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12/11/2025 ore 19.00
Cronaca

Annullata l’ordinanza del Tribunale di Cosenza sul sequestro degli autovelox “non omologati”

La Cassazione accoglie il ricorso di due imprenditori genovesi e rinvia per un nuovo giudizio. Contestata la mancanza di motivazione sulle finalità preventive del sequestro

di Antonio Alizzi

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del Tribunale di Cosenza che aveva confermato il sequestro preventivo dei dispositivi di rilevamento automatico della velocità prodotti dalla società Kria S.r.l. e commercializzati da varie aziende, tra cui Sicursat S.r.l., riconducibile agli imprenditori genovesi Davide Luvini e Alessandro Mavellia.

Il provvedimento cautelare, disposto dal gip cosentino nei mesi di dicembre 2024 e febbraio 2025, riguardava numerosi autovelox installati nei Comuni di San Fili, Trebisacce, Montegiordano, Piubega, Carpi, Vicenza, San Martino in Pensilis, Bagnolo di Po e altri centri italiani, nell’ambito di un’inchiesta per frode in pubbliche forniture e falso ideologico per induzione in errore.

Secondo l’impianto accusatorio, le apparecchiature sarebbero state fornite ai Comuni come “omologate” dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quando in realtà risultavano solo “approvate” con decreto della Direzione generale per la sicurezza dei trasporti. Tale differenza, sottolineava il Tribunale di Cosenza nel rigettare la richiesta di riesame, rendeva non veritieri i contratti di fornitura e i verbali di contravvenzione emessi per violazioni dei limiti di velocità.

La Cassazione, presieduta da Pierluigi Di Stefano con estensore Riccardo Amoroso, ha invece accolto parzialmente il ricorso dei due imputati, limitatamente alla motivazione sul presupposto del sequestro preventivo, ritenendo l’ordinanza «priva di elementi concreti sulle specifiche finalità di prevenzione previste dall’articolo 321 del codice di procedura penale».

I giudici di legittimità hanno rilevato che l’ordinanza impugnata «si è limitata a formule di stile», senza chiarire in che modo il mantenimento del vincolo cautelare potesse impedire l’aggravamento o la reiterazione delle condotte contestate. La Suprema Corte ha inoltre osservato che le apparecchiature in questione, «per le loro carenze tecnico-amministrative, non sono più idonee a rilevare legittimamente infrazioni» e che, una volta note le irregolarità, «è improbabile il loro ulteriore utilizzo da parte dei Comuni».

Restano invece confermati i rilievi sulla distinzione tra approvazione e omologazione, ritenuti corretti dal punto di vista giuridico e coerenti con la giurisprudenza civile di legittimità, che non considera equipollenti i due procedimenti amministrativi.

La Corte ha dunque annullato l’ordinanza del Tribunale di Cosenza, rinviando per nuovo giudizio allo stesso ufficio giudiziario, ai sensi dell’articolo 324, comma 5, del codice di procedura penale.