I giudici sospendono tutto: il Cosenza non deve al Comune i 578mila euro richiesti da Municipia
Accolta la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto che è stata disposta con provvedimento dei giudici tributari. L’azienda di riscossione comunale aveva ridotto in autotutela la richiesta a 223mila euro. Udienza finale l'8 giugno
Il 3 dicembre, Municipia Spa ha notificato alla società Cosenza Calcio srl un’ingiunzione di pagamento per la somma di 578mila 92,10 euro (che è stata preceduta in esclusiva dalla notizia da noi pubblicata in data 28 novembre), sostenendo di mettere in esecuzione alcune pronunce emesse dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, sfavorevoli - secondo la ricostruzione del Comune di Cosenza e di Municipia Spa - al Cosenza Calcio.
Cosenza, il Comune batte cassa con Guarascio: il club dovrà pagare 578mila euroA seguito della ricezione dell’atto, il Cosenza Calcio - difeso dallo studio legale tributario associato “Falcone e Kostner” - ha proposto ricorso il 18 dicembre, nel quale è stato sottolineato, per quanto riguarda i profili di merito, come l’ingiunzione di pagamento non tenesse conto del contenuto di ben cinque pronunce, passate in giudicato, emesse da varie sezioni delle Corte tributaria di Cosenza, in cui i Giudici, in parziale accoglimento dei ricorsi del Club sportivo, avevano annullato, quasi totalmente, gli avvisi di accertamento notificati, per l’imposta sulla pubblicità dal 2013 al 2018, nei confronti del Cosenza Calcio, disponendo l’applicazione dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993.
Questo, nella fattispecie, prevede la riduzione ad 1/10 delle tariffe applicabili. Lo scorso 8 febbraio Municipia Spa, prendendo atto della difesa del Cosenza Calcio, ha depositato in giudizio un provvedimento di discarico per la somma di euro 355 mila 276,60 euro, così riducendo la pretesa da euro a 223 mila 164,50 euro. Ieri si è tenuta l’udienza cautelare - cui non hanno partecipato né il Comune di Cosenza, né Municipia Spa - nel corso della quale gli avvocati Falcone e Kostner, pur prendendo atto della significativa riduzione della pretesa, hanno insistito sui propri motivi di ricorso, giacché anche la somma residua di euro 223mila 164,50 euro, di cui non sono stati indicati i criteri di determinazione, non appare in linea con quanto statuito dalla Corte tributaria di primo grado di Cosenza nelle pronunce passate in giudicato.
I due legali hanno, altresì, insistito con la richiesta di sospensione dell’esecutività dell’atto che è stata disposta con provvedimento dei giudici tributari, depositato in data odierna. Il Cosenza Calcio, dunque, non è certamente debitore della somma di euro 578mila 92,10 euro - che è stata ridotta, in via di autotutela, da Municipia Spa ad euro 223mila 164,50 euro - e non deve comunque, al momento, pagare alcunché alla luce del provvedimento di sospensione dell’esecutività dell’atto che ha congelato la pretesa sostenuta dall’Ente comunale, sino alla data della discussione finale (fissata per l’8 giugno 026), in cui si discuteranno anche tutti gli altri profili di illegittimità dell’ingiunzione di pagamento emessa.