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12/10/2026 ore 15.47
Cronaca

Bancarotta fraudolenta nel Cosentino, la Cassazione annulla le condanne: prescrizione e nuovo processo

Prescritti i reati contestati a uno degli imputati. Per altri due nuovo giudizio su distrazioni e scritture contabili

di Redazione
La Corte di Cassazione (foto Jorge Franganillo)

Prescrizione per uno degli imputati e nuovo giudizio per altri due, ma soltanto su alcune delle contestazioni relative al fallimento della Moviter. È questo l'esito della sentenza numero 35490 del 2026 della Quinta sezione penale della Cassazione, che interviene su due vicende societarie finite al centro di procedimenti per bancarotta fraudolenta: quelle della Tecnobetonaggio srl e della Moviter srl, entrambe dichiarate fallite.

La Suprema Corte ha annullato senza rinvio la condanna a tre anni e otto mesi di reclusione inflitta a F. C., dichiarando estinti per prescrizione i due reati contestati. Diversa la decisione per M. T. U. e F. C.: i giudici hanno disposto un nuovo processo davanti a un'altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro per le contestazioni di bancarotta patrimoniale, bancarotta documentale e occultamento delle scritture contabili a fini di evasione fiscale.

Sono stati invece respinti i motivi riguardanti la bancarotta impropria da operazioni dolose collegata al dissesto della Moviter.

Le condanne pronunciate a Catanzaro

Il procedimento era arrivato in appello dopo la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 17 dicembre 2021.

Il 7 ottobre 2025 la Corte d'appello di Catanzaro aveva parzialmente modificato la decisione di primo grado, dichiarando prescritta una delle contestazioni nei confronti di M. T. U. e F. C. e rideterminando per entrambe la pena in tre anni e sei mesi di reclusione.

Per F. C. era stata invece confermata la condanna a tre anni e otto mesi.

Le accuse riguardavano, con riferimento alla Tecnobetonaggio, operazioni dolose ritenute causative del fallimento e condotte di distrazione dei beni sociali.

Per la Moviter, oltre alle operazioni dolose e alle presunte distrazioni patrimoniali, erano contestate la bancarotta fraudolenta documentale e la sottrazione delle scritture contabili finalizzata all'evasione delle imposte.

Tecnobetonaggio, i debiti fiscali e previdenziali

Uno degli aspetti più importanti della pronuncia riguarda la possibilità di qualificare il sistematico mancato pagamento dei debiti tributari e previdenziali come operazione dolosa idonea a provocare il fallimento di un'impresa.

Nel caso della Tecnobetonaggio, la Corte d'appello aveva ricostruito l'inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali negli anni compresi tra il 2007 e il 2009, periodo durante il quale F. C. ricopriva ancora la carica di amministratore.

Secondo la Cassazione, la ricostruzione non era fondata su semplici presunzioni. I giudici di merito avevano utilizzato la documentazione amministrativa ricavata dalle banche dati fiscali, confrontando le fatture dei clienti e dei fornitori con i bilanci e le dichiarazioni della società.

Da questo confronto erano emerse, secondo la ricostruzione giudiziaria, anche anomalie nell'indicazione dei costi aziendali.

La Suprema Corte ha ribadito che il metodico inadempimento degli obblighi fiscali e previdenziali, quando deriva da una consapevole scelta gestionale e determina un prevedibile aumento dell'esposizione debitoria, può integrare la bancarotta impropria da operazioni dolose.

Non è necessario dimostrare la volontà specifica di provocare il fallimento. È sufficiente la consapevolezza delle operazioni compiute e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta.

Il ruolo degli amministratori successivi

La Cassazione ha però individuato un problema nella motivazione della sentenza d'appello.

La difesa di F. C. aveva contestato che gli fossero state attribuite anche operazioni successive alla cessazione dalla carica di amministratore, comprese la cessione delle quote e il trasferimento della sede sociale.

Su questo punto la Corte territoriale si era limitata a considerare fittizia la posizione degli amministratori subentrati, senza spiegare adeguatamente quale fosse stato l'eventuale contributo di Caputo alle successive condotte, come amministratore di fatto oppure concorrente esterno.

La censura non è stata considerata manifestamente infondata.

Questo passaggio ha assunto rilievo perché ha consentito alla Cassazione di esaminare la questione della prescrizione, senza arrestarsi a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Prescrizione maturata il 18 febbraio 2026

Per i reati contestati a F. C., la Cassazione ha individuato la data di maturazione della prescrizione nel 18 febbraio 2026.

