Sezioni
11/11/2025 ore 06.30
Cronaca

Processo per evasione a Castrovillari, detenzione domiciliare e “messa alla prova” possono coesistere

La Cassazione annulla l’ordinanza che aveva revocato la misura rieducativa a un imputato detenuto, ribadendo il principio di compatibilità tra i due istituti

di Antonio Alizzi
La sede del tribunale di Castrovillari

La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza del 20 giugno 2025 emessa dal giudice monocratico del Tribunale di Castrovillari, con la quale era stata revocata la messa alla prova concessa a un uomo, A. S., imputato del reato di evasione.

Il provvedimento di revoca era stato disposto in seguito al sopravvenuto stato di detenzione dell’uomo, arrestato il 25 settembre 2024 per l’esecuzione di una condanna definitiva, con fine pena previsto per il 25 maggio 2026.

L’imputato, tramite la propria difesa, aveva impugnato l’ordinanza lamentando due profili: la mancata notifica dell’avviso di udienza - che avrebbe reso nullo il contraddittorio - e l’omessa valutazione da parte del giudice della compatibilità tra la misura della detenzione domiciliare e la prosecuzione della messa alla prova.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte, accogliendo in parte il ricorso, ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo di impugnazione. Dalla verifica degli atti processuali è infatti emerso che l’udienza del 20 giugno 2025 si era svolta nel contraddittorio tra le parti, alla presenza del sostituto processuale del difensore di fiducia dell’imputato. In quella sede, il pubblico ministero aveva chiesto la revoca della misura, mentre la difesa si era opposta chiedendo la prosecuzione del programma di recupero.

Non può quindi parlarsi – ha precisato la Cassazione – di una revoca “a sorpresa”, essendo le parti state regolarmente messe in condizione di interloquire.

Detenzione domiciliare e messa alla prova possono coesistere

Diversamente, la Suprema Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, censurando l’ordinanza del Tribunale per violazione di legge e motivazione apparente.

I giudici di legittimità hanno sottolineato che il Tribunale di Castrovillari non ha tenuto conto del fatto che, al momento della decisione, Siciliano non era più ristretto in carcere, ma era stato ammesso - con decreto del magistrato di sorveglianza - alla detenzione domiciliare dal 20 gennaio 2025.

La Cassazione ha ricordato che, secondo il principio consolidato nella propria giurisprudenza, «la misura alternativa della detenzione domiciliare può coesistere con la messa alla prova successivamente disposta ex art. 168-bis c.p., quando sia possibile armonizzare le relative prescrizioni» hanno scritto gli ermellini. Il Tribunale, pertanto, avrebbe dovuto verificare la possibilità di conciliare i due regimi - quello esecutivo della pena e quello rieducativo della messa alla prova - valutando se permanga la prognosi favorevole sulla capacità dell’imputato di astenersi dal commettere nuovi reati.

Il rinvio a Castrovillari

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, demandando al Tribunale di Castrovillari un nuovo esame nel merito.

Il giudice di rinvio dovrà accertare se, nel caso dell’imputato, sia possibile «armonizzare» le prescrizioni della detenzione domiciliare con quelle della messa alla prova, evitando automatismi e tenendo conto della finalità rieducativa dell’istituto. La decisione è stata adottata in camera di consiglio il 22 ottobre 2025.