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06/09/2026 ore 19.06
Cronaca

Massoneria e dipendenti pubblici, la Cassazione: l’appartenenza va comunicata anche senza conflitti concreti

Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: annullata con rinvio la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro e precedentemente emessa dal tribunale di Cosenza

di Antonio Alizzi

Il dipendente pubblico deve comunicare all’amministrazione l’appartenenza a un’associazione massonica quando gli obblighi derivanti dall’adesione possono interferire con i doveri di lealtà, imparzialità e cura esclusiva dell’interesse pubblico. Perché sorga l’obbligo non è necessario che si sia già verificato un conflitto di interessi concreto.

Lo ha stabilito la Sezione lavoro della Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 24875 del 2026, pubblicata il 31 agosto. I giudici hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro nel novembre del 2024.

La causa riguardava un dipendente della Direzione provinciale di Cosenza, al quale era stata contestata l’omessa comunicazione dell’incarico di rappresentante legale ricoperto in due associazioni massoniche riconducibili al Grande Oriente d’Italia.

La sospensione di trenta giorni

Nel luglio del 2021 l’Agenzia delle Entrate aveva applicato al lavoratore la sospensione dal servizio per trenta giorni. Il Tribunale di Cosenza aveva riconosciuto la sussistenza dell’illecito, ma aveva considerato sproporzionata la sanzione, rideterminandola in una multa equivalente a tre ore di retribuzione.

La Corte d’Appello di Catanzaro aveva successivamente annullato integralmente la misura disciplinare. Secondo i giudici di secondo grado, l’amministrazione non aveva indicato circostanze concrete o episodi capaci di dimostrare un’effettiva interferenza tra l’appartenenza alle associazioni e lo svolgimento dell’attività lavorativa.

La Corte territoriale aveva inoltre ritenuto troppo generica la disposizione interna che imponeva di comunicare lo svolgimento di attività gratuite estranee al rapporto di lavoro. Una previsione considerata potenzialmente lesiva della riservatezza del dipendente sulle attività appartenenti alla sua vita privata.

Per la Cassazione basta il rischio di interferenza

La Cassazione ha adottato una diversa interpretazione dell’articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica numero 62 del 2013. La norma obbliga il dipendente a comunicare l’adesione o l’appartenenza ad associazioni e organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con l’attività dell’ufficio, indipendentemente dal loro carattere riservato.

L’obbligo, spiegano i giudici, ha una funzione conoscitiva: deve permettere all’amministrazione di valutare preventivamente eventuali profili di conflitto. Non presuppone che l’associazione sia illegittima e neppure che si siano già verificati episodi concreti di interferenza.

La sentenza d’appello ha quindi sbagliato nel ritenere indispensabile la dimostrazione di uno specifico conflitto di interessi. Secondo la Suprema Corte, il giuramento di fedeltà massonica e gli obblighi assunti nei confronti degli altri associati sono potenzialmente in grado di entrare in contrasto con quelli gravanti sul dipendente pubblico.

Gli obblighi del personale delle agenzie fiscali

La Cassazione ha sottolineato che i doveri generali dei dipendenti pubblici risultano ulteriormente rafforzati per il personale delle agenzie fiscali. La disciplina speciale prevista dal decreto numero 18 del 2002 mira infatti a garantirne indipendenza, terzietà e trasparenza.

Il dipendente deve non soltanto operare con imparzialità, ma anche tenere una condotta che consenta di apparire imparziale. In questo quadro, la comunicazione dell’appartenenza associativa permette all’amministrazione di effettuare le verifiche necessarie senza trasformarsi in un controllo generalizzato sulle opinioni o sulle scelte private del lavoratore.

Per i giudici, l’obbligo non contrasta con l’articolo 8 dello Statuto dei lavoratori perché non riguarda opinioni politiche, religiose o sindacali. La comunicazione è invece collegata alla valutazione dell’attitudine professionale e all’osservanza dei doveri propri dell’impiego pubblico.

Nuovo giudizio a Catanzaro

La Cassazione non ha definitivamente confermato la sospensione di trenta giorni. Ha annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Catanzaro, che dovrà pronunciarsi nuovamente in diversa composizione applicando i principi indicati nell’ordinanza.

Il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese del procedimento di legittimità.