‘Ndrangheta a Cosenza, per Salvatore “Sasà” Ariello nessuna confisca dei beni
Il Tribunale di Catanzaro applica la misura personale con obbligo di soggiorno per la durata di cinque anni, ma rigetta la proposta patrimoniale su immobile e Audi Q3
Una misura di prevenzione personale applicata e, contestualmente, nessuna confisca: è l’esito del decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale-misure di prevenzione (presidente estensore Emma Sonni, giudici Chiara Ierardo e Francesca Iuliano) nel procedimento a carico di Salvatore Ariello.
Il provvedimento, depositato il 16 aprile 2026, nasce dalla proposta della Dda di Catanzaro, depositata il 27 novembre 2025, che chiedeva l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno e, sul piano patrimoniale, la confisca (previo sequestro) di un immobile e di un’autovettura ritenuti riconducibili al proposto.
La decisione: sorveglianza speciale per 5 anni e obbligo di soggiorno
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la misura personale, inquadrando Ariello tra i soggetti a pericolosità sociale qualificata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo 159/2011, richiamando la sua indicata appartenenza ad associazioni di stampo mafioso e la sua posizione rispetto a reati rientranti nel perimetro dell’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
La misura disposta è la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di 5 anni.
Tra le prescrizioni, il decreto prevede - tra l’altro - l’obbligo di fissare e comunicare la dimora, il divieto di frequentazioni abituali con pregiudicati o soggetti sottoposti a misure, limiti orari di permanenza in casa (entro le 22 e non prima delle 6 salvo necessità), il divieto di detenere o portare armi, e ulteriori divieti su apparati radiotrasmittenti, strumenti di cifratura e dotazioni “sensibili”.
Il quadro valorizzato: “Reset” e “Recovery” e la biografia penale
Nel corpo motivazionale il Tribunale ha ripercorso i procedimenti indicati come centrali nella proposta.
Il primo è quello dell’operazione “Reset” in cui viene richiamata - nella ricostruzione del decreto - l’esistenza di una struttura ‘ndranghetistica operante a Cosenza e comuni viciniori, articolata in gruppi “funzionalmente autonomi ma organicamente confederati”, con un vertice indicato in Francesco Patitucci. In tale contesto ad Ariello, detto “Sasà”, viene attribuito un ruolo apicale e di collegamento, e si dà atto della custodia cautelare in carcere disposta nel 2022 e della successiva condanna in abbreviato del 19 dicembre 2024 a 15 anni e 4 mesi per il capo associativo ex art. 416-bis del codice penale (esclusa l’aggravante del comma 6) e per una serie di capi in materia di stupefacenti richiamati nel decreto.
Il secondo è il procedimento “Recovery” in cui Ariello è indicato come gravemente indiziato, in fase cautelare, per associazione a delinquere dedita al narcotraffico e reati-fine, con un ruolo definito di vertice nella gestione della vendita di stupefacenti sul territorio. Il decreto ha dato conto anche delle deduzioni difensive sul “ridimensionamento” in sede cautelare, ma evidenzia che il presidio restrittivo sarebbe rimasto (con sostituzione in arresti domiciliari) anche alla luce della personalità e delle residue contestazioni.
Il Collegio ha richiamato pure una lunga biografia giudiziaria con condanne definitive per reati di particolare gravità (rapine, furti, ricettazione, sequestro di persona e armi) a partire dai primi anni ’90, e ricorda una condanna irrevocabile (Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, sentenza 25 settembre 2014 divenuta definitiva nel 2016) a 6 anni per 416-bis del codice penale per fatti fino al novembre 2011. Menzionata inoltre una precedente misura di prevenzione disposta nel 2016 (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni), poi revocata in un diverso contesto valutativo, ma ritenuta non decisiva alla luce delle acquisizioni successive legate ai procedimenti antimafia richiamati.
Il rigetto della misura patrimoniale: niente confisca e dissequestro dell’immobile
Sul fronte patrimoniale, il Tribunale ha rigettato la confisca. La proposta riguardava il 50% del diritto di proprietà di un’unità immobiliare a Corigliano Calabro, via Ibiza, formalmente intestata al figlio minore del proposto e l’Audi Q3 intestata alla ex moglie.
L’Audi Q3 era già uscita dal sequestro: il Tribunale, con provvedimento del 29 gennaio 2026, aveva revocato il vincolo sul veicolo ritenendo non provata la disponibilità - neppure indiretta - e tracciate le modalità di pagamento (finanziamenti e rate).
Quanto all’immobile, il Collegio ha ritenuto plausibile la ricostruzione difensiva, proposta dall’avvocato Fiorella Bozzarello, secondo cui il prezzo sarebbe stato coperto con provvista lecita derivante dalla vendita di un altro immobile da parte di familiari (madre e sorella di Ariello), con successivo “passaggio” della somma e acquisto intestato al nipote, valorizzando corrispondenza degli importi e tracciabilità dei vaglia postali indicati in motivazione. Per questo ha disposto il dissequestro del 50% dell’unità immobiliare e la restituzione all’avente diritto.