Castrovillari, il “fallimento” della revocazione: la Cassazione chiude la partita su una società
La ricorrente, in stato di liquidazione, aveva chiesto di riaprire il caso sostenendo un “errore di fatto” su cartelle annullate, patrimonio immobiliare e bilancio 2014, ma per la Suprema Corte si tratta di contestazioni sulla valutazione delle prove
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una società cosentina in liquidazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva rigettato la domanda di revocazione proposta dalla società.
La vicenda nasce dal fallimento della società, dichiarato dal Tribunale di Castrovillari e confermato in sede di reclamo dalla Corte d’Appello di Catanzaro con sentenza emessa nel 2018. La società, in seguito, aveva chiesto la revocazione della decisione sostenendo l’esistenza di un errore di fatto su tre profili: l’entità delle cartelle esattoriali oggetto di annullamento in sede tributaria; la disponibilità di un patrimonio immobiliare stimato in 504mila euro; l’omessa considerazione della produzione del bilancio 2014.
La Corte d’Appello di Catanzaro aveva respinto la revocazione ritenendo, quanto al primo motivo, che la questione sull’importo delle cartelle fosse stata oggetto di discussione nel giudizio e che, comunque, non fosse stata dimostrata la decisività del presunto errore. Sul patrimonio immobiliare e sul bilancio 2014, i giudici avevano qualificato le doglianze come contestazioni sulla valutazione delle prove, non riconducibili all’errore revocatorio. In particolare, quanto al bilancio 2014, la Corte aveva anche rilevato che il documento era stato esaminato e che evidenziava il superamento delle soglie considerate rilevanti ai fini della dichiarazione di fallimento, richiamando i dati di attivo patrimoniale (497.313 euro) e di indebitamento (743.832 euro).
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
Contro questa decisione la società ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, chiarendo che l’interpretazione della domanda e degli atti processuali è attività riservata al giudice di merito e può essere censurata in legittimità solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale. Inammissibile anche la tesi secondo cui lo “sgravio” delle cartelle avrebbe consentito il pagamento del residuo debito grazie al patrimonio immobiliare, perché la valutazione della decisività di tali circostanze impatta sull’apprezzamento probatorio.
Sono stati dichiarati inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. La Corte ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio (ex art. 395 n. 4 c.p.c.) riguarda una vera e propria svista percettiva su un dato documentale, in contrasto immediato con gli atti di causa, e non può coincidere con errori di giudizio o con contestazioni sull’apprezzamento delle prove. Nel caso in esame, secondo la Cassazione, le censure della ricorrente si risolvevano in una critica alla valutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito, e dunque non erano riconducibili al vizio revocatorio.