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12/10/2026 ore 11.41
Cosenza Calcio

Contenzioso tributario tra Comune e Cosenza Calcio, «il club deve più di un milione a Palazzo dei Bruzi»

Rigettato il ricorso della società rossoblù in merito alle pretese dell’Ente in merito alla Tari degli anni dal 2019 al 2023. A darne notizia il presidente del Consiglio Mazzuca

di Redazione

«La Corte di giustizia tributaria di Cosenza ha dato ragione al Comune sulle pretese in merito alla Tari degli anni dal 2019 al 2023. L’ammontare delle somme riconosciute dovute all’ente supera il milione d’euro. I giudici hanno riconosciuto la legittimità dell’operato dell’ente e dei suoi uffici rigettando l’ennesimo ricorso del Cosenza calcio». Lo ha scritto sui suoi canali social il presidente del Consiglio di Palazzo dei Bruzi Giuseppe Mazzuca.

La quinta sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza ha infatti pronunciato la sentenza  relativa al contenzioso tributario promosso dal Cosenza Calcio nei confronti del Comune di Cosenza e del concessionario della riscossione Municipia S.p.a. Il collegio giudicante - presieduto dal Presidente e Relatore Piero Santese, con a latere i giudici Paola Lucente e Francesco Maddalena - ha respinto quasi in toto le domande presentate dalla società calcistica, confermando la legittimità formale e sostanziale degli avvisi di accertamento emessi per il pagamento della TARI.

La controversia (iscritta al n. 4686/2025 del ruolo generale) vedeva la società sportiva, difesa dall'avvocato Salvatore Muleo, impugnare l'avviso di accertamento esecutivo n. 17 relativo alla tassa sui rifiuti per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Nel ricorso presentato contro Palazzo dei Bruzi e Municipia S.p.a. (difesi rispettivamente dagli avvocati Corrado Perito e Rosaria Zaccaria), il Cosenza Calcio chiedeva l'annullamento integrale della pretesa tributaria adducendo sette motivi principali: la presunta carenza di legittimazione ad agire del concessionario, il difetto di motivazione dell'atto, l'errata quantificazione delle superfici tassabili dello stadio San Vito-Marulla, l'uso saltuario dell'impianto, l'occupazione dei locali da parte di terze società, lo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali e l'illegittimità delle sanzioni applicate.

Le motivazioni dei giudici: perché il ricorso è stato respinto

All'esito dell'udienza pubblica del 2 ottobre 2026, la Corte di Giustizia Tributaria ha ritenuto infondate sei delle sette contestazioni mosse dal club. Per quanto concerne il primo punto, i giudici hanno confermato la piena legittimazione ad agire di Municipia S.p.a., incaricata delle attività di accertamento e riscossione in forza del contratto di affidamento n. 1222 del 2017 e delle successive proroghe tecniche estese fino al 2025, adottate ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e della determina dirigenziale n. 2689/2023. Richiamando il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 24276/2019), la decisione evidenzia come l'indicazione dell'atto di affidamento nell'avviso sia sufficiente a far gravare sul contribuente l'onere di dimostrare specifici vizi di illegittimità, profilo rimasto del tutto privo di riscontro probatorio.

La Corte ha parimenti disatteso le doglianze sul presunto difetto di motivazione e sull'errata determinazione delle aree. La sentenza chiarisce che il concessionario aveva fornito lo sviluppo planimetrico e la planimetria catastale dello stadio e dei locali annessi, rendendo del tutto irrilevante la mera discrepanza formale sulla particella catastale citata. In merito alla presenza di altre società nell'impianto, all'invocata riduzione per l'uso saltuario del campo da gioco e allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali, il collegio ha ribadito che l'onere della comunicazione preventiva spetta rigorosamente al contribuente ai sensi dell'articolo 70 del D.Lgs. 507/1993. In assenza della preventiva denuncia di variazione e mancando qualsiasi perizia di parte a supporto, l'amministrazione e il concessionario hanno legittimamente determinato il tributo sulla base delle risultanze catastali e della disponibilità dell'impianto garantita dalle convenzioni senza limiti temporali.

L'unico motivo accolto dai giudici riguarda il profilo sanzionatorio. La Corte ha difatti applicato il principio del cumulo giuridico sulle sanzioni, ritenendolo fattispecie più favorevole al contribuente a fronte della medesima violazione. L'esito finale della sentenza prevede dunque l'accoglimento parziale limitatamente al ricalcolo delle sanzioni, disattendendo nel merito l'istanza di annullamento e disponendo la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Il quadro finanziario e le precedenti dichiarazioni del sindaco Franz Caruso

Il verdetto emesso sul contenzioso tributario va ad integrarsi nel complesso scenario dei rapporti finanziari e patrimoniali tra l'amministrazione comunale di Cosenza e la società guidata dal presidente Eugenio Guarascio. Lo scorso 2 agosto 2026, il sindaco Franz Caruso era intervenuto pubblicamente per chiarire lo stato dei conti e le rispettive pendenze tra Palazzo dei Bruzi e via Conforti.

Contenzioso tributario tra Comune e Cosenza Calcio, «il club deve più di un milione a Palazzo dei Bruzi»

Il primo cittadino aveva smentito la sussistenza di un presunto credito di circa due milioni di euro che la società rossoblù aveva inserito nei propri bilanci per lavori di manutenzione eseguiti sull'impianto sportivo. Caruso aveva spiegato che su tale vicenda si era già pronunciato il Tribunale con una sentenza che aveva visto il Comune soccombere soltanto per la cifra di 240 mila euro. Tale somma, come puntualizzato dal sindaco, era stata già interamente scomputata dai canoni dovuti per la locazione dello stadio, riducendo il credito reale vantato dal Cosenza Calcio nei confronti dell'ente locale ad appena 9 mila euro.

Nel medesimo intervento, il sindaco Caruso aveva ribaltato la prospettiva contabile, rivelando l'esistenza di un debito complessivo superiore ai tre milioni di euro maturato dalla società nei confronti del Comune per il mancato versamento di diversi tributi locali, tra i quali IMU, TARI, canone idrico e imposta sulla pubblicità. In quell'occasione, la fascia tricolore aveva specificato che se per una parte dei tributi non pagati la società aveva presentato istanza di adesione alla procedura di pace fiscale, la restante quota della pretesa tributaria risultava ancora sottoposta al vaglio degli organi giurisdizionali. La pronuncia della quinta sezione della Corte Tributaria segna dunque la conferma della fondatezza delle pretese comunali sulla TARI dovuta dalla società sportiva per le cinque annualità dal 2019 al 2023.