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08/05/2026 ore 12.30
Cronaca

Bcc Cosenza, la Corte d’Appello ridimensiona le richieste del Fondo di Garanzia | NOMI

Confermata la responsabilità per gli ex vertici dell’istituto di credito, ma i giudici di secondo grado riformano la sentenza del Tribunale solo sulla ripartizione interna degli importi per un totale di 2 milioni e mezzo di euro

di Antonio Alizzi

La prima sezione civile della Corte d’Appello di Catanzaro (presidente Alberto Nicola Filardo, consiglieri Fabrizio Cosentino e Tiziana Drago relatrice-estensore) ha definito l’appello nel contenzioso nato dalle sentenze numero 2210/2017 (parziale) e numero 2508/2019 (definitiva) del Tribunale di Cosenza, relativo all’azione sociale di responsabilità ex articolo 72 TUB promossa in origine dalla Banca di Cosenza Credito Cooperativo in amministrazione straordinaria, poi in liquidazione coatta amministrativa, quindi proseguita dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, subentrato quale cessionario del credito.

L’origine della causa e le accuse in primo grado

La vicenda giudiziaria prende le mosse dall’azione avviata dalla banca (in fase di amministrazione straordinaria) nei confronti degli ex componenti degli organi di governo e di controllo succedutisi tra ottobre 2006 e maggio 2010, con una richiesta risarcitoria originaria quantificata in 26,7 milioni di euro. Nell’atto introduttivo venivano richiamate le irregolarità gestionali emerse in una visita ispettiva della Banca d’Italia (settembre-dicembre 2009), con contestazioni legate soprattutto alla gestione del credito (istruttoria, concessione, monitoraggio, revisione delle linee di affidamento e recupero), oltre ad altre voci di presunto pregiudizio patrimoniale.

Il Tribunale di Cosenza, dopo una prima decisione non definitiva del 2017 e una CTU che aveva segnalato difficoltà operative nel rispondere ai quesiti per carenze documentali, con sentenza definitiva numero 2508/2019 aveva accolto la domanda “per quanto di ragione”, condannando i convenuti in solido al pagamento di 2.749.054,02 euro, oltre rivalutazione e interessi, compensando le spese di lite (comprese quelle di CTU).

L’appello e le posizioni delle parti

In appello, numerosi ex amministratori, sindaci e dirigenti hanno chiesto la riforma integrale delle decisioni di primo grado e il rigetto della domanda del Fondo. Il Fondo di Garanzia, oltre a resistere alle impugnazioni, ha proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza definitiva nella parte in cui aveva limitato la condanna, invocando un risarcimento fino a 8,5 milioni di euro.

La decisione della Corte d’Appello

Con la sentenza pronunciata in camera di consiglio il 31 marzo 2026, la Corte ha accolto “per quanto di ragione” gli appelli principali di molti appellanti e l’appello incidentale di Luigi Cavallo, ma ha specificato che la riforma interviene solo in punto di ripartizione della responsabilità, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Il cuore della decisione sta nel principio ribadito dalla Corte: la solidarietà verso il danneggiato comporta che ciascun soggetto risponda per intero rispetto agli illeciti riferibili al periodo in cui ha ricoperto la carica, mentre la graduazione dell’apporto causale rileva nei rapporti interni fra coobbligati (regresso), non nella pretesa del creditore.

Su questa base, la Corte ha distinto le posizioni legate a irregolarità nella fase istruttoria e quelle relative alla gestione del credito (sconfinamenti, passaggi a debito, tolleranze prolungate), individuando tre blocchi di condanne solidali – ciascuna con importi diversi – in favore del Fondo di Garanzia:

Per tutte le somme, la Corte ha disposto rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza 1 dicembre 2011, secondo i criteri richiamati in motivazione, confermando su questo punto la statuizione di primo grado.

Appelli rigettati e appello incidentale del Fondo respinto

La Corte ha invece rigettato gli appelli principali proposti da Tosto, Viafora, Franchino De Rango e Serafino Grandinetti, oltre a rigettare l’appello incidentale del Fondo. Su quest’ultimo profilo, i giudici hanno ritenuto che le censure si limitassero a riproporre argomenti già spesi in primo grado senza confrontarsi in modo puntuale con le ragioni della sentenza del Tribunale, che aveva escluso la possibilità di ancorare la quantificazione del danno alle previsioni di perdita e ad altri dati ritenuti non sufficientemente analitici o non comparabili.

Spese in giudizio

Quanto alle spese, la Corte ha confermato la regolamentazione del primo grado e ha disposto la compensazione integrale anche per il giudizio d’appello, motivando la scelta con la natura “limitata” della riforma, circoscritta alla sola ripartizione della responsabilità.

Inoltre, per Tosto, Viafora, De Rango, Grandinetti e per lo stesso Fondo di Garanzia (per l’appello incidentale rigettato), la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.