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11/03/2026 ore 09.30
Cronaca

Falsi incidenti e relazioni di servizio, poliziotto cosentino in Cassazione: annullato solo un capo d’accusa

La Suprema Corte chiede un nuovo esame su passaporto, teste e consapevolezza dell’imputato, ma respinge le altre censure

di Antonio Alizzi

La Cassazione ha accolto solo in parte il ricorso di Gaspare Aiello, originario di Cosenza, contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 15 gennaio 2025, disponendo l’annullamento limitato a un solo capo di imputazione e il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte d’Appello. Per il resto, il ricorso è stato rigettato.

Aiello, sovrintendente capo della Polizia di Stato in servizio alla Questura di Sondrio, era stato ritenuto responsabile – in appello – di più episodi di falso in atti pubblici formati nella qualità di pubblico ufficiale (capi Q, DD, EE e BBB), mentre per gli altri reati la Corte aveva dichiarato il non doversi procedere perché prescritti.

L’inchiesta sui falsi sinistri e il ruolo attribuito ad Aiello

Secondo quanto ricostruito nei giudizi di merito, Aiello avrebbe fatto parte di un gruppo ritenuto organizzato per mettere a segno truffe ai danni di compagnie assicurative attraverso sinistri stradali simulati. La dinamica descritta nelle sentenze parla di veicoli selezionati per i falsi incidenti, soggetti compiacenti indicati come conducenti, perizie ritenute false e richieste di risarcimento presentate alle assicurazioni.

All’imputato viene attribuito un ruolo “centrale” perché avrebbe redatto relazioni di servizio in cui attestava come realmente avvenuti sinistri mai verificatisi, documenti poi utilizzati per sostenere le pratiche di risarcimento.

Gli episodi richiamati riguardano, tra gli altri, una relazione del 30 novembre 2014 in cui Aiello avrebbe attestato di aver notato un incidente nel territorio di Spriana (capo Q), e un’altra del 7 luglio 2015 in cui avrebbe riportato un intervento per un incidente ritenuto inesistente (capo DD). C’è poi il capo BBB, legato a un verbale di rimessione di querela del 27 luglio 2015.

La Cassazione annulla il capo BBB

La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso relativo al capo BBB. L’episodio riguarda il verbale con cui si dava atto che Rahhal El Faddouli era presente in Questura e sottoscriveva per accettazione la rimessione di querela. Secondo l’accusa, Aiello avrebbe indotto in errore un collega, che nel verbale avrebbe attestato la presenza di El Faddouli quando, invece, non sarebbe stato lui.

I giudici di merito avevano valorizzato, per affermare responsabilità e falsità del verbale, le dichiarazioni del teste e le risultanze del passaporto, ritenendo che El Faddouli, nelle date in questione, si trovasse in Marocco e che Aiello fosse consapevole che chi firmava non fosse la persona indicata.

Per la Cassazione, però, la sentenza d’appello non avrebbe risposto in modo adeguato alle specifiche contestazioni difensive: in particolare, non si sarebbe confrontata con la lettura alternativa del passaporto proposta dalla difesa (secondo cui El Faddouli sarebbe rientrato in Italia), né avrebbe motivato in modo convincente sull’attendibilità del teste e sulla consapevolezza di Aiello rispetto all’identità di chi si presentò a firmare. Da qui l’annullamento sul punto e il rinvio a Milano per colmare le lacune evidenziate.

Gli altri motivi: relazioni di servizio “fidefacenti” e chat del telefono

Sul resto, la Cassazione ha respinto le doglianze. In particolare, ha giudicato infondata la censura sulla natura delle relazioni di servizio prive di sottoscrizione: la Corte d’Appello aveva ritenuto che la riferibilità degli atti ad Aiello fosse dimostrata da più elementi (anche formali e sostanziali) e che, in presenza di tale certezza, l’assenza della firma non ne escludesse la natura di atto pubblico e il relativo valore.

È stato respinto anche il motivo sul presunto “giudicato esterno” derivante da una sentenza definitiva nei confronti di coimputati: la Cassazione ricorda che la sentenza acquisita ex articolo 238-bis è un elemento di prova sui fatti storici, ma non vincola la qualificazione giuridica compiuta nel diverso processo.

Quanto agli accertamenti sul telefono cellulare, la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui l’estrazione dei dati da un supporto informatico non integra, di regola, un accertamento tecnico irripetibile, e ha inoltre evidenziato una preclusione: il difensore aveva ricevuto l’avviso ex articolo 360 e partecipato alle operazioni, ma senza sollevare eccezioni né chiedere incidente probatorio.