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04/11/2025 ore 09.38
Cronaca

Cosenza, la questura revoca la licenza per il porto di fucile. Ma il provvedimento era illegittimo

Sentenza del Tar favorevole ad un uomo che si era visto ritirare il permesso di detenere l’arma ad uso caccia dopo aver ricevuto il diniego di avviare un’attività per la raccolta di scommesse sportive

di Salvatore Bruno

Si era visto revocare dalla questura di Cosenza, nel 2021, la licenza per il porto di fucile uso caccia dopo aver ricevuto il diniego di avviare un’attività per la raccolta di scommesse sportive. Per questo, assistito dall’avvocato Carmelo Salerno, un uomo residente nella provincia di Cosenza si è rivolto al Tar Calabria per impugnare il provvedimento e chiederne l’annullamento. Ed i magistrati amministrativi gli hanno dato ragione.

Vicenda complessa

In particolare i giudici hanno rilevato come il divieto di esercizio dell’attività di scommesse fosse scaturito dalla circostanza di aver partecipato nel 2016, in qualità di invitato, al matrimonio del figlio di un noto capo di una organizzazione criminale. Tale episodio però, ovvero la partecipazione al suddetto matrimonio, era già nota agli organi della Polizia di Stato nel momento in cui la licenza per il porto di fucile era stata rilasciata. Infatti era stato oggetto di specifica attività istruttoria; l’autorità aveva prospettato la fattispecie in un preavviso di rigetto a cui però era seguita una interlocuzione procedimentale con l’interessato le cui memorie difensive erano state positivamente valutate, tanto da indurre al rilascio della licenza richiesta. Secondo l’avvocato Salerno, firmatario del ricorso, la successiva bocciatura della domanda tesa ad ottenere la licenza di raccolta delle scommesse, è da ritenersi irrilevante non potendo estendere i suoi effetti anche sulla concessione della licenza di fucile a uso caccia.

La sentenza del Tar

Da rilevare inoltre che davanti al Tar, il legale ha dimostrato che la partecipazione del suo assistito al matrimonio del figlio del capo mafioso era lontana nel tempo, né vi erano state successive frequentazioni con tale soggetto nel frattempo emigrato. Per questi motivi la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato il provvedimento impugnato, riconoscendo quindi la licenza di porto fucile ad uso caccia al ricorrente.