Il caso Rogliano e il “batterio killer” in corsia: così le infezioni ospedaliere hanno aggravato il caso Covid
Klebsiella e Acinetobacter al centro della decisione: per i giudici le infezioni contratte durante la degenza hanno inciso sull’esito fatale
Con la sentenza emessa in favore dei familiari di un paziente morto non per Covid-19 ma per infezioni batteriche nosocomiali, il Tribunale civile di Cosenza ha fissato un primo punto fermo: l’Azienda ospedaliera convenuta dovrà risarcire i familiari con oltre 1,1 milioni di euro, oltre interessi e spese di lite.
La sentenza è stata pronunciata dal giudice monocratico Maria Giovanna De Marco. La causa era stata promossa dalla moglie, dai figli, dalle nuore e dai nipoti del paziente deceduto il 18 gennaio 2021, dopo un ricovero iniziato il 20 dicembre 2020 per una grave insufficienza respiratoria legata al Covid-19.
Secondo la ricostruzione contenuta nella decisione, l’uomo era arrivato in pronto soccorso con dispnea e positività al tampone antigenico. La Tac del torace aveva documentato un quadro compatibile con polmonite interstiziale da Covid-19, con interessamento di almeno il 50 per cento del parenchima polmonare. Il paziente era stato poi trasferito in codice rosso e sottoposto a ossigenoterapia, casco NIV, intubazione orotracheale e ventilazione meccanica.
Il 26 dicembre 2020, per il peggioramento delle condizioni respiratorie, era stato disposto il trasferimento al reparto di Anestesia e Rianimazione del Policlinico universitario di Germaneto, a Catanzaro. Proprio dagli accertamenti successivi era emersa la presenza di microrganismi di natura batterica, tra cui Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter baumannii, ritenuti dai consulenti tecnici d’ufficio riconducibili a infezioni correlate all’assistenza.
La questione centrale del giudizio non era, dunque, la gravità del Covid, riconosciuta dagli stessi consulenti, ma il ruolo assunto dalle infezioni ospedaliere nel peggioramento del quadro clinico e nel successivo decesso. Per il Tribunale, la consulenza tecnica ha consentito di ritenere che la morte fosse da ricondurre prioritariamente al Covid-19 e alla progressione della polmonite, ma aggravata da infezioni nosocomiali contratte durante la degenza.
Nella sentenza si legge che i consulenti hanno attribuito alle infezioni il ruolo di concausa sopravvenuta dell’evento morte. In particolare, è stato riportato che «il comportamento che l’Azienda ospedaliera avrebbe dovuto tenere, se fosse stato attuato, avrebbe impedito l’evento morte, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto».
Il Tribunale richiama anche il passaggio della consulenza in cui si afferma che l’origine nosocomiale della sovrainfezione delle vie respiratorie è stata ritenuta sussistente «poiché è assolto il criterio temporale», oltre al criterio topografico e clinico. Un altro passaggio valorizzato dalla giudice riguarda l’andamento della degenza: «Il paziente non è mai uscito dalla Rianimazione dove è entrato per una gravissima forma di Covid 19 complicata da più sovra infezioni batteriche nosocomiali che nel loro complesso si pongono quali concause sopravvenute nel determinismo di uno scadimento delle condizioni generali del paziente che lo ha condotto a morte».
Da qui l’affermazione della responsabilità della struttura sanitaria, sul piano extracontrattuale, nei confronti dei familiari. Per il giudice, l’origine nosocomiale delle infezioni è indicativa, in assenza di una spiegazione alternativa, di una non corretta adesione alle prescrizioni volte a garantire l’asepsi degli ambienti e delle strumentazioni utilizzate. La sentenza sottolinea inoltre che non risultavano specificamente indicate le cautele eventualmente adottate per prevenire le infezioni e richiama la criticità segnalata dai consulenti sull’assenza di un ricontrollo mediante ripetizione degli esami colturali su sangue.
Sul piano risarcitorio, il Tribunale ha riconosciuto il danno non patrimoniale iure proprio alla moglie e ai figli del paziente, applicando le tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024. Alla moglie è stata liquidata la somma di 289.414 euro. A due figli non conviventi sono stati riconosciuti 242.482 euro ciascuno, mentre a un altro figlio convivente è stata liquidata la somma di 312.880 euro.
Accolta anche, ma solo in parte, la domanda relativa a uno dei nipoti. In questo caso il Tribunale ha ritenuto provata l’esistenza di un rapporto quotidiano e intenso con il nonno. I testimoni hanno riferito che il bambino trascorreva abitualmente le giornate con lui, che il nonno lo accompagnava e lo riprendeva all’asilo e che il piccolo continuava a soffrire per la sua assenza. Per questo gli sono stati riconosciuti 59.430 euro.
Respinte, invece, le domande risarcitorie delle nuore e di un altro nipote nato dopo il decesso. Per le nuore, pur essendo emersa una frequentazione familiare, il Tribunale ha ritenuto non provato uno specifico pregiudizio morale o relazionale derivante dalla morte del suocero. Per il nipote nato successivamente, invece, è stata esclusa la possibilità di configurare una sofferenza per la perdita di un rapporto mai vissuto.
Le infezioni nosocomiali al centro della decisione
Nel quadro ricostruito dal Tribunale, un passaggio decisivo riguarda la presenza di Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter baumannii, microrganismi di natura batterica indicati come agenti responsabili di infezioni correlate all’assistenza, cioè infezioni contratte durante la permanenza in una struttura sanitaria.
Si tratta di batteri che, secondo quanto emerso dagli accertamenti tecnici, possono colpire in modo particolare le vie respiratorie, soprattutto in pazienti fragili, già compromessi da patologie gravi o sottoposti a ventilazione meccanica e intubazione orotracheale. Nel caso esaminato, la loro comparsa è stata ritenuta rilevante perché intervenuta durante una degenza già segnata da una grave polmonite da Covid-19.
La Klebsiella pneumoniae è stata rilevata attraverso tamponi rettali e broncolavaggi, mentre l’Acinetobacter baumannii è stato riscontrato in tamponi faringei e aspirati bronchiali. Quest’ultimo, in particolare, è stato descritto nella documentazione prodotta come un batterio caratterizzato da ubiquitarietà e multiresistenza agli antibiotici, tipico degli ambienti nosocomiali e capace di rendere più complesso il trattamento con le terapie standard.