Sequestro di telefoni e atti sul depuratore di Fuscaldo: la Cassazione boccia il ricorso di Foggia
Il 5 settembre 2025 il Tribunale del Riesame di Cosenza aveva respinto l’istanza di riesame proposta dall’indagato
La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Giuseppe Foggia contro l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Cosenza che aveva confermato un sequestro probatorio disposto nell’ambito di accertamenti sull’impianto di depurazione e sulle stazioni di sollevamento del Comune di Fuscaldo.
Il sequestro e l’ordinanza del Riesame
Il procedimento nasce dal decreto di perquisizione e sequestro emesso il 4 agosto 2025 dal procuratore capo di Paola Domenico Fiordalisi. In esecuzione del provvedimento erano stati sequestrati i telefoni cellulari in uso all’indagato e una serie di documenti riferiti al sistema di depurazione e alle stazioni di sollevamento del Comune tirrenico cosentino. Il 5 settembre 2025 il Tribunale del Riesame di Cosenza aveva respinto l’istanza di riesame proposta da Foggia, confermando il sequestro.
I motivi del ricorso
Con due motivi, la difesa aveva contestato: la carenza di motivazione del provvedimento del pubblico ministero e l’asserito uso “illegittimo” del potere di integrazione della motivazione in sede di riesame, richiamando la decisione delle Sezioni Unite (Capasso 2016).
la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, sostenendo che si trattasse di un sequestro “onnivoro”, senza una chiara delimitazione temporale dell’interesse investigativo e con una selezione dei dati rimessa integralmente alla polizia giudiziaria.
La risposta della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo. Nella sentenza viene ribadito che il sequestro probatorio può riguardare sia il “corpo del reato” sia le “cose pertinenti al reato”, ma deve comunque essere sorretto da una motivazione, anche concisa, che dia conto della finalità probatoria perseguita. La Corte richiama l’evoluzione giurisprudenziale successiva alle modifiche introdotte dalla legge 47/2015 e i principi delle Sezioni Unite, precisando che l’obbligo motivazionale riguarda: il fumus del reato, il nesso tra bene e fatto oggetto d’indagine e la concreta finalità probatoria del vincolo.
Sul punto, la Cassazione chiarisce anche i limiti dell’integrazione: il Tribunale del riesame può “integrare” la motivazione, ma solo entro il perimetro delle ragioni probatorie indicate dal pubblico ministero, almeno in forma generica. Se invece le esigenze probatorie non vengono indicate neppure in udienza, il giudice non può supplire.
Nel caso Foggia, la Cassazione evidenzia che il pubblico ministero, nel corso dell’udienza del 5 settembre 2025, avrebbe specificato la finalità del sequestro: dimostrare l’effettiva conduzione del depuratore, ricostruire i contatti tra i soggetti coinvolti nell’indagine e chiarire ruoli e responsabilità. Il Riesame, secondo la Suprema Corte, ha legittimamente integrato la motivazione collegando tali esigenze alle dichiarazioni dei sommarî informatori e ai primi esiti delle analisi forensi sui dispositivi, che avrebbero evidenziato contatti intensi tra più soggetti in occasione di sversamenti di reflui nel torrente Maddalena e poi in mare.
Quando il sequestro è “esplorativo”
Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha riconosciuto il principio generale: un sequestro di dispositivi digitali non può trasformarsi in un’acquisizione massiva e indiscriminata di dati, priva di criteri e ragioni specifiche, perché sarebbe sproporzionata ed “esplorativa”. La Corte richiama un filone giurisprudenziale recente sulla necessità di bilanciare le esigenze investigative con la tutela della riservatezza, e ribadisce che la protrazione del vincolo deve essere commisurata al tempo necessario per le operazioni tecniche.
Tuttavia, nel caso concreto, la Suprema Corte ritiene che l’oggetto e i criteri di ricerca siano stati “sufficientemente circoscritti” dal pubblico ministero e dal Riesame nella motivazione integrata. Sul profilo temporale, la Cassazione chiarisce che non esiste un obbligo generale, “a pena di nullità”, di fissare un termine rigido per le operazioni di estrazione e analisi: è sufficiente che siano svolte nel minor tempo possibile, salvo casi in cui il periodo di apprensione dei dati risulti sensibilmente difforme dal perimetro temporale dell’imputazione provvisoria. In più, la Corte sottolinea che nel provvedimento impugnato era già dato conto del fatto che le operazioni di copia forense risultavano parzialmente ultimate e che la doglianza del ricorrente, su questo punto, era comunque carente di specificità.
Un ulteriore passaggio riguarda l’interesse alla disponibilità esclusiva dei dati: chi impugna il sequestro, secondo la Cassazione, deve anche allegare un interesse concreto e attuale, specie quando invoca la presenza di dati sensibili, per consentire al giudice il bilanciamento tra esigenze investigative e riservatezza. Nel caso esaminato, la sentenza ha evidenziato che il ricorrente non avrebbe formulato deduzioni specifiche in tal senso.