San Vito-Marulla negato, il Cosenza va al TAR: «Sospensione illegittima, il Comune aveva alternativa»
Nel ricorso, che verrà discusso probabilmente il 29 luglio, il club chiede l'annullamento del diniego alla licenza d'uso dello stadio e della sospensione della convenzione. In subordine, richiesta di indennizzo da oltre un milione di euro
Il Cosenza Calcio porta davanti al TAR Calabria la vicenda dello stadio San Vito-Gigi Marulla. La società rossoblù ha presentato ricorso contro il Comune di Cosenza per ottenere l'annullamento, previa sospensione cautelare, della nota con cui il Sindaco e il direttore del Dipartimento tecnico hanno rigettato l'istanza di licenza d'uso dell'impianto ai sensi dell'articolo 68 TULPS. In sostanza, il provvedimento che impedisce al club di utilizzare il Marulla per lo svolgimento delle attività sportive aperte al pubblico.
Ricorso
Il ricorso, firmato dagli avvocati Bernardo Giorgio Mattarella, Francesco Antonio Caputo, Flavio Iacovone, Christian D'Orazi e Stefano Castellana Soldano, non si limita però a impugnare il diniego del nulla osta. Nel mirino finiscono anche gli atti presupposti: in particolare la nota dell'11 giugno 2026 con cui il dirigente del Settore 11 ha disposto la «sospensione integrale dell'attività sportiva» e della convenzione per l'utilizzo dello stadio, a partire dal 17 agosto 2026 e fino al 31 dicembre 2027, cioè per tutta la durata prevista dei lavori.
La tesi centrale del Cosenza è chiara: quella definita formalmente come “sospensione” sarebbe, nei fatti, una vera e propria revoca mascherata della convenzione. Il club sottolinea infatti che la concessione dello stadio, stipulata il 10 agosto 2023 per cinque anni, verrebbe svuotata di significato per le stagioni 2026/2027 e 2027/2028. Da qui l'accusa all'Amministrazione comunale di aver adottato una decisione sproporzionata e lesiva non solo degli interessi della società, ma anche della tifoseria, della città e dello stesso Comune.
Uno dei punti più pesanti del ricorso riguarda la competenza dell'atto. Secondo il Cosenza, la sospensione della convenzione non poteva essere decisa da un dirigente, perché la concessione del San Vito-Marulla era stata approvata dal Consiglio comunale con la delibera n. 34 del 2023. Per il club, quindi, anche l'eventuale sospensione o revoca avrebbe dovuto seguire lo stesso percorso: passare cioè dal Consiglio comunale, non da un atto dirigenziale. Da questa presunta illegittimità discenderebbe anche quella del successivo diniego della licenza d'uso, che proprio sulla sospensione della convenzione si fonda.
Altro nodo fondamentale: i lavori allo stadio. Il Comune ha motivato la sospensione richiamando l'incompatibilità tra le attività di cantiere e l'utilizzo sportivo dell'impianto. Il Cosenza, però, contesta radicalmente questa impostazione. Nel ricorso viene ricordato che la procedura di gara per la riqualificazione del Marulla, affidata al RTI CETA SpA-Impresa LL.PP. Nervoso Ing. Oscar, prevedeva sin dall'origine soluzioni capaci di ridurre le interferenze con l'attività sportiva. Anzi, secondo il club, proprio la continuità dell'utilizzo dello stadio durante i lavori era stata valorizzata nei documenti di gara e nell'offerta tecnica.
Il passaggio è cruciale. Il PFTE, cioè il progetto di fattibilità tecnico-economica, avrebbe previsto che l'intervento riguardasse essenzialmente le due nuove curve e non la restante parte dello stadio, la cui rispondenza alle norme era già stata ratificata per la partecipazione al campionato. Inoltre, il disciplinare di gara premiava le soluzioni organizzative e logistiche capaci di minimizzare l'impatto del cantiere su allenamenti, gestione quotidiana ed eventi ufficiali. Per il Cosenza, dunque, il Comune avrebbe dovuto pretendere dall'appaltatore un progetto coerente con quelle premesse, invece di arrivare alla chiusura totale dell'impianto.
