‘Ndrangheta a Cetraro, il gip smonta l’esistenza della nuova cosca
Dalle intercettazioni alla rete dei favoreggiatori: il gip ricostruisce l’indagine ma esclude, allo stato, l’esistenza di un sodalizio ’ndranghetista autonomo riconducibile a Scornaienchi
La richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti dei soggetti arrestati per la latitanza di Luca Occhiuzzi, trae origine da una articolata attività investigativa i cui esiti sono confluiti nell’informativa finale redatta dal Comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza. A coordinarla la Dda di Catanzaro con il supporto investigativo del Reparto operativo e del Nucleo Investigativo di Cosenza.
In principio fu “Frontiera”
L’indagine si inserisce nel solco di una più ampia attività investigativa sviluppatasi a seguito di una serie di eventi delittuosi verificatisi nel territorio di Cetraro e affonda le proprie radici nell’operazione “Frontiera”, che ha accertato in via definitiva l’esistenza della storica locale di ’ndrangheta riconducibile al clan Muto. Tale sodalizio è stato riconosciuto giudiziariamente con sentenza definitiva di condanna in data 15 settembre 2022.
Al di là delle risultanze che hanno condotto alla condanna degli appartenenti alla cosca Muto, l’attività investigativa successiva avrebbe fatto emergere ulteriori spunti di indagine. In particolare, l’attenzione degli inquirenti si sarebbe concentrata sull’operatività di un ulteriore gruppo criminale ritenuto facente capo a Giuseppe Scornaienchi, che avrebbe agito con l’assenso e in virtù di una legittimazione proveniente dalla stessa cosca Muto, oggetto di un procedimento penale nato nel 2022. In tale contesto si colloca anche la posizione di Luca Occhiuzzi, oggetto del presente procedimento, successivamente dichiarato latitante per essersi sottratto all’esecuzione di una precedente ordinanza applicativa di misura cautelare emessa nel settembre 2022.
’Ndrangheta a Cetraro, la Dda: «Occhiuzzi al vertice della cosca Scornaienchi»L’attività investigativa avrebbe inoltre mirato alla ricostruzione del circuito relazionale del latitante e delle condotte di favoreggiamento che, secondo l’accusa, sarebbero state poste in essere da più soggetti al fine di agevolarne la sottrazione alle ricerche dell’autorità giudiziaria. Le fonti di prova poste a fondamento dell’ordinanza cautelare sono individuate, da un lato, nelle risultanze già acquisite nel procedimento relativo al presunto gruppo facente capo a Scornaienchi, e, dall’altro, nelle emergenze investigative contenute nell’informativa finale del Nucleo investigativo di Cosenza.
Parola al gip
Particolare rilievo viene attribuito alle attività di intercettazione telefonica e ambientale, con specifico riferimento all’identificazione dei soggetti dialoganti. Il gip Roberta Cafiero evidenzia come tale identificazione risulti sorretta non soltanto dall’ascolto delle conversazioni, ma anche da una pluralità di riscontri, tra cui l’uso ricorrente di nomi propri e soprannomi, nonché dati conoscitivi sviluppati dalla polizia giudiziaria attraverso un’analisi incrociata dei dialoghi captati. La combinazione di tali elementi ha consentito agli operanti, ormai avvezzi alle singole impronte vocali, di procedere a un riconoscimento vocale soggettivo fondato sulla familiarità maturata nel corso dell’ascolto continuativo e sui successivi riscontri investigativi.
I dialoghi intercettati, secondo quanto riportato nell’ordinanza, apparirebbero spesso allusivi alla necessità di fornire supporto a Occhiuzzi durante la latitanza. Sebbene in più occasioni sia stato utilizzato un linguaggio criptico, l’opera di decodificazione sarebbe stata resa possibile dalla ricorrenza di elementi interni alle conversazioni, dalla reiterazione dei riferimenti e dall’attività investigativa di riscontro svolta parallelamente, culminata infine nella cattura del latitante.
