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16/09/2026 ore 12.49
Cronaca

Latitanza Occhiuzzi, inammissibile il ricorso Dda: Iacovo resta in libertà

La Suprema Corte ha respinto il ricorso della Procura contro l’annullamento degli arresti domiciliari. Anche il pg aveva chiesto l’inammissibilità

di Antonio Alizzi

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro contro l’annullamento della misura cautelare disposta nei confronti di Agostino Iacovo (classe 1986), indagato per il presunto favoreggiamento della latitanza di Luca Occhiuzzi.

Resta quindi ferma l’ordinanza numero 82/2026, con la quale il Tribunale della Libertà di Catanzaro aveva annullato gli arresti domiciliari applicati dal gip il 12 gennaio 2026. La difesa, rappresentata dagli avvocati Cesare Badolato e Valentina Moretti, aveva depositato una memoria chiedendo che il ricorso della Procura fosse dichiarato inammissibile. La stessa conclusione era stata formulata dal procuratore generale presso la Suprema Corte.

Il ricorso presentato dalla Dda di Catanzaro

L’impugnazione era stata proposta il 5 giugno 2026 dal procuratore aggiunto di Catanzaro Giulia Pantano. La magistrata aveva contestato al Riesame l’erronea applicazione degli articoli 378 e 416-bis.1 del codice penale, relativi all’ipotesi di favoreggiamento personale aggravato dall’agevolazione mafiosa.

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Secondo la Dda, l’attività investigativa avrebbe dimostrato che Iacovo svolgeva un ruolo di «collettore» e di «raccordo strategico» all’interno della presunta rete impegnata a sostenere la latitanza di Luca Occhiuzzi. Nel ricorso l’indagato veniva descritto come un «postino» a disposizione del sodalizio criminale nel quale Occhiuzzi avrebbe ricoperto una posizione apicale.

Le condotte contestate ad Agostino Iacovo

Tra gli elementi richiamati dalla Procura figurava una conversazione del 10 dicembre 2024. Secondo l’interpretazione accusatoria, Occhiuzzi avrebbe affidato a Iacovo un’«ambasciata» finalizzata a risolvere contrasti interni riguardanti la gestione di una somma di denaro.

La Dda aveva inoltre attribuito rilievo a una conversazione avvenuta il 22 gennaio 2025, dopo una serie di perquisizioni eseguite dai carabinieri alla ricerca del latitante. Per l’accusa, non si sarebbe trattato di semplici commenti, come ritenuto dal Tribunale del Riesame, ma di un confronto operativo destinato a verificare la tenuta del sistema di protezione.

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Nel ricorso erano stati citati anche altri episodi: la diffusione di informazioni sui controlli investigativi, la gestione di criticità relative al presunto rifugio di Occhiuzzi e l’intervento nelle tensioni tra persone vicine al latitante. La Procura riteneva che tali condotte dovessero essere valutate complessivamente e non come episodi isolati.

La decisione del Tribunale della Libertà

Il Riesame aveva escluso che gli elementi raccolti fossero sufficienti, nella fase cautelare, a configurare il favoreggiamento contestato. Alcune condotte erano state ricondotte a «meri commenti» o a manifestazioni di interesse, senza ravvisare il contributo concreto necessario per confermare la misura.

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La Dda aveva chiesto alla Cassazione di annullare quella decisione, sostenendo che anche la trasmissione di messaggi e informazioni potesse rappresentare un sostegno operativo alla latitanza. Con la dichiarazione di inammissibilità, tuttavia, l’ordinanza del Tribunale della Libertà conserva i propri effetti.

Il contesto della latitanza di Luca Occhiuzzi

Nel ricorso, Luca Occhiuzzi, alias “Bistecca”, veniva indicato come esponente di vertice delle cosiddette “giovani leve” del gruppo riconducibile a Giuseppe Scornaienchi e operante, secondo la ricostruzione accusatoria, sotto l’influenza del clan Muto di Cetraro.