Nel ricorso viene poi evidenziato un altro aspetto tecnico: il progetto esecutivo richiamato dal Comune per giustificare l'incompatibilità non sarebbe stato ancora verificato né validato. Per la società rossoblù, quindi, non potrebbe essere utilizzato come base per una decisione così pesante. Se quel progetto dovesse davvero imporre la sospensione totale delle attività sportive, secondo il Cosenza sarebbe addirittura in contrasto con il PFTE e con l'offerta presentata in gara dall'aggiudicatario.
C'è anche il passaggio sulla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Il Comune aveva portato la questione in Prefettura, ma la CPVLPS, nella seduta del 10 giugno 2026, ha rilevato di non poter esprimere parere perché dalla nota comunale non emergevano profili di competenza della Commissione. Per il Cosenza, questo dimostrerebbe che non vi era un accertamento formale di inagibilità dello stadio tale da giustificare il blocco dell'attività sportiva. La Commissione ha soltanto ricordato la necessità di produrre entro il 31 luglio 2026 i certificati di idoneità statica, in scadenza il 4 agosto.
Ampio spazio viene dedicato anche ai lavori di manutenzione straordinaria sostenuti dalla società negli ultimi anni. Il Cosenza afferma di aver effettuato interventi urgenti sull'impianto, per garantire sicurezza, funzionalità e regolare svolgimento dell'attività professionistica, per un importo complessivo pari a 1.008.911 euro, al netto di IVA e spese generali. Una cifra che il club richiama anche nella richiesta subordinata di indennizzo.
La società, infatti, chiede in via principale l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Ma, se il TAR dovesse ritenere legittima la revoca o comunque la sospensione della convenzione, il Cosenza chiede la condanna del Comune al pagamento di un indennizzo pari ad almeno 1.008.911 euro. La motivazione è legata al valore delle opere eseguite dal concessionario, non asportabili e ancora utilizzabili, sulla base dell'articolo 19 della convenzione e dell'articolo 21-quinquies della legge 241/1990.
C'è poi un'ulteriore tesi subordinata: anche se il provvedimento comunale fosse considerato una semplice sospensione e non una revoca, sarebbe comunque illegittimo perché avrebbe una durata eccessiva. Il Comune ha sospeso la convenzione fino al 31 dicembre 2027, cioè per circa 18 mesi. Secondo il Cosenza, la normativa sulla sospensione degli atti amministrativi imporrebbe invece un limite temporale molto più ristretto e comunque proporzionato.
Infine, l'istanza cautelare. Il club chiede al TAR di intervenire subito, prima della decisione di merito, perché il mancato utilizzo del Marulla provocherebbe un danno grave e irreparabile. Il Cosenza ha dovuto indicare lo stadio “Ezio Scida” di Crotone come sede per le gare interne del prossimo campionato di Serie C, ma nel ricorso questa viene definita una soluzione emergenziale e non tollerabile. Crotone dista oltre 100 chilometri da Cosenza e, secondo la società, disputare lì le partite casalinghe significherebbe rinunciare alla propria tifoseria, con ricadute sportive, economiche e d'immagine.
Il Cosenza chiede quindi al TAR di sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ordinare il riesame del diniego della licenza d'uso e consentire la prosecuzione della concessione fino alla definizione del giudizio di merito. La palla passa ora ai giudici amministrativi. In gioco non c'è solo la sede delle partite casalinghe dei rossoblù, ma anche il rapporto tra il club, il Comune e il futuro del principale impianto sportivo della città. Sarà molto probabilmente la data del 29 luglio, quella nella quale si discuterà del ricorso del Cosenza. Fino a quella data resterà lo “Scida” di Crotone lo stadio designato per le partite interne dei lupi nella prossima stagione.