Cassano all’Ionio, la Cassazione apre alla “continuazione” di Vincenzo Forastefano
Per i giudici di legittimità la Corte d’assise d’appello di Catanzaro non ha valutato un elemento decisivo: la stessa parte offesa nei due procedimenti
La Cassazione riapre il giudizio sull’istanza avanzata da Vincenzo Forastefano per ottenere, in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione tra più condanne definitive. Con una decisione favorevole al ricorrente, i giudici di legittimità hanno annullato con rinvio l’ordinanza della Corte d’assise d’appello di Catanzaro, che il 16 settembre 2025 aveva respinto la richiesta limitatamente a uno dei fatti indicati dalla difesa.
Al centro della vicenda c’è la domanda proposta nell’interesse del detenuto ai sensi dell’articolo 671 del codice di procedura penale, con cui era stato chiesto di riconoscere un unico disegno criminoso tra tre diverse sentenze di condanna. Due di quei segmenti erano già stati in parte ricondotti alla continuazione da un precedente provvedimento della stessa Corte d’assise d’appello di Catanzaro del 30 ottobre 2024. Restava però fuori il fatto giudicato con la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Castrovillari il 9 luglio 2002, irrevocabile il 14 novembre 2002, relativa a un tentato furto aggravato di carburante commesso in concorso con Giovanni Muscolino in danno di un uomo.
Proprio su questo episodio il giudice dell’esecuzione aveva negato il vincolo della continuazione. Secondo l’ordinanza poi impugnata, infatti, «dalle modalità con cui avveniva il furto e dall’oggetto dello stesso non si possono inferire in concreto elementi per ricollegare tale condotta illecita ai reati fine dell’associazione di cui all’articolo 416-bis del codice penale». Ancora più netta la conclusione della Corte territoriale, che aveva definito «meramente congetturale» la tesi difensiva secondo cui quel tentato furto potesse essere letto come condotta preparatoria o strumentale a successive richieste estorsive.
La Suprema Corte non ha condiviso questa impostazione. Nel ricorso, la difesa aveva evidenziato che la sentenza più grave, quella emessa dalla Corte d’appello di Catanzaro il 10 giugno 2011, irrevocabile il 24 giugno 2013, conteneva anche la contestazione di una tentata estorsione ai danni della stessa persona offesa, attribuita proprio a Vincenzo Forastefano e Giovanni Muscolino. Secondo la tesi difensiva, quel tentato furto di carburante non sarebbe stato un episodio isolato, ma andrebbe inserito nel più ampio quadro intimidatorio finalizzato a piegare l’imprenditore e a imporre il pagamento del denaro in favore del sodalizio mafioso.
La Cassazione ha ritenuto che questo aspetto non potesse essere liquidato come una semplice congettura. Nella motivazione si legge infatti che «la deduzione difensiva posta a sostegno dell’istanza ex articolo 671 del codice di procedura penale lungi dal potersi definire “meramente congetturale” si rivela fondata», perché il giudice dell’esecuzione ha «completamente omesso di considerare il dato fondamentale costituito dall’identità della persona offesa del tentato furto in concorso di carburante e del reato-fine di estorsione» contestato nella sentenza associativa.
È questo, per gli ermellini, il punto decisivo. La coincidenza della persona offesa nei due episodi imponeva un esame ben più approfondito. Non solo. La Cassazione richiama in modo esplicito il principio secondo cui, quando si valuta la continuazione in executivis, il giudice deve procedere a una «approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita», verificando anche se, al momento del primo reato, quelli successivi fossero già programmati almeno nelle loro linee essenziali.
Secondo la Suprema Corte, proprio questo accertamento è mancato. L’ordinanza impugnata ha trascurato «un profilo potenzialmente decisivo» per stabilire se quel tentato furto dovesse essere letto come episodio autonomo oppure come fatto «anticipatore» delle successive pressioni estorsive, inserite «nel quadro degli scopi del programma associativo mafioso» già accertato con sentenza definitiva.
Le altre questioni difensive
La Cassazione valorizza anche un altro passaggio segnalato dalla difesa. Nella sentenza del 2011, Forastefano era stato qualificato come soggetto con ruolo di “organizzatore” dell’associazione mafiosa. Da qui l’osservazione, ritenuta pertinente anche dai giudici di legittimità, secondo cui sarebbe poco credibile che una figura apicale del sodalizio si fosse personalmente esposta per un semplice furto di carburante, se non all’interno di una più ampia strategia criminale. La motivazione lo dice con chiarezza, ritenendo che «è più logico riqualificare tale episodio come funzionale agli scopi dell’associazione mafiosa», operante com’è noto a Cassano all’Ionio.
Alla fine, la Cassazione conclude che sussiste il vizio motivazionale denunciato dalla difesa e dispone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Il nuovo esame dovrà essere compiuto da una nuova sezione della Corte d’assise d’appello di Catanzaro, in diversa composizione.