Incendio del capannone a Corigliano, la Cassazione chiude il caso: confermate le condanne
Rigettati i ricorsi di Chiaradia e Bonafede: per la Suprema Corte regge la sentenza d’Appello di Catanzaro sull’incendio del 2022
Con una decisione che chiude il fronte dei ricorsi, la Corte di Cassazione ha messo la parola fine – almeno sul nodo centrale sollevato dalle difese – alla vicenda dell’incendio doloso del capannone-officina di Corigliano Calabro, avvenuto il 24 maggio 2022. Per i giudici di legittimità, i ricorsi presentati da Giovanni Chiaradia (classe 1967), Piero Francesco Chiaradia (classe 1973) e Marco Bonafede (classe 1992) sono infondati e la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 9 ottobre 2024 regge sotto tutti i profili censurati.
Il procedimento trae origine dal rogo di un capannone adibito a ricovero di autoveicoli e officina meccanica. Secondo la ricostruzione accolta nei giudizi di merito, l’incendio avrebbe avuto un movente ritorsivo: alla vigilia dei fatti vi sarebbe stato un contatto tra la persona offesa, titolare dell’attività, e Giovanni Chiaradia per una riparazione urgente di un’auto. Il rifiuto opposto dall’officina avrebbe innescato, secondo i giudici, la decisione di colpire l’azienda, fino alla pianificazione e all’esecuzione dell’azione incendiaria.
Il Tribunale di Castrovillari, giudicando in rito abbreviato, con sentenza del 17 ottobre 2023 aveva ritenuto i tre imputati responsabili, condannando Giovanni Chiaradia a 4 anni, 5 mesi e 10 giorni di reclusione e Piero Francesco Chiaradia e Marco Bonafede a 4 anni ciascuno. La decisione era stata integralmente confermata in appello il 9 ottobre 2024.
Nel quadro probatorio valorizzato dai giudici di merito figurano diversi elementi: le dichiarazioni della persona offesa sul contatto del giorno precedente al rogo, gli accertamenti dei vigili del fuoco, ma soprattutto intercettazioni e videoriprese eseguite in un altro procedimento e ritenute utilizzabili ai sensi dell’articolo 270 del codice di procedura penale. A ciò si sono aggiunti gli esiti di verifiche su materiale biologico riferibile alla persona entrata nell’area recintata dell’azienda – individuata in sentenza in Bonafede – e dichiarazioni ammissive rese da Giovanni Chiaradia. Un insieme di dati che, secondo i giudici, ha consentito di ricostruire il concorso dei tre imputati nell’azione incendiaria.
Il passaggio più delicato del processo resta l’aggravante del metodo mafioso, prevista dall’articolo 416-bis.1 del codice penale. Tribunale e Corte d’Appello hanno ritenuto che l’incendio non fosse una mera vendetta privata, ma una ritorsione idonea a generare assoggettamento, riaffermando una forza prevaricatrice percepita come riconducibile a un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso.
È proprio su questo punto che si sono concentrati i ricorsi. Giovanni Chiaradia ha denunciato un vizio di motivazione, sostenendo che si trattasse di una vicenda personale, che la persona offesa avrebbe inizialmente indicato altre possibili cause dell’incendio e che, comunque, il rogo non sarebbe avvenuto il giorno successivo al rifiuto, ma alcuni giorni dopo. Piero Francesco Chiaradia e Marco Bonafede hanno riproposto analoghe censure, richiamando anche il tema del necessario coefficiente psicologico ai sensi dell’articolo 59 del codice penale. Le difese hanno insistito su queste tesi con una memoria depositata il 7 novembre 2025.
La Cassazione, tuttavia, ha respinto tutte le doglianze. La Suprema Corte ha richiamato i principi consolidati in materia, chiarendo che l’aggravante non può fondarsi su un generico collegamento o sulla sola “caratura” criminale degli autori, ma richiede l’effettivo utilizzo del metodo mafioso, ossia l’impiego della forza intimidatrice del vincolo associativo in modo concretamente incidente e causalmente collegato alla commissione del reato. I giudici hanno ribadito anche la duplice struttura della norma: da un lato l’“avvalersi” delle condizioni mafiose, dall’altro l’“agevolare” un’associazione mafiosa.
Applicando tali criteri al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto logica e coerente la motivazione dei giudici di merito. La tempistica dell’azione, il movente ritorsivo e le modalità esecutive sarebbero indicativi di una condotta che, già nella fase di progettazione, avrebbe sfruttato un patrimonio di intimidazione mafiosa. In questa prospettiva, anche la difficoltà iniziale della vittima nel collegare subito il rogo al contatto con Chiaradia è stata letta come un elemento compatibile con l’effetto intimidatorio e con la percezione di una forza criminale capace di colpire senza esporsi.