Tentata rapina a Cosenza, la Cassazione annulla senza rinvio: Ciranni torna in libertà
Gli ermellini hanno evidenziato che l’ordinanza di custoria cautelare era stata emessa senza aver svolto l’interrogatorio di garanzia
La Cassazione ha annullato senza rinvio la misura cautelare in carcere nei confronti di Umberto Ciranni, 43 anni, ritenendo originariamente nullo il provvedimento genetico con cui il Gip di Cosenza aveva disposto la custodia, poi parzialmente “salvata” dal Riesame di Catanzaro.
La decisione arriva all’esito del ricorso contro l’ordinanza del 30 luglio 2025 del Tribunale del riesame di Catanzaro che, pur annullando in parte l’ordinanza del Gip di Cosenza del 4 luglio 2025, aveva confermato la custodia per i reati residui. In Cassazione, il Pubblico ministero aveva concluso per l’annullamento con rinvio, ma la terza sezione penale ha disposto un esito più netto: annullamento senza rinvio, con conseguente cessazione della custodia.
Il punto centrale riguarda l’interrogatorio preventivo introdotto dalla legge 114/2024 (in vigore dal 25 agosto 2024) nel procedimento applicativo delle misure cautelari personali. Ciranni ha sostenuto che l’ordinanza “genetica” fosse stata emessa senza l’interrogatorio anticipato previsto dall’articolo 291, comma 1-quater, del codice di procedura penale, in presenza – tra le contestazioni originarie – di un reato “ostativo” che consentiva di non svolgerlo: la tentata rapina aggravata.
Il Tribunale del riesame, però, aveva poi annullato proprio quella contestazione per mancanza di gravità indiziaria, dopo aver dichiarato inutilizzabili le intercettazioni telefoniche (per mancata trasmissione dei supporti alla difesa in tempo utile). Da qui la tesi difensiva: venuto meno il reato che “trascinava” la deroga, l’ordinanza cautelare sarebbe rimasta priva ab origine del presupposto che legittimava l’omissione dell’interrogatorio preventivo, con una nullità non sanabile.
La Cassazione accoglie questa impostazione e chiarisce il meccanismo: l’omissione dell’interrogatorio, quando è previsto, determina una nullità “genetica” dell’ordinanza e tale nullità opera retrospettivamente quando è il Riesame, con il suo effetto devolutivo, a far cadere il presupposto che giustificava la deroga. In altri termini: non si tratta di una semplice inefficacia sopravvenuta, ma dell’accertata mancanza originaria di un requisito che legittima il titolo cautelare.
Sul secondo motivo di ricorso – relativo alla motivazione su esigenze cautelari e adeguatezza della sola misura carceraria, con richiami anche alla “disparità di trattamento” rispetto ad altri indagati – la Cassazione non entra, perché lo ritiene assorbito dall’accoglimento della prima censura.
In conclusione, la Corte annulla senza rinvio sia l’ordinanza del Riesame sia l’ordinanza del Gip di Cosenza del 4 luglio 2025 “relativamente alla posizione” di Ciranni e dichiara la cessazione della custodia cautelare in carcere eseguita in base a quel titolo.