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13/07/2024 ore 11.30
Cronaca

La Cassazione annulla l'ordinanza di custodia per Andrea D'Elia

Le intercettazioni effettuate mediante captatore informatico sono utilizzabili in procedimenti diversi solo se risultano indispensabili per l'accertamento di delitti indicati dall'art. 266, comma 2-bis, del codice di procedura penale
di Antonio Alizzi

La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare per Andrea D’Elia, emessa dal Tribunale di Catanzaro. Il caso tornerà al Riesame per un nuovo giudizio. La decisione della Cassazione si basa su diversi punti controversi relativi all’utilizzazione delle intercettazioni in diversi procedimenti.

Il caso di Andrea D’Elia

Il Tribunale di Catanzaro, il 3 ottobre 2023, aveva accolto l’appello del Pubblico Ministero contro l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), che il 10 maggio 2023 aveva rigettato la richiesta di custodia cautelare in carcere per Andrea D’Elia, giovane ragazzo cosentino. L’accusa imputava a D’Elia il reato di detenzione di due chilogrammi di marijuana, ai sensi dell’art. 73, comma 4 e 80 del d.P.R. 309/90.

Ricorso in Cassazione

Andrea D’Elia, tramite il suo difensore Cristian Bilotta, ha presentato ricorso per Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza:

  1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione: la difesa aveva sottolineato che le intercettazioni utilizzate come prova contro D’Elia erano state autorizzate in un diverso procedimento riguardante un tentato omicidio, per il quale era indagata un’altra persona. Secondo la difesa, il Tribunale non avrebbe applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite “Cavallo“.
  2. Inosservanza delle norme processuali: la difesa aveva contestato l’applicazione errata dell’art. 270, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sostenendo che le intercettazioni non potevano essere utilizzate nel procedimento a carico di D’Elia perché il reato contestato non rientrava tra quelli per cui è obbligatorio l’arresto in flagranza.

La sentenza della Cassazione

La Cassazione ha accolto il ricorso di Andrea D’Elia, ritenendo fondati i motivi relativi all’interpretazione dell’art. 270, comma 1-bis, del codice di procedura penale. In particolare, la Cassazione ha stabilito che: «Le intercettazioni effettuate mediante captatore informatico sono utilizzabili in procedimenti diversi solo se risultano indispensabili per l’accertamento di delitti indicati dall’art. 266, comma 2-bis, del codice di procedura penale». La Corte ha inoltre chiarito che le intercettazioni tra presenti, realizzate con captatore informatico, possono essere utilizzate solo per la prova di reati gravi come quelli di criminalità organizzata e terrorismo.

Prossima fase

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro dovrà ora riesaminare la richiesta di custodia cautelare alla luce dei principi stabiliti dalla Cassazione. Questo potrebbe portare a un diverso esito per D’Elia, che aveva contestato la validità delle prove a suo carico.