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16/03/2022 ore 18.38
Cronaca

Le luminarie di Scarpelli e gli "appalti spezzatino": ecco perché fu tutto regolare

Depositate le motivazioni della sentenza che ha ritenuto infondate le accuse della procura contro dirigenti comunali e imprenditori di Cosenza
di Antonio Alizzi

Ci sono tanti “perché” nei motivi esposti dal tribunale di Cosenza circa la sentenza emessa in primo grado nell’ambito del processo sui cosiddetti “appalti spezzatino”, per i quali erano finiti a giudizio Arturo Mario Bartucci, Francesco Amendola, Antonio Amato, Carlo Pecoraro, Francesco Rubino, Francesca Filice, Michele Fernandez, Pasquale Perri, Giuseppe Sasso e Antonio Scarpelli, tutti assolti dal collegio presieduto dal presidente Carmen Ciarcia (giudici a latere Iole Vigna e Stefania Antico).

L’inchiesta “appalti spezzatino” partita da un articolo di giornale

Prima di entrare nel merito delle motivazioni, presenti nelle 26 pagine della sentenza, è necessario riavvolgere il nastro e partire dal momento in cui nasce l’inchiesta, all’epoca coordinata dal procuratore aggiunto Marisa Manzini, oggi sostituto procuratore generale di Catanzaro, e condotta dalla Guardia di Finanza di Cosenza. Il tutto nasce, quindi, da alcuni articoli di giornale, in cui si criticava l’operato dell’amministrazione comunale guidata dall’architetto Mario Occhiuto. Ed è un passaggio che il tribunale di Cosenza intende sottolineare per approfondire tutta l’indagine, i cui esiti sono stati ritenuti totalmente infondati.

“Appalti spezzatino” a Cosenza, il caso delle luminarie di Antonio Scarpelli

Uno dei primi casi trattati è stato quello del noleggio del gruppo elettrogeno di Med Labor (oltre alle luminarie e al palco modulare in acciaio zincato), nel 2014 rappresentata da Antonio Torsello, a cui è subentrato poi Antonio Scarpelli (difeso nel processo dall’avvocato Gianluca Garritano). Nel caso di specie, «non può affermarsi la indispensabilità di un appalto unitario concernente le tre diverse forniture», relative a un evento che si sarebbe dovuto svolgere sul Lungo Fiume. «Ed invero, quanto all’illuminazione artistica (36 palme alte 5 metri), è emerso come la Med Labor fosse l’unica impresa della zona a realizzare le luminarie con i soggetti richiesti dal committente (“i disegni che le venivano forniti”), mentre le altre ditte del settore avevano cataloghi con decorazioni predeterminate tra cui scegliere».

«Tale affidamento – evidenziano i giudici – non risulta del tutto scollegato da quello relativo al noleggio di un gruppo elettrogeno. Al riguardo, i testimoni Rosaria Succurro e Tiziaza Faraca, rispettivamente assessore e funzionario comunale dell’epoca, hanno evidenziato come l’improvvisa mancanza di energia elettrica avesse determinato problemi di conservazione dei generi alimentari per i commercianti che partecipavano alla manifestazione, i quali si erano rivolti al Comune. Esse stesse avevano posto il problema a Pecoraro nella sua qualità di ingegnere capo, il quale, aveva interpellato anche altre ditte», tra cui quelle facenti capo a Remo Florio, Stefano Le Pera e Luciano Delicato, riuscendo ad ottenere in termini di estrema urgenza, il noleggio della Med Labor.

Per cui, secondo il tribunale di Cosenza, «non vi sono elementi sulla base dei quali ritenere che il noleggio di un palco come quello sopra indicato fosse effettivamente pianificabile in precedenza, non emergendo da alcuna documentazione o prova orale che l’amministrazione comunale avesse preventivamente programmato tutte le attività da svolgere, le loro modalità, e tutte le conseguenti necessità in termini di beni e servizi». E dunque, scrive il presidente Ciarcia, «non vi è prova dell’elemento soggettivo del reato» tra Pecoraro, Torsello e Scarpelli, che «oltre alla cosiddetta doppia ingiustizia, caratterizza il delitto di cui all’art. 323 c. p. nella forma del dolo cosiddetto intenzionale».

Le altre luminarie del 2014

Un altro capo d’accusa riguardava le luminarie sempre del 2014, riguardanti i festeggiamenti della Madonna del Pilerio (50 soggetti fiori vintage), gli addobbi luminosi in occasione delle festività natalizie del dicembre 2013, gli addobbi luminosi per il centenario del Cosenza calcio (con realizzazione di luminarie a forma di testa di lupo) e la manifestazione Lungo Fiume Boulevard del giugno 2014. «Non risulta – sottolinea il tribunale di Cosenza – alcun artificioso frazionamento di un unico progetto/appalto, emergendo come la numerazione delle determine non rispecchi l’effettiva epoca di affidamento dei servizi, come emerge dai contratti di cottimo o dagli ordini di servizio, adeguandosi, piuttosto, alle esigenze dell’ufficio ragioneria (come evidenziato anche da Pecoraro in sede di interrogatorio dinanzi al gip e di dichiarazioni spontanee in dibattimento)».

Stessa cosa dicasi per gli addobbi luminosi per la chiesa di San Giuseppe e zone limitrofe, marzo 2015, festa patronale della Madonna del Pilerio, febbraio 2015. «Quanto alla determina 589/2015, relativa ad altro evento, quale la fiera di San Giuseppe in viale Mancini, deve evidenziarsi come il consulente grafologo di parte, dott.ssa Carmensita Furlano, abbia accertato la riferibilità della sottoscrizione in capo a Mario Colucci, all’epoca direttore f. f. del settore facente capo a Pecoraro».