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23/10/2024 ore 12.31
Cosenza Calcio

Penalizzazione Cosenza, Corte d'Appello Federale: «Modello organizzato del Cosenza non in grado di presidiare illecito»

La Figc ha pubblicato le motivazioni avverse ai ricorsi presentati dal Cosenza e dell'Avvocato Roberta Anania. Ecco altri particolari.
di Alessandro Storino

Nelle motivazioni dei ricorsi presentati dal Cosenza calcio e dell’avvocato Roberta Anania (Decisione/0039/CFA-2024-2025), si leggono ulteriori interessanti stralci a pagina 10. Come noto, i ricorsi respinti dalla Corte Federale della FIGC erano avversi alla penalizzazione di 4 punti inflitta al Cosenza da scontare in questa stagione, la multa di 10. 000 euro per la società, ed alla squalifica di 18 mesi per l’ormai ex dirigente. 

Lo stralcio delle motivazioni sul ricorso del Cosenza calcio contro le penalizzazioni

«Ciò che rileva è che l’avv. Anania ha operato all’interno delle regole organizzative del Cosenza Calcio S.r.l. e non all’esterno di esse o, peggio ancora, aggirandole. Il modello di organizzazione, gestione e controllo del Cosenza Calcio S.r.l. non era quindi in grado di presidiare l’illecito poi verificatosi.

Del resto, il modello di organizzazione, gestione e controllo (versato in atti nella versione iniziale o anche aggiornata persino dopo l’avvenimento della violazione di cui qui si discute) si rivolge esclusivamente alla mera prevenzione dei reati fiscali ma non disciplina in alcun modo i controlli o vincoli volti ad impedire l’erroneo, ritardato o mancato pagamento delle scadenze federali.


Anche le procedure gestionali menzionate dal modello (cfr. pag. 8 e seguenti del modello di organizzazione, gestione e controllo del Cosenza Calcio S.r.l. – parte speciale) risultano oggettivamente generiche, per nulla rivolte alle scadenze federali, né basate su una corretta segregazione delle funzioni.
Con ciò risulta a maggior ragione dimostrato che l’avv. Roberta Anania ha potuto, in totale autonomia, giungere ad effettuare i pagamenti dovuti solo l’ultimo giorno utile ed ha potuto decidere se e in quale ordine eseguirli senza che vi fosse alcuna funzione di controllo ex ante (organizzativa, appunto) del relativo operato».