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25/04/2026 ore 09.00
Cronaca

Non assunse cinque lavoratori svantaggiati e gli fu revocato il finanziamento, condannato imprenditore cosentino

Inammissibile il ricorso. L’imputato era accusato di indebita destinazione di contributi pubblici. Ora il risarcimento a Fincalabra

di Antonio Alizzi

La Cassazione mette un punto fermo sul procedimento a carico di un imprenditore cosentino, A. S., confermando la condanna per indebita destinazione di erogazioni pubbliche. I giudici di legittimità hanno dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la decisione della Corte d’appello di Catanzaro del 27 maggio 2025.

Il verdetto di secondo grado, ora diventato definitivo sul piano penale per il capo residuo, aveva già preso atto della prescrizione dei reati contestati ai capi 1, 2 e 3 dell’imputazione, confermando però la responsabilità dell’imputato per il reato previsto dall’articolo 316-bis del codice penale, contestato al capo 4, oltre alle statuizioni civili con il risarcimento del danno in favore delle parti civili.

Secondo la ricostruzione condivisa dai giudici di merito e ritenuta immune da vizi dalla Suprema Corte, la società amministrata dall’imputato aveva ottenuto un finanziamento pubblico erogato da una finanziaria concessionaria della Regione Calabria. Quel contributo, spiegano i giudici, era finalizzato a favorire per 24 mesi l’assunzione di cinque lavoratori molto svantaggiati. Il punto centrale del processo sta proprio qui: secondo l’accusa, e secondo quanto ritenuto provato dai giudici, quelle somme non sarebbero state impiegate secondo la finalità pubblica per cui erano state concesse.

Nella motivazione la Cassazione ricostruisce i passaggi ritenuti ormai accertati. In particolare, i giudici ricordano che i lavoratori assunti «siano poi stati impiegati per un tempo inferiore a quello previsto, poiché licenziati anzitempo» e che «abbiano ricevuto retribuzioni inferiori a quelle per le quali era stato accreditato il contributo pubblico». A ciò si aggiunge un altro elemento ritenuto decisivo: «Sui conti correnti utilizzati per accreditare il contributo siano state registrate movimentazioni di denaro “in uscita” non riferibili alle ragioni per cui il finanziamento è stato erogato».

La sentenza richiama anche un ulteriore profilo: «Non sono pervenute alla Regione Calabria e/o alla società finanziaria comunicazioni relative all’assunzione di altri lavoratori “molto svantaggiati”, in luogo di quelli licenziati». Infine, viene ricordato che «la società amministrata dal ricorrente non abbia restituito le somme ricevute a titolo di finanziamento». Su questa base, la Cassazione osserva che i giudici di merito hanno ritenuto provata la responsabilità dell’imputato con una ricostruzione conforme tra primo e secondo grado.

Il ricorso della difesa puntava soprattutto su un aspetto: la Corte d’appello, secondo la tesi difensiva, avrebbe trascurato un’ipotesi alternativa dei fatti, finendo per attribuire di fatto all’imputato l’onere di dimostrare la propria innocenza. In sostanza, la difesa sosteneva che si sarebbe dovuto verificare se la società avesse sostituito i lavoratori licenziati con altri appartenenti alla stessa categoria e se altri conti correnti societari avessero registrato pagamenti coerenti con la finalità del contributo.

Su questo punto la Cassazione respinge in modo netto la doglianza. I giudici ribadiscono che «dalla presunzione di non colpevolezza discende che non è costituzionalmente ammissibile pretendere che sia l’imputato a dover dimostrare la propria innocenza», ma aggiungono anche che questo principio non può trasformarsi nell’obbligo per il pubblico ministero di percorrere «in via anche solo esplorativa qualsivoglia ipotesi alternativa, soprattutto ove essa si riveli congetturale».

Per la Cassazione la difes non ha indicato in modo preciso quali lavoratori sarebbero stati successivamente assunti, né quando ciò sarebbe accaduto, né quali altri conti correnti sarebbero stati utilizzati per destinare le somme alla finalità pubblica o alla restituzione del contributo. La Cassazione sottolinea che si tratta di dati che l’imputato, se effettivamente esistenti, avrebbe potuto documentare «in modo estremamente agevole», avendo la disponibilità della documentazione bancaria e di quella relativa al personale.

Per questo motivo i giudici concludono che si tratta di «una allegazione difensiva del tutto generica», con cui si pretende di imporre all’organo giudicante di sviluppare «in via manifestamente esplorativa ipotesi alternative» che nemmeno la difesa ha delineato con esattezza.