Linguaggio criptico
Il giudice per le indagini preliminari ha sottolineato, tuttavia, la necessità di evitare una lettura frammentaria delle conversazioni intercettate, imponendosi una valutazione complessiva del contesto comunicativo e delle relazioni personali e sociali in cui i dialoghi si inseriscono.
Passando all’esame del primo capo della contestazione cautelare, il giudice osserva come, ai fini della verifica della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico di Occhiuzzi per la presunta partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, sia preliminare l’accertamento dell’esistenza stessa del sodalizio criminale di riferimento. Solo in un secondo momento può essere valutata la posizione individuale dell’indagato all’interno di tale contesto.
Sotto questo profilo, non residuano dubbi sull’operatività della cosca Muto, la cui esistenza risulta accertata da plurime sentenze passate in giudicato, a partire da quelle emesse nell’ambito dell’operazione “Frontiera”. Tali pronunce hanno delineato un quadro di pervasivo controllo del territorio e dell’economia locale, evidenziando l’imposizione di un sistema estorsivo diffuso e il monopolio di interi settori economici, dalla ristorazione alla gestione del pescato.
La presunta nuova cosca cetrarese
Diversa è invece la valutazione compiuta in ordine alla presunta nuova cosca facente capo a Scornaienchi Giuseppe. Secondo il giudice, allo stato degli atti, tale ricostruzione non trova riscontro neppure sul piano indiziario. Viene richiamata, in particolare, l’ordinanza cautelare emessa nel procedimento n. 4713/22, nella quale il gip del Tribunale di Catanzaro aveva escluso l’esistenza del gruppo oggetto di indagine, decisione attualmente sottoposta a vaglio in sede di appello cautelare.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, pur attestando la caratura criminale mafiosa di Scornaienchi e la sua militanza all’interno del clan Muto, vengono ritenute insufficienti a dimostrare la costituzione di una autonoma associazione ’ndranghetista da lui capeggiata. I collaboratori hanno riferito che Scornaienchi avrebbe ricevuto il “battesimo” e vari gradi all’interno del clan Muto e che avrebbe preso il posto del padre dopo la sua sottoposizione al regime del 41 bis, ma non hanno fornito elementi idonei a comprovare una sua autonomia criminale per derivazione e legittimazione dal clan Muto. Inoltre, tali dichiarazioni si fermano temporalmente agli anni compresi tra il 2010 e il 2013.
Dall’esame del materiale intercettivo e dei reati fine, non emergono riferimenti a un contesto associativo ’ndranghetista più ampio, né a rapporti con altri clan, né a un programma strutturato di assoggettamento ambientale. Non risultano chiariti, inoltre, la destinazione dei proventi dei reati contro il patrimonio, l’individuazione dei mandanti delle richieste estorsive, né l’inquadramento criminale di numerosi soggetti indicati come sodali, fatta eccezione per alcune posizioni specifiche.
No alla gravità indiziaria
Alla luce di tali considerazioni, il giudice conclude che, in assenza di un contesto associativo riconosciuto almeno sul piano cautelare, risulta particolarmente complesso collocare la posizione di Occhiuzzi all’interno di un sodalizio mafioso autonomo. Pur non sussistendo dubbi sulla caratura criminale dell’indagato e sulla sua contiguità a Scornaienchi e al contesto delinquenziale di riferimento, come emergente anche da altri procedimenti, gli elementi acquisiti non vengono ritenuti sufficienti a integrare, allo stato, i gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui al capo 1).
Secondo il giudice, non risulta dimostrato un apporto oggettivamente apprezzabile di Occhiuzzi alla vita o all’organizzazione di un nuovo sodalizio mafioso, né una stabile e organica compenetrazione nel tessuto organizzativo dell’associazione ipotizzata. Neppure la rete dei favoreggiatori della latitanza, per come ricostruita, consente di delineare un contributo partecipativo con ruolo di vertice, atteso che i soggetti coinvolti risultano, in larga parte, legati da vincoli familiari e non qualificabili come sodali intranei all’organizzazione contestata.