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06/09/2024 ore 22.07
Cosenza Calcio

Cosenza calcio, pubblicate le motivazioni della penalizzazione dal TFN

Pubblicate le motivazioni del Tribunale Federale Nazionale che hanno portato alla penalizzazione di quattro punti in classifica al Cosenza.
di Alessandro Storino

Il Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato le due motivazioni riguardanti la penalità in classifica inflitta al Cosenza con conseguente multa di 10.000 euro e squalifica per 18 mesi dell’ex dirigente Roberta Anania, in virtù del mancato versamento, entro il termine del 1° luglio 2024, delle ritenute Irpef riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovuti a tre tesserati in scadenza nella mensilità di aprile e maggio 2024. Riportiamo di seguito uno stralcio della n. 45/TFN.

La fase istruttoria

La fase predibattimentale

La sig.ra Roberta Anania faceva pervenire memoria difensiva in cui affermava, nella sostanza, che a causa di un atto di pignoramento avvenuto sui conti correnti della Società il pagamento degli F24 relativi alle ritenute Irpef su contributi all’esodo non era potuto andare a buon fine; tale circostanza rappresentava dunque un elemento di caso fortuito o forza maggiore idonea ad escludere la responsabilità contestata. La deferita depositava altresì istanza di accordo ex art. 127 CGS, con assenso della Procura Federale. La società Cosenza presentava autonoma istanza di patteggiamento senza assenso della Procura Federale e sosteneva in ogni caso come il giorno prima della scadenza fossero stati effettuati i relativi controlli circa la capienza dei conti correnti. Di talché alcuna responsabilità poteva addebitarsi al sodalizio.

Il dibattmento

  1. In sede di discussione erano presenti l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Enrico Lubrano, per la difesa della sig.ra Roberta Anania, e gli Avv.ti Alberto Fantini e Giuseppe De Gregorio, per la difesa della società Cosenza Calcio s.r.l. Preliminarmente il Tribunale valutava in Camera di consiglio la proposta di accordo ex art. 127 CGS depositata dalla Procura
    Federale e dalla difesa della sig.ra Anania, rilevando – con apposita Ordinanza – che la sanzione prevista dall’accordo risultasse incongrua rispetto ai fatti contestati, tenuto anche conto del fatto che per uno dei capi del deferimento era prevista, ai sensi dell’art. 31, comma 7, CGS la sanzione minima di 6 mesi di inibizione, laddove la proposta di accordo ha previsto, al riguardo, la sanzione
    base di 1 mese. La proposta di accordo veniva pertanto rigettata. Prendeva dunque la parola l’Avv. D’Oria, il quale si riportava integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento e chiedeva
    irrogarsi le seguenti sanzioni:

La decisione

* la motivazione