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13/02/2026 ore 15.30
Cronaca

Ingiusta detenzione, la Cassazione nega l’indennizzo a Domenico Giorno

La Suprema Corte conferma il diniego della Corte d’appello di Catanzaro ritenendo sussistente la colpa grave per le condotte online considerate causalmente rilevanti, nonostante l’assoluzione definitiva per presunte finalità terroristiche

di Antonio Alizzi

La Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Domenico Giorno contro l’ordinanza del 24 marzo 2025 della Corte d’appello di Catanzaro, che aveva negato la riparazione per ingiusta detenzione in relazione alle misure cautelari subite nel corso di un procedimento penale per terrorismo.

Giorno era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dal 25 novembre 2020 al 2 dicembre 2021 e, successivamente, agli arresti domiciliari fino al 2 gennaio 2023, nell’ambito di un’indagine per il reato di autoaddestramento con finalità terroristiche. Per tale imputazione, l’imputato è stato assolto in via definitiva a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione e della successiva sentenza della Corte d’assise d’appello di Catanzaro, divenuta irrevocabile.

Nonostante l’esito assolutorio, il giudice della riparazione aveva escluso il diritto all’indennizzo, ritenendo integrato il presupposto ostativo della colpa grave ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale. Una valutazione che la Cassazione ha ora ritenuto corretta, respingendo integralmente il ricorso.

Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza confermata, l’indagine di merito aveva preso avvio da una segnalazione investigativa internazionale relativa all’attività svolta su Telegram da un profilo collegato all’utenza telefonica di Giorno, identificato con lo screen name “Mohamed”. Dagli accertamenti era emersa la partecipazione attiva e protratta nel tempo dell’utenza in 23 gruppi riservati di propaganda jihadista, accessibili solo a soggetti ritenuti affidabili, tra cui anche un canale riconducibile a un presunto mercato di compravendita di armi in Giordania.

Le immagini associate al profilo ritraevano simboli riconducibili all’Isis con scritte propagandistiche in lingua araba. Nel corso di una perquisizione domiciliare, inoltre, erano stati sequestrati dispositivi elettronici e una pen drive contenente file con istruzioni operative per l’uso di esplosivi e per il compimento di azioni terroristiche. Materiale che, pur non ritenuto sufficiente a integrare l’elemento oggettivo del reato contestato ai fini della condanna, è stato giudicato rilevante nella prospettiva cautelare.

Nel ricorso per Cassazione, Giorno aveva dedotto la violazione degli articoli 314 (codice procedura penale) e 43 (codice penale), sostenendo che la Corte territoriale avesse omesso di verificare l’effettiva incidenza causale della presunta colpa grave sulla detenzione e avesse, di fatto, rivalutato il compendio probatorio già superato dalla sentenza assolutoria. Aveva inoltre evidenziato il carattere meramente conoscitivo dell’attività svolta online e l’assenza di condotte materialmente idonee a fondare il reato.

La Suprema Corte ha respinto tali censure, ribadendo un principio consolidato: il giudice della riparazione è chiamato a svolgere una valutazione autonoma ed ex ante dei comportamenti processuali ed extraprocessuali dell’istante, al fine di accertare se questi abbiano dato causa, anche solo colposamente, all’applicazione della misura cautelare, a prescindere dall’esito assolutorio del giudizio di cognizione.

Applicando questo criterio, il Collegio ha ritenuto logica e coerente la motivazione della Corte d’appello, secondo cui la condivisione sistematica di contenuti jihadisti, la partecipazione a numerosi gruppi riservati, nonché lo scaricamento, la traduzione e la catalogazione di materiale di matrice islamista con istruzioni operative, abbiano contribuito a creare un’apparenza colpevole idonea a giustificare, in una valutazione preventiva, l’adozione delle misure cautelari.