Assolta a Cosenza imprenditrice cinese accusata di ricettazione e contraffazione
Il Tribunale ha escluso il reato di ricettazione e ritenuto non provata la responsabilità per la presunta contraffazione di 54 bambole sequestrate
È stata assolta con formula piena l’imprenditrice di origine cinese finita a processo con l’accusa di ricettazione e contraffazione. Il Tribunale di Cosenza ha pronunciato sentenza di assoluzione stabilendo che il fatto non costituisce reato per quanto riguarda la ricettazione e che non vi è prova della responsabilità penale in relazione alla contestata contraffazione.
La vicenda trae origine dal sequestro di 54 bambole ritenute di provenienza illecita perché recanti marchi presumibilmente contraffatti. Secondo l’accusa, la donna avrebbe detenuto i prodotti al fine di trarne profitto, destinandoli alla vendita.
Nel corso del processo, tuttavia, la difesa, rappresentata dall’avvocato Chiara Penna, ha smontato l’impianto accusatorio sotto diversi profili. In primo luogo, è stata evidenziata una criticità procedurale: durante la perquisizione effettuata dalla Guardia di Finanza, gli atti non sarebbero stati tradotti, impedendo di fatto all’imputata di comprendere quanto stesse accadendo. Circostanza già segnalata nella fase di chiusura delle indagini e ribadita in sede di interrogatorio, nel quale la donna aveva dichiarato di non aver compreso le contestazioni mosse nei suoi confronti.
Sempre secondo la difesa, l’imprenditrice si limitava a rivestire il ruolo formale di titolare dell’attività, senza intrattenere rapporti diretti con fornitori, rivenditori o clienti, né essere coinvolta nella gestione operativa. Determinante, poi, è risultata la carenza di prove sul presunto reato di contraffazione. In aula è emerso come non fossero state prodotte fotografie dei prodotti sequestrati, né effettuate perizie tecniche in grado di attestare la falsificazione dei marchi.
Non è stato inoltre chiarito quale logo sarebbe stato contraffatto, né quale fosse il marchio originale di riferimento. Il verbalizzante, inoltre, non è stato in grado di descrivere con precisione gli elementi distintivi dei prodotti autentici né di spiegare in cosa consistesse la presunta somiglianza ingannevole. Una lacuna che, secondo la difesa, ha fatto venir meno la prova dell’idoneità ingannatoria dei beni sequestrati, requisito essenziale per configurare il reato.
Ulteriore elemento emerso è stata l’assenza di riscontri sulla consapevolezza, da parte dell’imprenditrice, della presunta provenienza illecita della merce, aspetto centrale per sostenere l’accusa di ricettazione. Il giudice ha quindi accolto integralmente la tesi difensiva, disponendo l’assoluzione dell’imputata da entrambe le imputazioni.