Penalizzazione Cosenza, la Corte d'Appello Federale: «Conto in attivo, nessuna causa forza maggiore»
La corte d’Appello Federale della FIGC ha pubblicato sul proprio sito le motivazioni dei ricorsi presentati da Guarascio e dell’avvocato Roberta Anania e respinti. Come noto, erano avversi alla penalizzazione di 4 punti inflitta al Cosenza da scontare in questa stagione e la multa di 10.000 euro per la società, ed alla squalifica di 18 mesi per l’ormai ex dirigente. Pene confermate dai Giudici. Interessante lo stralcio che si può leggere a pagina 6 della Decisione/0039/CFA-2024-2025.
Lo stralcio delle motivazioni sul ricorso del Cosenza contro la penalizzazione
«…Lo stesso 28 giugno 2024 venivano poi addebitati due pignoramenti: uno di Euro 23.499,81 (del 27 giugno 2028) e l’altro di Euro 486.162, 47 (del 5 giugno 2024). Il saldo del conto, dunque, benché ridotto rispetto all’iniziale somma di Euro 1.055.000,00, restava comunque attivo per Euro 545.337,72. Posto allora che le somme non pagate il successivo 1° luglio 2024 ed oggetto di sanzione erano pari ad Euro 4.594,00, è evidente che non è stato il pignoramento ad impedire il pagamento» scrivono i giudici nelle motivazioni.
Per la Corte d’Appello Federale della Figc, infatti, «Il conto corrente, nonostante il pignoramento, era ancora in grado di consentire il pagamento degli importi disciplinati dal Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 6). Diviene allora decisivo notare che l’F24 che includeva il pagamento oggetto di sanzione in questa sede veniva registrato dalle movimentazioni del conto corrente (ma solo come operazione non ancora contabilizzata) quale operazione n. 146 (peraltro unita ad altri pagamenti dovuti dalla società)».
Penalizzazione Cosenza, «il club ha effettuato prima altre 140 operazioni di pagamento»
«In altri e più chiari termini, partendo dal saldo attivo di Euro 545.337,72 del 1° luglio 2024, che sopra si è visto, l’avv. Anania – nella medesima data e nell’interesse del Cosenza Calcio S.r.l. – dava luogo a non meno di altre centoquaranta operazioni di pagamento prima di provvedere a quelle dovute ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 6) – si legge ancora nelle motivazioni dei giudici – . La circostanza di aver scelto di pagare altre obbligazioni (persino assorbendo il saldo del conto corrente) e non gli importi qui in discussione non integra, ma esclude per certo, l’esistenza di una forza maggiore».
«E ciò, indipendentemente dalla circostanza (neppure dedotta o dimostrata e comunque irrilevante) che la scelta dell’avv. Anania era volta a dare priorità a pagamenti (come gli emolumenti dei tesserati della società) che avrebbero anch’essi dato luogo a sanzione, se omessi. Si è in ogni caso trattato di una scelta che – ove pure solo colposa per non aver controllato l’effettiva disponibilità di partenza del conto corrente – ha determinato la violazione del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I), par. IX), lett. A), punto 6)…». Il Cosenza ha detto che si rivolgerà al Coni per ribaltare l’esito di questa sentenza.