Fondi migranti, Manoccio e Capparelli assolti in appello dalla Corte dei Conti. C’è anche Lucano | NOMI
Riformata integralmente la sentenza contabile di primo grado. La prescrizione riguarda tutti gli altri appellanti
Cade integralmente in appello, per intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa, la sentenza contabile relativa alla gestione dei finanziamenti destinati all'accoglienza dei migranti in Calabria negli anni 2011 e 2012. Tra gli appellanti assolti, come anticipato dal Dubbio, dalla domanda della Procura della Corte dei Conti figura anche Domenico “Mimmo” Lucano.
La Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti, con la sentenza numero 129/2026 depositata il 6 agosto, ha accolto gli appelli riuniti e riformato integralmente la decisione numero 215/2024 pronunciata in primo grado dalla Sezione giurisdizionale per la Calabria.
Il dato giuridico è essenziale: l'esito favorevole agli appellanti deriva dalla prescrizione dell'azione contabile e non da una pronuncia sul merito delle originarie contestazioni.
La Corte dei Conti dichiara prescritta l’azione
La vicenda riguardava un presunto danno erariale collegato all'utilizzo dei contributi pubblici destinati all'emergenza migratoria in Calabria.
Secondo l'impostazione della Procura contabile, nella gestione delle somme sarebbero state riscontrate irregolarità relative, tra l'altro, agli affidamenti, ai compensi riconosciuti, ai cosiddetti «posti a disposizione» e ai controlli sulle strutture coinvolte nell'accoglienza.
In primo grado la Sezione calabrese aveva accolto in parte le richieste della Procura e disposto condanne al risarcimento per importi complessivamente pari a diversi milioni di euro. La sentenza 215/2024 aveva interessato numerosi amministratori e rappresentanti di cooperative e associazioni. Per Lucano era stata indicata una somma superiore ai 530mila euro, da corrispondere in solido con altri soggetti. La precedente decisione era stata riportata anche dalla stampa nazionale nell'ottobre 2024. Ora quella pronuncia è stata integralmente riformata.
Per i giudici i fatti erano conoscibili già dal 2012
Il punto decisivo affrontato in secondo grado riguarda la decorrenza della prescrizione.
Gli appellanti avevano sostenuto che l'azione della Procura fosse stata esercitata quando il termine era già scaduto. La Corte ha condiviso questa impostazione, ritenendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il soggetto attuatore considerato interfaccia operativa del Commissario delegato, avesse una conoscibilità oggettiva dei fatti ritenuti dannosi già nel 2012, quando furono effettuati i pagamenti.
Il collegio non ha invece riconosciuto i presupposti per spostare in avanti il momento iniziale della prescrizione sulla base dell'alterità soggettiva o di un occultamento doloso del danno.
Di conseguenza, gli inviti a dedurre notificati tra aprile e giugno del 2021 sono stati considerati tardivi.
La legge del 2026 non cambia l’esito
Nelle motivazioni viene affrontata anche la modifica normativa introdotta dalla legge numero 1 del 2026 in materia di prescrizione.
La nuova disciplina, tuttavia, non è risultata determinante per la decisione: secondo il collegio, infatti, l'azione era già prescritta applicando i principi precedentemente vigenti.
La Corte ha quindi accolto gli appelli, dichiarato prescritta l'azione di responsabilità amministrativa e assolto gli appellanti dalla domanda proposta dalla Procura, compensando le spese del giudizio di secondo grado.
Il procedimento che coinvolgeva Mimmo Lucano
Lucano era stato chiamato in causa insieme a Giovanni Nisticò e ad altri soggetti nella parte del procedimento relativa alle risorse destinate all'accoglienza. Al centro dell'originaria ricostruzione figurava anche Salvatore Mazzeo, nominato soggetto attuatore nel 2011.
La controversia contabile coinvolgeva inoltre numerose cooperative sociali, associazioni, amministratori e rappresentanti di strutture convenzionate.
La decisione della Corte dei Conti riguarda esclusivamente il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile e va quindi tenuta distinta dalle altre vicende giudiziarie che negli anni hanno interessato Lucano e il cosiddetto modello Riace.
Con la sentenza 129/2026 viene meno, per intervenuta prescrizione dell'azione, la condanna contabile pronunciata in primo grado.
Tra gli avvocati impegnati nel giudizio d'appello figurano Mario Antonio Plutino, Vincenzo Ammendolia, Francesca Lancia, Tiziano Saporito, Benedetto Carratelli, Giuseppe Carratelli, Carlo Luigi Isabella, Riccardo Rosa, Gennaro Capparelli, Maria Irene Rotella, Salvatore Matera, Salvatore Zurzolo, Edoardo Giardino, Roberta Verginelli, Gennaro Terracciano, Amelia Cuomo, Romolo Reboa, Andrea Giuseppe Daqua, Giuliano Saitta, Valerio Zicaro, Vincenzo Medici, Natalia Paoletti e Riccardo Errigo.
I nomi degli appellanti
Salvatore Mazzeo, Le Rasole società cooperativa sociale, Caterina Spanò, Giuseppe Sera, Daniela Ferrari, Carmine Federico, Carlo Berardini, Promidea Società cooperativa sociale, Centro di solidarietà Il Delfino società cooperativa sociale, Calabriaccoglie Consorzio di cooperative sociali, Zingari 59 Società Cooperativa Sociale a r.l., Vincenzo Pati, Annamaria Costabile, Annamaria Marani, Coriss Cooperative Riunite Socio Sanitarie, Salvatore Maesano, Agorà Krotone Cooperativa sociale e Lumeno Pino Piero De Lucia, Nuovi Orizzonti, Silvestro Raso e Luisa Scalise, Società cooperativa Sociale Archè, Francesco Giordano, la Associazione Arci Riace Stignano e Cosimo Damiano Musuraca, Domenico "Mimmo Lucano, Antonio Rullo, Maria Immacolata Cesare, Giovanni Nisticò, Giovanni Manoccio, Pasquale Fragale, Gennaro Capparelli, Ilario Ammendolia, Francesco Cagliuso, Antonio Cavallo e Giovanni Riccio.