Bcc San Vincenzo La Costa, il Fondo di Garanzia per i Depositanti del Credito Cooperativo: «Responsabilità già accertate»
Riceviamo e pubblichiamo la nota pervenuta in redazione da parte dell’avvocato Rodolfo Folliero
Riceviamo e pubblichiamo la nota pervenuta in redazione da parte dell’avvocato Rodolfo Folliero.
Formulo la presente in nome, per conto e nell’interesse del Fondo di Garanzia per i Depositanti del Credito Cooperativo (C.F. 96336220585), in p.l.r.p.t., con sede in Roma alla Via D’Azeglio n. 33, che mi ha conferito mandato, per richiederVi la rettifica immediata dell’articolo pubblicato in data 29 giugno 2026 dal titolo “Bcc San Vincenzo La Costa, la Cassazione annulla con rinvio sulle responsabilità degli ex vertici”, a firma di Antonio Alizzi.
L’articolo in oggetto, come impaginato e titolato, offre una ricostruzione parziale e fuorviante del contenuto dell’ordinanza n. 21443/2026 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, inducendo il lettore a ritenere che la Suprema Corte abbia accolto “il ricorso” di Merenna Carlino e Iannotta Antonio e che l’esito del giudizio di legittimità sia stato complessivamente favorevole ai ricorrenti. Tale rappresentazione non corrisponde al vero.
L’ordinanza della Cassazione ha respinto o dichiarato inammissibili la grande maggioranza dei motivi di ricorso. In particolare, sono state rigettate o dichiarate inammissibili: l’eccezione di inesistenza del processo (rigettata perché infondata), l’eccezione di estinzione per mancata riassunzione (dichiarata inammissibile), l’eccezione di difetto di autorizzazione del Commissario Liquidatore (rigettata perché palesemente infondata), l’eccezione di prescrizione dell’azione di responsabilità (dichiarata inammissibile per entrambi i ricorrenti), l’eccezione di nullità della citazione introduttiva (rigettata perché infondata), l’eccezione di profittamento della transazione ex art. 1304 c.c. (dichiarata inammissibile).
La Cassazione ha limitato il proprio sindacato ai soli profili della motivazione della sentenza d’appello, chiedendo alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, una motivazione più analitica e differenziata per ciascuna posizione. Si tratta di una richiesta di approfondimento che lascia impregiudicato, e anzi presuppone, l’accertamento della responsabilità degli ex organi sociali, il cui fondamento probatorio, a partire dai verbali ispettivi della Banca d’Italia (dei quali la Suprema Corte ha riconosciuto la fede privilegiata), non è stato in alcun modo messo in discussione.
L’articolo, inoltre, omette completamente di riferire che la Cassazione ha dichiarato “palesemente infondata” l’eccezione sul difetto di autorizzazione del Commissario Liquidatore, ha dichiarato inammissibili entrambe le eccezioni di prescrizione, ha confermato che le transazioni intervenute (con altri due componenti ed in precedenza) erano transazioni pro quota insuscettibili di determinare l’estinzione del giudizio per gli altri condebitori, e ha rigettato l’eccezione di nullità della citazione.
++++++++
Si dà atto che la testata pubblica la rettifica richiesta ai sensi dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e che in ogni caso ritiene che l'articolo pubblicato il 29 giugno 2026 rappresenti correttamente il contenuto della decisione della Corte di Cassazione, avendo dato conto dell'accoglimento di solo alcuni motivi di ricorso, nonché del rigetto o della declaratoria di inammissibilità degli altri motivi.
Precisando che la pubblicazione è effettuata in adempimento della richiesta pervenuta e al fine di assicurare ai lettori ampia conoscenza della posizione della parte interessata, senza che essa costituisca riconoscimento di inesattezze dell'articolo originariamente pubblicato.