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02/01/2026 ore 09.30
Cronaca

Cropalati, medico di guardia medica sottovalutò il quadro clinico del paziente: condanna definitiva per omicidio colposo e falso ideologico

La Cassazione ha bocciato il ricorso della dottoressa. La vicenda giudiziaria ha riguardato il decesso di un uomo, avvenuto il 17 luglio 2017 per infarto miocardico acuto

di Antonio Alizzi

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un’imputata contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la condanna a un anno di reclusione per omicidio colposo e falso ideologico in atto pubblico fidefacente. La decisione, pronunciata dalla quinta sezione penale all’esito dell’udienza del 29 settembre 2025, rende definitive le responsabilità contestate alla donna nella qualità di medico di guardia in servizio presso la postazione di Cropalati del Distretto sanitario di Rossano.

La vicenda trae origine dalla morte di un uomo, avvenuta il 17 luglio 2017 per infarto miocardico acuto. Secondo quanto accertato nei giudizi di merito, la vittima si era recata la sera precedente presso la guardia medica lamentando dolore toracico, formicolii al braccio sinistro, difficoltà respiratorie e valori pressori elevati. Sintomi che, alla luce delle linee guida cliniche richiamate in sentenza, avrebbero imposto un immediato invio al Pronto soccorso per l’esecuzione di elettrocardiogramma ed esami di laboratorio. La ricorrente, invece, aveva sottovalutato il quadro clinico, limitandosi a prescrivere un antinfiammatorio e rassicurando il paziente, senza indicargli la necessità di recarsi con urgenza in ospedale.

La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure difensive volte a negare il nesso di causalità tra la condotta omissiva e l’evento morte. Richiamando i principi consolidati in tema di causalità colposa, i giudici di legittimità hanno ribadito che, nel reato omissivo improprio, il rapporto causale sussiste quando, ipotizzando come realizzato il comportamento doveroso, l’evento risulti evitabile con un elevato grado di credibilità razionale. Nel caso in esame, la sentenza di appello – in linea con quella di primo grado – ha accertato che la tempestiva indicazione di accesso al Pronto soccorso avrebbe, con alta probabilità logico-razionale, scongiurato l’esito letale, consentendo un intervento terapeutico adeguato sull’infarto in atto.

È stato ritenuto privo di fondamento anche l’assunto difensivo secondo cui la decisione di non recarsi in ospedale sarebbe stata frutto di una scelta autonoma della vittima. Le testimonianze acquisite, infatti, hanno evidenziato che la rassicurazione fornita dal medico di guardia sulla non necessità di approfondimenti urgenti aveva inciso in modo determinante sulla decisione del paziente e dei familiari di soprassedere dall’immediato accesso alle cure ospedaliere. Proprio tale minimizzazione diagnostica ha portato l’uomo, il giorno successivo, a recarsi al lavoro, con un aggravamento irreversibile del quadro patologico.

Quanto al delitto di falso ideologico, la Cassazione ha confermato la valutazione dei giudici di merito circa la volontarietà dell’alterazione del contenuto del Registro delle prestazioni della guardia medica. In tale atto, redatto dalla ricorrente, era stata annotata una visita per una ferita lacero-contusa a un dito della mano sinistra, lesione risultata inesistente all’esito dell’ispezione cadaverica. La tesi difensiva dell’errore materiale o della confusione con un altro paziente è stata giudicata non credibile, anche perché nel registro non compariva alcuna annotazione riferibile al soggetto che, secondo l’imputata, avrebbe realmente riportato quella ferita. Secondo la Corte, l’annotazione non veridica costituiva un tentativo di occultare l’imperizia e la mancanza di diligenza nella gestione del caso clinico.

Sul piano giuridico, la sentenza ribadisce che il dolo del falso ideologico è integrato dalla semplice consapevolezza dell’immutazione del vero, non essendo configurabile una fattispecie colposa di falso documentale. Viene inoltre riaffermata la natura di atto pubblico fidefacente del registro delle prestazioni della guardia medica, destinato a garantire pubblica certezza in ordine alle generalità dei pazienti, alle diagnosi formulate e alle prescrizioni impartite, con efficacia probatoria fino a querela di falso.