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06/10/2026 ore 20.00
Cronaca

Cassano Calcio a 5, niente contratto sugli immobili di Ferrovie: ricorso respinto

La Cassazione conferma la prescrizione del diritto alla stipula della locazione. Le trattative tra le parti non bastano a interromperla

di Redazione
Jorge Franganillo

La Cassazione respinge il ricorso della Società Sportiva Cassano Calcio a 5 nel contenzioso con Ferrovie della Calabria relativo a una serie di immobili situati a Cassano allo Ionio. Resta così ferma la decisione della Corte d’appello di Catanzaro che, pur riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, aveva dichiarato prescritto il diritto della società sportiva a ottenere la stipula del contratto definitivo di locazione.

La Terza sezione civile della Suprema Corte si è pronunciata con l’ordinanza numero 25831/2026, pubblicata il 26 settembre 2026.

Al centro della controversia c’è un rapporto iniziato oltre trent’anni fa. Gli immobili di proprietà di Ferrovie della Calabria erano infatti detenuti dalla società sportiva sulla base di un contratto preliminare di locazione concluso nel 1995.

La società aveva successivamente agito in giudizio per ottenere l’accertamento del proprio diritto alla stipula del contratto definitivo.

Il contenzioso sugli immobili di Cassano allo Ionio

In primo grado, il Tribunale di Castrovillari aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che gli immobili avessero carattere demaniale e che la controversia dovesse quindi essere decisa dal giudice amministrativo.

La società sportiva aveva impugnato la decisione sostenendo, invece, la natura privatistica del compendio.

A sostegno della propria tesi aveva evidenziato che gli immobili erano stati dismessi dall'utilizzo per il servizio ferroviario già nel 1973 e dichiarati alienabili dal 1998.

La Corte d’appello di Catanzaro, con la sentenza del 4 luglio 2024, aveva accolto questa parte dell'impugnazione, riconoscendo la natura privatistica dei beni e, di conseguenza, la giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione non aveva però consentito alla società sportiva di ottenere il risultato richiesto.

I giudici d’appello avevano infatti ritenuto prescritto il diritto alla stipula del contratto definitivo di locazione.

Il termine partiva dal 2001

Uno dei punti decisivi riguarda il momento dal quale calcolare la prescrizione.

Secondo quanto ricostruito nella sentenza impugnata e richiamato dalla Cassazione, il termine aveva iniziato a decorrere quando, il 18 giugno 2001, era stata comunicata la determinazione del canone di locazione.

Proprio la determinazione del canone costituiva, in base all'accordo del 13 settembre 1995, il termine contrattualmente previsto per procedere alla stipula del contratto definitivo.

Nel ricorso in Cassazione, la società sportiva aveva contestato questa ricostruzione sostenendo che alcuni documenti successivi dimostrassero la persistente validità ed efficacia del rapporto.

Tra gli elementi richiamati figuravano una raccomandata del 15 novembre 2016, un verbale di mediazione obbligatoria del 29 maggio 2018 e le trattative intercorse tra le parti.

Secondo la ricorrente, questi elementi avrebbero dovuto incidere sul decorso della prescrizione.

La Cassazione non ha accolto la tesi.

Le trattative non bastano a interrompere la prescrizione

La Suprema Corte dedica un passaggio significativo proprio agli effetti che le trattative tra le parti possono produrre sulla prescrizione.

Il principio ribadito è che l'esistenza di trattative finalizzate a una composizione amichevole della controversia non comporta automaticamente il riconoscimento del diritto vantato dalla controparte.

La trattativa, infatti, non presuppone necessariamente l'ammissione, totale o parziale, della pretesa avversaria.

Può verificarsi un'interruzione della prescrizione quando dal comportamento di una parte emerga il riconoscimento del diritto dell'altra e la trattativa riguardi ormai soltanto la determinazione del suo valore o del cosiddetto quantum.

Nel caso esaminato, però, il ricorso non aveva dimostrato che la raccomandata del 2016, il verbale di mediazione del 2018 o le altre interlocuzioni contenessero un riconoscimento del diritto della società sportiva a pretendere la conclusione del contratto definitivo di locazione.

La Cassazione distingue, in sostanza, il riconoscimento dell'esistenza di un rapporto tra le parti dal riconoscimento dello specifico diritto azionato in giudizio.

La raccomandata del 2016 e la mediazione del 2018

La società aveva attribuito particolare importanza alla raccomandata del 15 novembre 2016, denominata “Revoca concessione”, sostenendo che Ferrovie della Calabria avesse così implicitamente riconosciuto la validità del contratto almeno fino a quella data.

Analogo ragionamento era stato proposto per il verbale della mediazione obbligatoria del 29 maggio 2018. In quella sede Ferrovie della Calabria avrebbe manifestato la volontà di procedere alla revoca del contratto in un momento successivo.

Per la Cassazione, però, le censure non spiegavano in maniera adeguata perché questi documenti dovessero essere considerati un riconoscimento del diritto a ottenere il contratto definitivo, anziché semplicemente elementi relativi all'esistenza del rapporto tra le parti.

La richiesta finiva inoltre per sollecitare alla Suprema Corte una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione che non può essere effettuata nel giudizio di legittimità.

La chiusura della partita Iva non estingue automaticamente una società

L'ordinanza affronta anche una questione preliminare sollevata da Ferrovie della Calabria, che aveva contestato l'ammissibilità del ricorso sostenendo che la società sportiva avesse conferito la procura al proprio difensore quando la sua attività era già cessata e la partita Iva era stata chiusa.

Su questo punto la Cassazione dà invece ragione alla società sportiva.

La semplice cessazione della partita Iva non determina automaticamente l'estinzione del soggetto giuridico.

Per le società, precisa la Corte, è la cancellazione dal Registro delle imprese, dopo il bilancio finale, a segnare l'estinzione ai sensi dell'articolo 2495 del codice civile. La chiusura della partita Iva rappresenta soltanto uno degli adempimenti e non è sufficiente, da sola, a far venir meno il soggetto.

Nel procedimento non risultava documentata la cancellazione dal Registro delle imprese. L'eccezione preliminare di inammissibilità è stata pertanto respinta.

Ricorso respinto e ulteriori condanne economiche

Nel merito, invece, la Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, lasciando ferma la decisione della Corte d'appello di Catanzaro sulla prescrizione.