‘Ndrangheta a Castrolibero, la Cassazione chiude la vicenda giudiziaria di Mario Esposito
Definitiva la condanna a un anno di reclusione per associazione mafiosa (previo riconoscimento della continuazione). Intanto la Procura generale di Catanzaro ha sospeso l’esecuzione della pena
La Cassazione chiude la vicenda giudiziaria di Mario Esposito, confermando la decisione della Corte d’appello di Catanzaro che, il 13 maggio 2025, aveva mantenuto la condanna limitatamente al capo relativo al reato di associazione mafiosa contestato nell’ambito della cosca Rango-Zingari, in relazione alle indagini della Dda di Catanzaro sul presunto voto di scambio politico-mafioso tra l’allora sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco e il suo vice, Aldo Figliuzzi, attualmente entrambi a giudizio a Cosenza.
La vicenda processuale aveva già registrato una parziale riforma in appello rispetto alla sentenza del Gup del Tribunale di Catanzaro del 5 ottobre 2021. In primo grado la pubblica accusa aveva chiesto 11 anni di reclusione e la condanna era stata quantificata in 5 anni. Nel giudizio di secondo grado, dopo la parziale modifica dell’impianto accusatorio e il riconoscimento della continuazione con una precedente condanna del Tribunale di Cosenza (omicidio Messinetti, ndr), la pena era stata rimodulata, con una richiesta della Procura generale pari a 6 anni e 5 mesi e con l’aumento per la continuazione determinato in un anno di reclusione.
Le censure della difesa
La difesa, rappresentata dall’avvocato Antonio Gerace, aveva contestato la valutazione delle prove, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe utilizzato elementi antecedenti al giugno 2012, periodo indicato come momento di costituzione del gruppo Rango-Zingari. Secondo il ricorso, quelle dichiarazioni e conversazioni non avrebbero potuto essere valorizzate per provare la partecipazione di Esposito alla consorteria nel periodo contestato, compreso tra luglio 2012 e giugno 2014.
Il secondo motivo riguardava invece il peso attribuito alla vicenda dell’omicidio Messinetti. Per la difesa, l’autoaccusa di Esposito sarebbe stata interpretata in modo eccessivo, fino a farne il principale elemento di collegamento con il gruppo mafioso, mentre sarebbe mancata la prova di condotte ulteriori, anteriori o successive, idonee a dimostrare una stabile partecipazione al clan.
La risposta della Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Per i giudici di legittimità, le doglianze difensive miravano a ottenere una nuova lettura del materiale probatorio, operazione non consentita in Cassazione.
La Corte ha sottolineato che i giudici d’appello avevano correttamente definito il perimetro della responsabilità di Esposito, spiegando che la data indicata nella contestazione non limitava l’intera storia partecipativa dell’imputato, ma solo il segmento oggetto della pronuncia. In sentenza viene richiamato il passaggio secondo cui il periodo luglio 2012-giugno 2014 «non circoscrive il periodo di partecipazione di Esposito alla consorteria», ritenuta dai giudici «risalente quanto al gruppo Rango-Zingari ad epoca precedente e comunque in continuità con la sua partecipazione alla consorteria Bruni».
Secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva valorizzato le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia sul passaggio di Esposito verso il gruppo guidato da Maurizio Rango dopo il disfacimento del gruppo Bruni, avvenuto dopo la morte naturale di Michele Bruni e l’omicidio del fratello Luca nel 2012. Tra gli elementi richiamati anche le dichiarazioni di Marco Massaro e il coinvolgimento di Esposito nella vicenda Messinetti insieme a Maurizio Rango.
La detenzione non esclude la partecipazione
Un altro punto centrale riguarda lo stato detentivo dell’imputato. La difesa aveva sostenuto che Esposito fosse detenuto dal 27 giugno 2012 al 17 giugno 2016, cioè per l’intero arco temporale della contestazione associativa. Ma la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la carcerazione non determina automaticamente la cessazione della partecipazione al sodalizio mafioso.
La Corte richiama l’orientamento secondo il quale il vincolo associativo viene meno solo in caso di cessazione della consorteria, recesso o esclusione dell’associato. Nel caso di Esposito, secondo i giudici, tali elementi non risultavano provati.
Esecuzione sospesa
Infine, la Procura generale di Catanzaro ha sospeso l’esecuzione della pena residua, pari a sette mesi da scontare, per i gravi motivi di salute di Mario Esposito.