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19/05/2026 ore 22.11
Cronaca

Gioco online nei bar, la Corte tributaria annulla accertamento da 51mila euro

La Cgt Calabria accoglie il ricorso del titolare di un bar: decisiva la mancanza di prova sull’idoneità del terminale al gioco con vincite in denaro

di Redazione

La Corte di Giustizia Tributaria regionale della Calabria ha annullato un avviso di accertamento da oltre 51mila euro emesso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nei confronti del titolare di un bar nel quale era installato un terminale con accesso a internet.

La decisione interviene in una vicenda legata ai cosiddetti totem telematici e richiama i principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 2025 sul decreto Balduzzi, che vietava l’installazione di terminali online nei pubblici esercizi.

Secondo i giudici tributari, non basta la presenza di un dispositivo connesso alla rete per dimostrare che l’apparecchio sia destinato al gioco illecito con vincite in denaro.

Il controllo della Guardia di Finanza e l’accertamento Adm

Il contenzioso nasce da un controllo effettuato nel 2015 dalla Guardia di Finanza. All’esito dell’ispezione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva contestato la presenza, all’interno del bar, di un apparecchio ritenuto idoneo al gioco con vincite in denaro e non collegato alla rete statale.

Da quella contestazione era derivato un avviso di accertamento per imposta unica sulle scommesse, interessi e sanzioni, per un importo complessivo superiore a 51mila euro. L’Adm aveva applicato il criterio forfettario previsto dalla Legge di Stabilità 2015.

La difesa del titolare, affidata all’avvocato Bernardo Procopio, aveva contestato fin dal primo grado l’impostazione dell’accertamento, sostenendo la natura non illecita dell’apparecchio, indicato come “totem” per navigazione libera e operazione a premi, l’inapplicabilità della disciplina sull’imposta unica e la mancanza di prova del funzionamento illecito.

Il peso della sentenza della Corte Costituzionale

Nel giudizio di secondo grado ha assunto rilievo decisivo la pronuncia della Corte Costituzionale sul decreto Balduzzi. La Consulta ha ritenuto che la norma, pur perseguendo una finalità legittima di contrasto alla ludopatia e tutela della salute, fosse affetta da irragionevolezza e difetto di proporzionalità.

Il punto centrale è che il divieto colpiva in modo indiscriminato qualsiasi apparecchiatura connessa a internet, senza verificare la concreta destinazione al gioco.

La Corte tributaria calabrese ha quindi richiamato il principio secondo cui, dopo la pronuncia costituzionale, ciò che rileva è la prova del presupposto impositivo: bisogna dimostrare concretamente che l’apparecchio fosse idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in denaro.

La mera connessione a internet non basta

La sentenza sottolinea che la mera connettività telematica di un’apparecchiatura presente in un pubblico esercizio non può costituire, da sola, indice univoco di destinazione al gioco illecito.

I giudici hanno osservato che qualsiasi dispositivo dotato di browser consente, almeno in astratto, l’accesso a piattaforme online, ma questo non basta a mutarne la natura né a dimostrarne l’uso illecito.

Nel caso specifico, il verbale della Guardia di Finanza provava il rinvenimento del totem acceso, la presenza di icone di giochi tipo slot machine sullo schermo e il mancato collegamento alla rete statale. Elementi che, secondo la Corte, non costituiscono però prova sufficiente dell’idoneità specifica dell’apparecchio a consentire il gioco con vincite in denaro.

La decisione della Cgt Calabria

La Corte di Giustizia Tributaria regionale della Calabria ha quindi ritenuto che la pretesa fiscale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non fosse supportata da adeguata prova documentale e tecnica in ordine al requisito essenziale dell’idoneità al gioco con vincite in denaro.