Cosenza, primo round al Comune. A Guarascio (per adesso) niente Marulla
Per i giudici non esiste un pregiudizio immediato: il club si è iscritto alla Serie C indicando lo stadio di Crotone. Il merito resta da decidere. Sullo stadio San Vito il Tar respinge la sospensiva chiesta dal Cosenza Calcio
Il Tar della Calabria ha respinto la domanda cautelare presentata dal Cosenza Calcio contro il diniego del Comune all’utilizzo dello stadio San Vito per lo svolgimento delle attività sportive aperte al pubblico. La decisione riguarda esclusivamente la richiesta di sospendere temporaneamente gli atti impugnati e non definisce il merito del ricorso.
L’ordinanza della prima sezione del Tribunale amministrativo regionale è stata pubblicata il 31 luglio 2026, dopo la camera di consiglio celebrata due giorni prima. Il collegio ha ritenuto che, allo stato, non sia stato dimostrato un pericolo immediato per l’attività sportiva della società.
Il Cosenza Calcio, infatti, ha potuto perfezionare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C indicando come impianto per le partite interne lo stadio di Crotone. Questa circostanza, secondo i giudici amministrativi, esclude nella fase attuale il requisito del periculum in mora, necessario per ottenere la sospensione degli atti comunali.
Nel bilanciamento tra gli interessi contrapposti, il Tar ha inoltre considerato prevalente la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica. Il pregiudizio lamentato dal club non è stato quindi ritenuto grave e irreparabile, almeno ai fini della decisione cautelare.
Il ricorso riguarda la nota del 12 giugno 2026 con la quale il Comune aveva respinto la richiesta della società di ottenere la licenza d’uso dello stadio prevista dall’articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il club ha impugnato anche gli atti precedenti, tra i quali la sospensione dell’attività sportiva e della convenzione stipulata nel 2023.
L’Amministrazione aveva motivato le proprie determinazioni richiamando l’incompatibilità tra le attività di cantiere in corso nell’impianto e lo svolgimento delle manifestazioni sportive, per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Era stato inoltre avviato il procedimento per un’eventuale revoca o risoluzione della convenzione per motivi di interesse pubblico.
Con il ricorso, il Cosenza Calcio ha chiesto l’annullamento degli atti e, in via subordinata, la condanna del Comune al pagamento dell’indennizzo previsto dall’articolo 21-quinquies della legge 241 del 1990. La società si è anche riservata di promuovere un separato giudizio per il risarcimento degli eventuali danni.
Il club è assistito dagli avvocati Francesco Antonio Caputo, Flavio Iacovone, Bernardo Giorgio Mattarella, Stefano Castellana Soldano e Christian D’Orazi. Il Comune di Cosenza è rappresentato dagli avvocati Nicola Carolillo e Carmelo Triulcio.
Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il procedimento proseguirà per l’esame delle questioni di rito e di merito, sulle quali il Tar ha precisato di non avere ancora espresso alcuna valutazione.