Il calcolo parte dalla dichiarazione di fallimento della Tecnobetonaggio, avvenuta l'8 agosto 2012, e considera un termine di dodici anni e sei mesi, al quale sono stati aggiunti complessivamente 375 giorni di sospensione.

La Suprema Corte ha precisato che non emergevano dagli atti elementi tali da imporre un proscioglimento nel merito ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

Le criticità della motivazione avrebbero potuto giustificare un annullamento con rinvio, ma la prescrizione già maturata impediva di disporre un nuovo giudizio destinato comunque a concludersi con la declaratoria della causa estintiva.

Da qui la decisione di annullare senza rinvio la sentenza nei confronti di F. C. per entrambi i reati, dichiarati estinti per prescrizione.

Moviter, confermata la valutazione sulle operazioni dolose

La posizione di M. T. U. e F. C. è stata esaminata separatamente.

Per quanto riguarda la bancarotta impropria da operazioni dolose, la Cassazione ha respinto le contestazioni difensive.

Anche per la Moviter il debito tributario era stato ricostruito attraverso il confronto tra dati amministrativi, fatture, bilanci e dichiarazioni fiscali.

La difesa aveva sostenuto che il mancato pagamento delle imposte fosse dipeso da difficoltà di liquidità. La Suprema Corte ha però ribadito che una situazione di illiquidità non esclude automaticamente il dolo richiesto per la bancarotta impropria da operazioni dolose.

I giudici hanno inoltre esaminato le cessioni di due rami d'azienda, sottoscritte rispettivamente da M.T. U. il 21 dicembre 2007 e da F. C. il 23 dicembre 2010.

Secondo la ricostruzione della Corte d'appello, i corrispettivi pattuiti non erano stati incamerati dalla società e le operazioni avevano contribuito allo svuotamento del patrimonio aziendale.

La Cassazione ha ritenuto adeguata, su questo punto, la motivazione dei giudici territoriali, che avevano considerato anche la successiva cessione delle quote della società, ormai inattiva, e il trasferimento della sede in un immobile inagibile.

Distrazione dei beni, mancava la prova del momento in cui erano scomparsi

Diversa la valutazione sulla contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

La Corte d'appello aveva ritenuto dimostrata l'esistenza di beni aziendali successivamente non rinvenuti, sulla base delle fatture e della documentazione acquisita dal curatore fallimentare.

Per la Cassazione, però, non era stato chiarito quando quei beni fossero stati distratti.

La data delle presunte sottrazioni assume un'importanza decisiva perché nel corso del tempo si erano succeduti diversi amministratori.

Senza individuare il momento delle distrazioni, non era possibile stabilire adeguatamente a chi dovesse essere attribuita la responsabilità.

La sentenza d'appello non aveva neppure spiegato quale contributo concreto M. T. U. e F. C. avrebbero eventualmente fornito alla realizzazione delle condotte contestate.

Su questo punto la Cassazione ha quindi disposto un nuovo esame.

Le scritture contabili erano state consegnate al nuovo amministratore

Un'altra criticità riguarda la bancarotta fraudolenta documentale e l'occultamento delle scritture contabili finalizzato all'evasione fiscale.

La Suprema Corte ha evidenziato un dato preciso: le scritture contabili della Moviter erano state consegnate l'11 maggio 2011 dal consulente contabile della società a P. G., nuovo amministratore.

Nonostante questa circostanza, la Corte d'appello aveva attribuito alle due ricorrenti un coinvolgimento nella successiva sottrazione della documentazione senza spiegare adeguatamente in quale modo avessero partecipato alle condotte.

La Cassazione ha richiamato un principio consolidato: il concorso morale in un reato può assumere forme differenti, dall'istigazione al rafforzamento del proposito criminoso, ma deve comunque essere dimostrato attraverso elementi concreti che individuino il contributo effettivamente fornito.

Non è sufficiente richiamare genericamente una responsabilità concorsuale.

Il giudice deve spiegare quale sia stata la partecipazione nella fase ideativa o preparatoria e in che modo questa abbia contribuito causalmente alla commissione del reato.

Nuovo processo a Catanzaro per tre contestazioni

La Cassazione ha dunque annullato la sentenza nei confronti di M. T. U. e F. C. limitatamente ai capi E, F e H, relativi rispettivamente alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, alla bancarotta documentale e all'occultamento delle scritture contabili a fini di evasione fiscale.

Per questi reati sarà necessario un nuovo giudizio davanti a un'altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.