Sezioni
02/05/2021 ore 15.45
Cosenza Calcio

Clamoroso: Falcone squalificato per bestemmie. Salterà Empoli-Cosenza

Clamoroso, davvero clamoroso. Non ci sono altre esclamazioni per cristallizzare il momento e non correre il rischio di proferire imprecazioni di vario genere. Wladimiro Falcone salterà il match del Castellani e non giocherà Empoli-Cosenza. Il Giudice Sportivo, infatti, ha riservato al portiere del Cosenza lo stesso metro di giudizio usato con Tiritiello qualche tempo fa.
di Redazione

Clamoroso, davvero clamoroso. Non ci sono altre esclamazioni per cristallizzare il momento e non correre il rischio di proferire imprecazioni di vario genere. Wladimiro Falcone salterà il match del Castellani e non giocherà Empoli-Cosenza. Il Giudice Sportivo, infatti, ha riservato al portiere del Cosenza lo stesso metro di giudizio usato con Tiritiello qualche tempo fa. Una giornata di squalifica perché colto dalle telecamere di DAZN a bestemmiare. La gioia per il quarto rigore parato e l’aggancio ad Alison del Liverpool in questa speciale classifica è durato un attimo. Oltre a lui fermati anche Yao (Reggiana), Aramu (Venezia), Benedetti (Pisa), Brosco e Buchel (Ascoli), Camigliano (Cittadella), Castagnetti (Cremonese), Majer (Lecce) e Veseli (Salernitana).

Falcone, le motivazioni del Giudice Sportivo

«Il Giudice Sportivo – si legge nel comunicato ufficiale – ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 7.38 odierne) in merito alla condotta del calciatore Wladimiro Falcone (Soc. Cosenza) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 48° del secondo tempo: 

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, individuabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva; 

P.Q.M. 

delibera di sanzionare il calciatore calciatore Wladimiro Falcone (Soc. Cosenza) con la squalifica per una giornata effettiva di gara»».