Castrovillari, maglie taroccate e loghi falsi: per la Cassazione “non sono solo scritte”
La Suprema Corte boccia il ricorso di un imputato, venditore ambulante, accusato di falso e ricettazione. Ecco cosa scrivono gli ermellini
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un venditore ambulante di nazionalità marocchina, imputato per merce con marchi contraffatti e ricettazione. Gli ermellini hanno confermato le precedenti sentenze emesse rispettivamente dalla Corte d’Appello di Catanzaro e dal tribunale di Castrovillari.
Secondo quanto ricostruito negli atti, l’imputato era stato riconosciuto colpevole dei reati previsti dagli articoli 474 e 648 del codice penale: introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. La difesa ha tentato di ribaltare la sentenza con sei motivi, ma per la Suprema Corte le doglianze sono risultate manifestamente infondate e, quindi, non esaminabili nel merito.
Magliette e loghi delle squadre: per la Corte sono “marchi” tutelati
Il primo punto centrale riguardava il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. L’imputato sosteneva che non ci fosse stata una vera condotta di contraffazione, perché sulle magliette sarebbero comparsi solo immagini o scritte riferibili a calciatori o squadre. La Cassazione ha però richiamato un orientamento consolidato: la detenzione per la vendita di capi con emblemi e loghi di società calcistiche contraffatti integra il reato, perché quei segni distintivi hanno una funzione commerciale legata alla riconoscibilità del prodotto e allo sfruttamento della notorietà della squadra. Per questo motivo la Corte ha escluso qualsiasi violazione di legge: «Gli emblemi e i loghi di società calcistiche apposti su magliette poste in vendita costituiscono marchi o comunque segni distintivi» tutelati dall’articolo 474 del codice penale.
Le società sportive sono imprese
Con il secondo motivo la difesa contestava la motivazione della Corte d’Appello, ritenuta troppo generica. Anche qui la Cassazione ha respinto: i giudici di merito – viene ricordato – hanno spiegato che «le società sportive professionistiche sono delle imprese a tutti gli effetti» e che, nell’esercizio della loro attività economica, possono registrare e utilizzare marchi commerciali, dunque «pienamente tutelabili».
Conta anche la mancata spiegazione sulla provenienza
Sul reato di ricettazione, la difesa sosteneva che mancasse il reato presupposto (la contraffazione) e, comunque, la prova della consapevolezza. La seconda sezione penale ha ritenuto invece corretta la valutazione della Corte d’Appello: da un lato la contraffazione è stata ritenuta sussistente, dall’altro l’elemento soggettivo della ricettazione può essere provato anche valorizzando l’assenza di giustificazioni credibili sulla provenienza dei beni. In pratica, pesa anche «l’omessa o non attendibile indicazione della provenienza» della merce.
No al 131-bis per “abitualità” e numero dei beni
Il nodo più tecnico era la richiesta di applicare l’articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuità del fatto. La Cassazione spiega che l’istituto è limitato dalla gravità del reato e soprattutto dalla non abitualità della condotta. Nel caso concreto, i giudici di merito hanno indicato due ragioni ostative: la “biografia” dell’imputato (due precedenti della stessa natura) e il “gran numero” di beni recanti marchi contraffatti. Elementi che, per la Corte, impediscono di considerare minima la colpevolezza.