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06/06/2026 ore 11.40
Cronaca

Fucile negato, il Consiglio di Stato annulla il provvedimento della Questura di Cosenza

Grazie al ricorso presentato dall’avvocato Enrico Morcavallo, i giudici di Palazzo Spada hanno sconfessato la pronuncia del TAR Calabria in materia di porto d’armi.

di Emilia Canonaco

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato da un cittadino contro il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia disposto dalla Questura di Cosenza il 28 aprile 2020. La Terza sezione, con sentenza pronunciata dopo l’udienza pubblica del 28 maggio 2026, ha riformato la decisione del Tar Calabria, che nel marzo 2024 aveva respinto il ricorso, ritenendo legittima la valutazione compiuta dall’amministrazione.

Il provvedimento della Questura si fondava su una serie di elementi: una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal Tribunale di Cosenza nel 1998 per un reato in materia di stupefacenti; alcuni controlli in compagnia di soggetti ritenuti controindicati; due perquisizioni eseguite nel 2010 e nel 2015; una sospensione della patente di guida disposta nel 2009 dopo un sinistro stradale.

Da questi elementi l’amministrazione aveva tratto un giudizio negativo sull’affidabilità del richiedente, ritenendo sussistente il pericolo di abuso delle armi.

Il Tar Calabria aveva condiviso questa impostazione, sottolineando che il ricorrente era stato trovato in compagnia di soggetti controindicati e che, in passato, era stato condannato per un reato in materia di stupefacenti. Per i giudici di primo grado, l’intervenuta estinzione del reato non bastava a neutralizzare la valutazione negativa della pubblica amministrazione.

Il Consiglio di Stato, però, ha seguito una lettura diversa. Secondo i giudici di Palazzo Spada, il diniego di un titolo di polizia deve fondarsi su una valutazione complessiva e attuale degli elementi disponibili, capace di dimostrare una situazione di inaffidabilità non meramente congetturale.

Nella sentenza si evidenzia che l’unico episodio dotato di uno specifico valore sintomatico risale al 1998, dunque a oltre vent’anni prima del provvedimento impugnato. In assenza di condotte successive idonee ad attualizzare quel precedente, tale elemento non può da solo giustificare il diniego del rinnovo della licenza.

Quanto alle perquisizioni del 2010 e del 2015, il Consiglio di Stato ha rilevato che entrambe si erano concluse con esito negativo. Da esse, quindi, non poteva essere ricavato un indice concreto di perdurante vicinanza del ricorrente agli ambienti del traffico o del consumo di stupefacenti.

Anche le frequentazioni con soggetti controindicati sono state ridimensionate nella valutazione dei giudici amministrativi. In un caso, si trattava di una persona che, al momento della perquisizione, aveva a proprio carico una sola segnalazione per uso personale di stupefacenti. Nell’altro, il soggetto era stato deferito per reati privi di collegamento con la materia degli stupefacenti.

Il Consiglio di Stato ha escluso rilievo decisivo anche alla sospensione della patente, osservando che l’amministrazione non aveva contestato la deduzione del ricorrente secondo cui l’autorità giudiziaria aveva escluso ogni sua responsabilità per il sinistro.

Pur riconoscendo l’ampia discrezionalità della pubblica amministrazione nel rilascio dei titoli di polizia, i giudici hanno ribadito che tale potere deve essere esercitato secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza. Il pericolo di abuso delle armi deve emergere da elementi oggettivi, unitariamente considerati, e non da mere ipotesi.

Nel caso esaminato, secondo il Consiglio di Stato, questa condizione non sussisteva. Il precedente penale era risalente ed era stato seguito da una declaratoria di estinzione, mentre gli episodi successivi sono stati ritenuti evanescenti e non idonei a dimostrare un collegamento consolidato con ambienti criminali. Per queste ragioni, l’appello proposto dall’avvocato Enrico Morcavallo è stato accolto.