicati per giungere al nuovo importo.
Accogliendo pienamente le eccezioni avanzate dal Cosenza Calcio, i giudici tributari hanno confermato la fondatezza del ricorso. La Corte ha sottolineato che l'ingiunzione iniziale non poteva essere emessa per l'importo originario a causa del previo annullamento dei relativi avvisi, e che neppure dal successivo provvedimento di discarico emergevano i criteri applicati ai fini della rideterminazione dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi. Tale opacità è stata ritenuta lesiva del diritto di difesa del contribuente, portando all'annullamento dell'atto impugnato e alla condanna del Comune di Cosenza e di Municipia S.p.a. al pagamento di 6.200 euro per le spese di lite in favore del Cosenza Calcio».