L’assoluzione di Facciolla per il falso confermata anche in appello: inammissibile il ricorso della Procura di Salerno
Si è concluso dopo anni il percorso processuale dell’ex procuratore di Castrovillari: ora la palla passa al Consiglio Superiore della Magistratura
Il Tribunale collegiale di Salerno, presieduto da Ubaldo Perrotta, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura contro l’assoluzione del magistrato Eugenio Facciolla, già procuratore della Repubblica di Castrovillari, dall’accusa di falso.
La decisione interviene sulla contestazione rimasta al centro dell’impugnazione dell’accusa. L’assoluzione per corruzione era invece già definitiva, dopo la mancata impugnazione di quella parte della sentenza di primo grado. Lo stesso esito, sul capitolo corruzione, riguardava l’agente della Polizia stradale Vito Tignanelli e la moglie Marisa Aquino (difesi entrambi dall’avvocato Pasquale Vaccaro).
La sentenza di primo grado e l’impugnazione sul falso
Il 18 luglio 2025 il Tribunale di Salerno aveva assolto Facciolla (difeso dall’avvocato Antonio Zecca), Tignanelli e Aquino dall’accusa di corruzione. Il magistrato era stato assolto anche dalla contestazione di falso, per non aver commesso il fatto, ai sensi dell’articolo 530, secondo comma, del codice di procedura penale.
Sul fronte dei falsi, il giudizio aveva avuto un esito diverso per il maresciallo dei carabinieri forestali Carmine Greco, condannato a un anno, e per l’appuntato Alessandro Nota, condannato a otto mesi.
Gli incarichi per le intercettazioni e l’accusa di corruzione
La vicenda risale al periodo in cui Facciolla guidava la Procura di Castrovillari. Secondo l’ipotesi accusatoria, tra il 2016 e il 2018 avrebbe assegnato incarichi per intercettazioni telefoniche e ambientali alla Stm srl, società del settore riconducibile alla coppia Tignanelli-Aquino.
In cambio, sempre secondo la contestazione, avrebbe ottenuto una sim card e un sistema di videosorveglianza installato nei pressi della propria abitazione a Cosenza. L’originaria ipotesi di abuso d’ufficio era stata modificata nel corso dell’indagine.
La Procura aveva chiesto tre anni per Facciolla e due anni per Tignanelli e Aquino. Il Tribunale aveva però pronunciato l’assoluzione, divenuta definitiva per tutti e tre sul capitolo corruzione, accusa risultata priva di fondamento.
Come nasceva la contestazione di falso
Le accuse di falso si collegavano agli accertamenti avviati dalla Procura di Catanzaro sui presunti rapporti del maresciallo Carmine Greco con ambienti criminali poi emersi, dal punto di vista investigativo, nel filone “Stige”.
Nel 2018, le indagini sul sottufficiale avevano fatto emergere anche presunte irregolarità attribuite all’allora procuratore di Castrovillari. Tra queste, ipotesi di falsificazione di atti investigativi, una delle quali contestata anche a Nota.
La documentazione era stata trasmessa a Salerno, competente per i procedimenti riguardanti magistrati del distretto di Catanzaro, nel quale rientra anche Cosenza.
Il precedente del Consiglio di Stato sulla mancata conferma
All’esito penale si affianca una distinta vicenda amministrativa relativa alla carriera del magistrato. Con la sentenza numero 6590 del 2026, pubblicata il 24 agosto, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Ministero della Giustizia e del Csm, confermando l’annullamento della delibera che aveva negato a Facciolla la conferma nell’incarico direttivo di procuratore di Castrovillari.
La pronuncia della Settima Sezione ha mantenuto fermo l’esito del giudizio davanti al Tar del Lazio, definito con la sentenza numero 2256 del 2026. Facciolla era assistito in quella sede dall’avvocato Edoardo Giardino.
Ministero e Csm sono stati condannati, in solido, al pagamento di cinquemila euro di spese processuali, oltre agli accessori di legge.
La decisione amministrativa non ha determinato automaticamente la conferma nell’incarico né il ritorno alla guida della Procura: resta annullata la delibera del 7 febbraio 2024 e spetterà all’amministrazione togata eseguire la sentenza nel rispetto dei principi indicati dai giudici.
L’annotazione di polizia giudiziaria e il fondamento della delibera
Il Csm aveva negato la conferma al termine del primo quadriennio direttivo, scaduto il 13 novembre 2019, richiamando la mancanza delle «imprescindibili condizioni di indipendenza ed equilibrio».
La valutazione negativa poggiava su due condotte. La prima riguardava l’inserimento in un fascicolo, del quale Facciolla era coassegnatario, di un’annotazione di polizia giudiziaria considerata falsa o comunque manifestamente anomala. Ma oggi, come sappiamo, è arrivata l’assoluzione anche in appello.
La seconda consisteva in una presunta attività diretta a screditare magistrati della Dda di Catanzaro. Anche qui nel processo disciplinare il togato cosentino è stato assolto da questa incolpazione.
Sul primo punto, il Consiglio di Stato aveva individuato un limite alla discrezionalità del Csm: l’autonomia delle valutazioni sulla carriera non consente di prescindere dall’esistenza materiale dei fatti.
«Se il loro accadimento non viene confermato o è addirittura smentito», osservava la sentenza, quei fatti non possono continuare a sostenere la valutazione amministrativa. I diversi giudizi possono esprimere valutazioni autonome, ma devono partire da una «comune matrice fattuale».
Palazzo Spada aveva inoltre ricordato che il Csm può sospendere il procedimento di conferma quando dipenda esclusivamente da fatti esaminati anche in sede penale o disciplinare. Se decide di procedere, «si assume il rischio del contrasto sopravvenuto» con gli accertamenti delle autorità competenti, senza poter trasferire sul magistrato le conseguenze della diversa durata dei procedimenti. Cosa più che mai attuale oggi alla luce della declaratoria di inammissibilità pronunciata dai giudici di Salerno.
Le contestazioni sui rapporti con la Dda di Catanzaro
Anche il secondo addebito è stato ritenuto insufficiente a sostenere la delibera. Il Consiglio di Stato aveva precisato che la presunta attività di discredito non aveva avuto un peso secondario nella decisione del Csm, ma era stata posta sullo stesso piano della vicenda dell’annotazione.
La delibera, tuttavia, non descriveva concretamente le condotte contestate. Richiamava esposti e una relazione indirizzata nel luglio 2018 al procuratore generale, senza illustrarne il contenuto, e faceva riferimento in termini generici alla loro presunta rilevanza mediatica.
Non aveva inoltre risposto alle deduzioni depositate da Facciolla il 21 ottobre 2023. Il magistrato aveva negato di aver presentato gli esposti e di aver tentato di screditare i colleghi, spiegando che le interlocuzioni con il procuratore generale riguardavano una richiesta di chiarimenti successiva a un’interrogazione parlamentare e una nota riservata sulla lamentata mancanza di coordinamento investigativo dopo un arresto.