Sezioni
09/06/2026 ore 18.05
Cronaca

Acquappesa, arsenale sequestrato dalla procura di Paola: la Cassazione conferma

Inammissibile l’impugnazione contro i sequestri disposti dal procuratore Domenico Fiordalisi su armi, munizioni e dispositivi informatici

di Antonio Alizzi

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Laura Maggiulli, confermando di fatto i sequestri probatori disposti dalla Procura di Paola nell’estate del 2025 e già ritenuti legittimi dal Tribunale di Cosenza.

La vicenda riguarda due distinti decreti di sequestro emessi dal pubblico ministero il 21 e il 23 luglio 2025. Il primo aveva ad oggetto armi, munizioni, infissi del locale destinato alla custodia delle armi e l’impianto di videosorveglianza, nell’ambito di un’indagine per presunta omessa custodia di armi. Il secondo aveva invece riguardato computer, smartphone e altri dispositivi informatici sequestrati nell’ambito di un’inchiesta per ipotesi di falso e ricettazione.

Le contestazioni della difesa

Nel ricorso, la difesa aveva sostenuto che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente il fumus dei reati contestati e che i decreti di convalida emessi successivamente dal pubblico ministero fossero privi di una reale motivazione autonoma.

Per quanto riguarda il sequestro delle armi, la ricorrente (erede del perito balistico Mancino) aveva evidenziato che alcune sarebbero state armi antiche e che il provvedimento non chiariva le specifiche finalità probatorie del vincolo. Inoltre, secondo la difesa, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le armi fossero comunque soggette a confisca obbligatoria.

Sul fronte dei dispositivi informatici, invece, era stata contestata l’assenza del file audio-video che gli investigatori ritenevano oggetto di ricettazione. Secondo la ricorrente, proprio la mancata individuazione del file avrebbe dimostrato l’insussistenza del fumus del reato.

La decisione della Suprema Corte

La Seconda Sezione penale ha però ritenuto il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato che molte delle questioni prospettate non erano state adeguatamente sviluppate davanti al Tribunale del riesame e che, in ogni caso, le doglianze risultavano formulate in maniera generica.

Nella sentenza si legge che l’impugnazione è stata costruita attraverso un’esposizione «disordinata, generica, prolissa e caotica», tale da non consentire un corretto inquadramento delle censure nell’ambito della violazione di legge, unico vizio deducibile in Cassazione in materia di sequestri.

La Suprema Corte ha inoltre ricordato che, nel giudizio sul sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato soltanto a verificare l’astratta configurabilità del reato e la potenziale utilità investigativa dei beni sequestrati, senza entrare nel merito dell’accusa.

Il chiarimento sulla confisca delle armi

Uno dei passaggi più significativi riguarda la questione della confisca delle armi.

La Cassazione ha ritenuto errata l’interpretazione proposta dalla difesa sull’articolo 6 della legge 152 del 1975. Secondo i giudici, la norma richiama espressamente il secondo comma dell’articolo 240 del Codice penale e quindi disciplina un’ipotesi di confisca obbligatoria.

Per questo motivo le armi non potrebbero essere restituite immediatamente. Saranno necessari ulteriori accertamenti per verificare se tra quelle sequestrate vi siano effettivamente armi antiche e per chiarire gli aspetti relativi alla custodia, agli infissi e all’impianto di allarme.

I dispositivi informatici

Respinte anche le contestazioni relative ai computer e agli smartphone sequestrati.

La Cassazione osserva che risulta «non comprensibile» la censura difensiva sull’omessa trasmissione del file ritenuto oggetto di ricettazione, dal momento che la stessa difesa sostiene che quel file non esisterebbe.

Per i giudici, inoltre, il Tribunale aveva già evidenziato la sussistenza degli elementi necessari per giustificare il sequestro probatorio dei dispositivi informatici nell’ambito delle indagini per falso e ricettazione.