Amantea, la Cassazione annulla le assoluzioni di La Rupa e Socievole per tentata estorsione
Nuovo processo d’appello sull’accusa legata alle elezioni del 2017. Definitiva, invece, la prescrizione della turbativa elettorale
La Corte di Cassazione ha annullato le assoluzioni di Franco La Rupa e Marcello Socievole dall’accusa di tentata estorsione aggravata, disponendo un nuovo giudizio davanti a un’altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.
La seconda sezione penale, con la sentenza numero 30226 del 2026, ha accolto il ricorso del procuratore generale contro la decisione pronunciata il 15 gennaio scorso dai giudici d’appello. La Suprema Corte non ha stabilito la responsabilità dei due imputati, ma ha ritenuto giuridicamente errate e insufficienti le ragioni utilizzate per riformare la condanna di primo grado.
Resta invece invariata la prescrizione del reato di turbativa elettorale contestato a Franco La Rupa. Il ricorso presentato dall’imputato su questo punto è stato dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
L’accusa legata alle elezioni comunali di Amantea
La vicenda risale alle elezioni amministrative svoltesi ad Amantea nel giugno del 2017. Secondo il capo d’imputazione formulato all’epoca dalla procura di Paola diretta dal procuratore Pierpaolo Bruni, La Rupa avrebbe agito in qualità di sostenitore di una delle liste in competizione, mentre Socievole era candidato nella medesima formazione.
L’accusa sostiene che a Fabio Innocenti sarebbe stata prospettata la mancata proroga del contratto di lavoro a tempo determinato della compagna, Vanessa Damiano, qualora la donna e i suoi familiari non avessero votato per Socievole e per la lista alla quale apparteneva.
Attraverso questa presunta minaccia, i due imputati avrebbero tentato di ottenere un ingiusto profitto elettorale, esponendo la persona offesa a un danno rappresentato dalla possibile interruzione del rapporto di lavoro della compagna.
In primo grado La Rupa e Socievole erano stati condannati per tentata estorsione. La Corte d’appello di Catanzaro aveva successivamente ribaltato il verdetto, assolvendoli da questa contestazione e dichiarando prescritto il distinto reato di turbativa elettorale.
Perché la Corte d’appello aveva escluso l’estorsione
I giudici di secondo grado avevano riconosciuto l’efficacia intimidatoria della prospettazione relativa alla mancata proroga del contratto e il potenziale pregiudizio economico collegato alla perdita del lavoro.
Avevano però escluso la configurabilità dell’estorsione perché il possibile danno non sarebbe derivato direttamente da un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla persona minacciata. La decisione sulla proroga del contratto spettava infatti al datore di lavoro e non alla persona offesa.
La Corte territoriale aveva inoltre ritenuto che il vantaggio perseguito attraverso la richiesta di votare e procurare altri consensi avesse natura esclusivamente politica e non patrimoniale.
Il procuratore generale ha contestato entrambe le conclusioni, sostenendo che la Corte d’appello avesse interpretato in maniera eccessivamente restrittiva i concetti di atto dispositivo, danno patrimoniale e ingiusto profitto.
Il voto può costituire un atto dispositivo rilevante
La Cassazione ha accolto la tesi del procuratore generale, richiamando l’interpretazione estensiva ormai consolidata della nozione di atto di disposizione patrimoniale.
Secondo i giudici di legittimità, tale requisito non deve necessariamente consistere in un pagamento, nella sottoscrizione di un contratto, in una rinuncia formale o in un altro atto giuridico tipico. È sufficiente un comportamento della vittima capace di produrre un danno.
La sentenza richiama il principio secondo cui «l’atto di disposizione patrimoniale della vittima non deve integrare necessariamente un atto negoziale o giuridico in senso stretto, essendo sufficiente che si traduca in un comportamento latamente in grado di produrre danno».
Nel caso in esame, il comportamento che sarebbe stato richiesto alla persona offesa consisteva nel votare per Socievole e nel procurargli i consensi dei familiari. Qualora la richiesta non fosse stata accolta, sarebbe stata prospettata la mancata prosecuzione del rapporto lavorativo della compagna.
Per la Cassazione, una simile condotta può rientrare nella struttura dell’estorsione perché l’eventuale rifiuto avrebbe potuto incidere sulla sfera patrimoniale attraverso la perdita di una possibilità lavorativa. Nella nozione di danno, infatti, può rientrare anche «la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile».
Il possibile vantaggio economico derivante dall’elezione
La Suprema Corte ha censurato anche la conclusione secondo cui il profitto perseguito avrebbe avuto una natura soltanto politica.
Il vantaggio richiesto dal reato di estorsione deve essere interpretato in senso ampio e può comprendere qualsiasi utilità perseguita dall’autore della condotta. Nel caso di una competizione elettorale, secondo la Cassazione, il successo può produrre anche benefici economicamente valutabili.
La sentenza richiama, tra gli altri, il possibile conseguimento o consolidamento di cariche retribuite, i gettoni di presenza e la maggiore capacità dell’eletto di incidere sulla destinazione delle risorse pubbliche.
La condotta contestata, consistente nel chiedere alla persona offesa di votare e far votare per un determinato candidato, sarebbe stata quindi orientata a ottenere, almeno indirettamente, anche un profitto patrimoniale.
La motivazione ritenuta insufficiente
La Corte d’appello, dopo avere riconosciuto l’efficacia della minaccia e il possibile pregiudizio lavorativo, non avrebbe tratto le conseguenze giuridiche derivanti da queste valutazioni.
Secondo la Cassazione, la motivazione con cui era stata esclusa la natura patrimoniale del profitto risultava «essenzialmente asseverativa» e non spiegava adeguatamente perché gli eventuali vantaggi connessi all’elezione dovessero essere considerati economicamente irrilevanti.
I giudici territoriali non avrebbero inoltre assolto all’obbligo della cosiddetta motivazione rafforzata, necessaria quando una sentenza d’appello ribalta una precedente decisione di condanna. Le ragioni poste dal giudice di primo grado avrebbero dovuto essere esaminate e confutate puntualmente.
Resta prescritta la turbativa elettorale
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell’interesse di Franco La Rupa dall’avvocato Gregorio Barba contro la dichiarazione di prescrizione del reato di turbativa elettorale.
La difesa chiedeva di riqualificare la condotta come corruzione elettorale e di pronunciare un proscioglimento nel merito. Sosteneva, tra l’altro, che la possibile mancata proroga del contratto costituisse un evento futuro e incerto, inidoneo ad assumere un’effettiva valenza minatoria.
La Suprema Corte non ha esaminato nel merito queste censure. In presenza di una causa di estinzione del reato, e in mancanza di una rinuncia alla prescrizione, non possono essere svolti ulteriori accertamenti basati su presunti vizi della motivazione. Un eventuale annullamento con rinvio, infatti, obbligherebbe comunque il nuovo giudice a dichiarare immediatamente la prescrizione.