Latitanza di Occhiuzzi a Cetraro, il Riesame di Catanzaro: «Alessandra Iorio non lo favorì»
Annullata l’ordinanza del Gip su richiesta Dda: per il Tribunale manca la gravità indiziaria su aiuti materiali e “ausilio morale” al presunto esponente del gruppo Scornaienchi. La difesa: «Accuse senza fondamento»
Il Riesame di Catanzaro (Sonni presidente, Iuliano relatore) ha depositato le motivazioni con cui ha annullato l’ordinanza cautelare emessa il 12 gennaio dal Gip, su richiesta della Dda di Catanzaro, disponendo la revoca degli arresti domiciliari per Alessandra Iorio, detta “La Bruna”, indagata per favoreggiamento personale nei confronti del latitante Luca Occhiuzzi alias “Bistecca”, indicato nell’impianto accusatorio come figura apicale della cosca legata a Giuseppe Scornaienchi e allo storico clan Muto.
Secondo l’accusa, Iorio – assistita dall’avvocato Emilio Enzo Quintieri del Foro di Paola – avrebbe aiutato il latitante a sottrarsi alle ricerche, fornendo «assistenza morale e materiale» e beni di prima necessità nel luogo in cui si nascondeva per eludere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere relativa a un tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso e ad altri reati, episodio collocato a Belvedere Marittimo nel 2021. In precedenza, lo stesso Gip aveva già ridimensionato il quadro, escludendo l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.
Il Collegio del Riesame, dopo una rivalutazione del compendio indiziario, ha ritenuto fondate le censure difensive sulla insussistenza della gravità indiziaria. Nelle motivazioni si legge che gli elementi richiamati non sarebbero idonei, allo stato degli atti, a sostenere l’ipotesi di favoreggiamento: l’addebito di aver recapitato generi alimentari e beni di prima necessità viene definito «privo di riscontro probatorio», perché – viene evidenziato – mancherebbero sequestri, riscontri testimoniali univoci, intercettazioni o altri dati fattuali capaci di ancorare l’accusa a condotte storicamente determinate.
Per il Tribunale, inoltre, la circostanza che Iorio si sia recata più volte nel luogo in cui si nascondeva il latitante non basterebbe da sola a integrare il reato: viene qualificata come un comportamento «neutro» che non può trasformarsi automaticamente in “ausilio” penalmente rilevante senza scivolare in una presunzione di colpevolezza fondata sul solo rapporto personale.
Sul tema dell’“ausilio morale”, il Riesame sottolinea che può avere rilievo penale solo se si traduce in un’incidenza effettiva sull’attività investigativa o sulla determinazione del latitante a sottrarsi alle ricerche, attraverso incoraggiamenti operativi o indicazioni funzionali alla fuga. In assenza di prove, l’espressione viene considerata una formula «priva di contenuto giuridico» e non sufficiente a sostenere la responsabilità. Viene poi esclusa anche la dimostrazione del dolo, perché non emergerebbe una finalità consapevole e deliberata di favorire la latitanza o ostacolare l’Autorità giudiziaria, non potendo questa finalità essere dedotta automaticamente dal legame affettivo.
Il Collegio aggiunge che non può essere valorizzata come favoreggiamento la mancata denuncia, non essendovi un obbligo in capo a un privato cittadino. Quanto alla prospettazione del Pubblico ministero su presunti contatti e conoscenze nell’Arma, i giudici osservano che non risulterebbe accertato né che il soggetto indicato come “Giuseppe” corrisponda effettivamente a Scornaienchi, né che le chiamate fossero finalizzate a ottenere informazioni utili al latitante. La finalità delle comunicazioni viene definita incerta e, in assenza di condotte concrete e specifiche, non idonea a fondare l’elemento oggettivo del reato.
La conclusione del Riesame è netta: mancherebbe la prova di un aiuto concreto, materialmente apprezzabile e orientato allo sviamento delle indagini, oltre a elementi idonei a dimostrare il dolo richiesto. Da qui l’annullamento dell’ordinanza e la revoca della misura.
L’avvocato Quintieri evidenzia tuttavia che, nonostante la decisione del Riesame, il Pubblico ministero avrebbe chiesto il rinvio a giudizio per favoreggiamento personale aggravato dall’agevolazione mafiosa. La difesa, aggiunge, continuerà a sostenere «con fermezza» l’innocenza dell’imputata, confidando che il processo chiarirà la sua estraneità alle accuse e alle conseguenze che hanno comportato la privazione della libertà personale.