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19/10/2026 ore 17.31
Cronaca

Sorveglianza speciale annullata, la Corte d’Appello accoglie il ricorso di un 45enne di Bisignano

I giudici hanno escluso i presupposti originari e la pericolosità sociale. I due procedimenti penali erano stati archiviati

di Redazione

La Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, ha annullato la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata per la durata di due anni ad un 45enne di Bisignano, accogliendo il ricorso presentato dai suoi difensori, gli avvocati Stefano Aceto e Carmela Taranto.

La decisione è stata assunta dal collegio presieduto dal giudice Antonio Battaglia, con i consiglieri Antonio Giglio e Maria Rosaria di Girolamo, quest’ultima relatrice, all’esito dell’udienza del 14 ottobre scorso.

La vicenda trae origine da due procedimenti penali in materia di “Codice Rosso” con applicazione di misure cautelare nel primo e divieto di dimora nel comune di residenza della parte offesa nel secondo, scaturiti per il reato di maltrattamenti in famiglia e stalking ai danni dell’ex moglie, nell’ambito di una travagliata separazione.

Proprio sulla scorta di tali contestazioni, la Questura di Cosenza aveva proposto l’applicazione della sorveglianza speciale, successivamente disposta dal Tribunale nel dicembre 2025, con il divieto di avvicinamento alla persona offesa, l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri per la durata di tre anni ed i due procedimenti nelle more della fissazione dell’udienza dell’appello si sono conclusi entrambi con l’archiviazione.

Contro il provvedimento avevano proposto appello i difensori, contestando sia la riconducibilità del loro assistito tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione previste dal Codice antimafia sia la sussistenza del requisito della pericolosità sociale concreta e attuale.

Nel ricostruire la vicenda, la Corte d’Appello ha evidenziato come dagli atti fosse emerso un rapporto caratterizzato da una forte conflittualità tra i coniugi.

La Corte d’Appello ha quindi ritenuto fondato il ricorso della difesa, riconoscendo l’insussistenza dei presupposti normativi per l’applicazione della misura di prevenzione e l’assenza di abitualità e conseguente pericolosità del soggetto.

I giudici di secondo grado, infatti, non si sono limitati a valutare se l’uomo fosse ancora socialmente pericoloso, ma hanno escluso che, sin dall’origine, ricorressero le condizioni previste dalla legge per sottoporlo alla sorveglianza speciale.

Particolare soddisfazione esprimono gli avvocati Aceto e Taranto per il fatto che la Corte d’Appello accogliendo la loro tesi difensiva ha fatto emergere come G. P. non potesse essere ricompreso tra i soggetti per i quali la legge consente l’applicazione di una misura di prevenzione sulla base di indizi relativi a determinati reati che sono rimasti tali.

Una valutazione che ha quindi inciso non soltanto sulla persistenza della pericolosità sociale, ma sullo stesso fondamento giuridico del provvedimento adottato in primo grado, ritenendo inidonei gli elementi originariamente valorizzati dal Tribunale a giustificare l’applicazione della sorveglianza speciale.

Da qui l’accoglimento dell’appello e l’annullamento della misura di prevenzione, con il conseguente venir meno delle prescrizioni accessorie imposte al 45enne.