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29/09/2026 ore 06.30
Cronaca

Giuseppe Borrelli nel mirino dell’Antimafia, sorveglianza speciale e confische: due bocciature dalla Cassazione

Per la Suprema Corte non basta la mera vicinanza a un clan: carente anche la motivazione sulla pericolosità generica

di Antonio Alizzi

La Cassazione annulla il decreto sulle misure di prevenzione nei confronti di Giuseppe Borrelli e dispone un nuovo giudizio davanti alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione. La quinta sezione penale ha ritenuto carente la motivazione alla base della qualificazione dell’uomo come soggetto socialmente pericoloso, sia sotto il profilo della pericolosità generica sia rispetto a quella qualificata legata all’ipotizzata appartenenza mafiosa.

La decisione incide sull’intero provvedimento e si estende anche alle posizioni dei terzi interessati dai provvedimenti patrimoniali. La Cassazione non ha quindi disposto la restituzione definitiva dei beni né escluso in via definitiva l’applicabilità delle misure: sarà la Corte d’appello di Catanzaro a dover riesaminare la vicenda alla luce dei principi indicati dai giudici di legittimità. Borrelli è difeso dall’avvocato Guido Siciliano e Francesco Iacopino.

La Cassazione annulla la confisca da 22 milioni all’imprenditore Giuseppe Borrelli di Altomonte

Il procedimento nasce dal decreto del Tribunale di Catanzaro del 19 giugno 2023, depositato nell’aprile 2024, con il quale a Borrelli era stata applicata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per cinque anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, insieme alla confisca dei beni ritenuti nella sua disponibilità.

Il 30 aprile 2025 la Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato, per quanto qui rileva, il provvedimento nei confronti del proposto e le statuizioni riguardanti diversi terzi.

Pericolosità generica, per la Cassazione non bastano denunce e deferimenti

Uno dei passaggi centrali della sentenza riguarda i presupposti necessari per affermare la cosiddetta pericolosità generica.

La Cassazione ricorda che il giudice della prevenzione può utilizzare anche elementi non sfociati in una condanna definitiva, ma non può fondare la propria valutazione su semplici sospetti. Occorrono fatti storicamente apprezzabili e non smentiti da eventuali pronunce penali irrevocabili.

Per ricondurre una persona alla categoria di chi vive abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose, inoltre, devono essere individuati delitti commessi con abitualità in un significativo arco temporale, capaci di avere effettivamente prodotto profitti e tali da rappresentare almeno una fonte rilevante del reddito.

Secondo la Suprema Corte, il decreto impugnato non rispettava questi parametri. La Corte territoriale aveva fatto riferimento in maniera generica a deferimenti per alcuni reati senza indicare adeguatamente i fatti né gli esiti dei relativi procedimenti. Erano stati richiamati anche una custodia cautelare per reati non produttivi di reddito, sequestri di beni e la costituzione di una società che sarebbe stata destinata al reimpiego di proventi illeciti, ma senza una sufficiente ricostruzione dei fatti attribuiti al proposto.

Per la Cassazione si è così determinata una «radicale mancanza di argomentazione» su un elemento costitutivo necessario per applicare la misura.

«Mera contiguità o vicinanza» al clan non sufficienti

Ancora più significativo è il passaggio sulla pericolosità qualificata, che nel procedimento era stata collegata all'ipotizzata appartenenza al clan Forastefano.

La Suprema Corte ribadisce un principio già espresso dalle Sezioni Unite: ai fini delle misure di prevenzione, il concetto di appartenenza a un'associazione mafiosa è più ampio rispetto alla partecipazione penalmente rilevante e può comprendere anche condotte assimilabili al concorso esterno.

Questo, tuttavia, non consente di trasformare una generica prossimità personale o ambientale in appartenenza mafiosa.

Resta infatti estranea al concetto di appartenenza la «mera collateralità» che non si traduca in un apporto individuabile alla vita dell'organizzazione. Non è quindi sufficiente muoversi in una «indefinita area di contiguità o vicinanza al gruppo»: occorre individuare almeno una condotta concretamente funzionale agli scopi dell'associazione.

Ed è proprio questo elemento che la Cassazione non ha rinvenuto nella motivazione del decreto impugnato.

Il rapporto con la famiglia Forastefano

La Corte d'appello aveva valorizzato, tra gli altri elementi, la relazione sentimentale intercorsa tra Borrelli e una componente della famiglia Forastefano, e aveva fatto riferimento al ruolo dell'uomo quale referente e intermediario rispetto alle attività imprenditoriali della cosca.

Secondo la Cassazione, però, il provvedimento non aveva individuato una specifica condotta posta in essere da Borrelli.

Anche il riferimento secondo cui il clan avrebbe imposto l'approvvigionamento di cemento presso una sua cava non risultava accompagnato da una risposta alla contestazione difensiva circa la stessa titolarità della cava.

La Corte territoriale aveva inoltre richiamato la «vicinanza» al gruppo mafioso emersa nell'operazione Kossa e precedenti risultanze dell'operazione Omnia, nelle quali Borrelli era stato indicato come persona legata alla criminalità organizzata locale e uomo di fiducia della famiglia Forastefano. Per la Cassazione, tuttavia, anche questi richiami erano formulati attraverso enunciati generici e non individuavano l'apporto concreto necessario a sostenere il giudizio di appartenenza.

Confische, perché l'annullamento riguarda anche i terzi

Una volta ritenuta viziata la qualificazione di Borrelli come soggetto socialmente pericoloso, la Cassazione ha considerato assorbite le ulteriori contestazioni riguardanti l'attualità della pericolosità, la durata della sorveglianza speciale e la confisca dell'immobile direttamente intestato al proposto.

Ma l'annullamento produce effetti anche sulle posizioni dei terzi interessati.

La Suprema Corte ricorda infatti che la pericolosità sociale del proposto costituisce presupposto della confisca di prevenzione. Questo vale anche per i beni formalmente intestati a terzi: possono essere confiscati come beni nella disponibilità del proposto soltanto se sussistono, a monte, i presupposti che consentono di qualificarlo come socialmente pericoloso e di collegare l'acquisizione patrimoniale all'attività illecita indicativa di quella pericolosità.

Per questo motivo l'annullamento è stato disposto anche rispetto alle posizioni di Giusy Borrelli, Benedetta Alexa Borrelli e Domenico Spingola, senza esaminare le ulteriori doglianze dei primi due e nonostante sia stato ritenuto infondato il motivo sulla competenza territoriale proposto da Spingola.

La discrasia sulle società

La Cassazione ha accolto anche il primo motivo presentato nell'interesse di Maria Giuseppina Forastefano per un distinto vizio del decreto.

Dalla motivazione della Corte d'appello emergeva l'intenzione di accogliere il gravame relativo alla Benny Market srl, ritenendo non provata la disponibilità indiretta della società in capo a Borrelli. Nel dispositivo, però, la revoca della confisca riguardava le quote della F.M.G. Supermercati srls e il relativo compendio aziendale.

Per la Cassazione esiste quindi una discrasia insanabile tra motivazione e dispositivo. Essendo stati formati e depositati contestualmente in un unico documento, non è possibile stabilire quale fosse la reale volontà del giudice né correggere direttamente l'errore in sede di legittimità.

Nuovo giudizio davanti alla Corte d'appello

La Quinta sezione penale ha quindi annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione.