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14/07/2023 ore 22.30
Cronaca

«Non dimostrato il coinvolgimento di Saverio Abbruzzese nel narcotraffico»

I giudici di legittimità hanno demolito l'impianto accusatorio in ordine alla presunta partecipazione dell'imputato di "Reset" all'associazione a delinquere dedita al traffico di droga
di Antonio Alizzi

L’ordinanza di Saverio Abbruzzese è stata tra le poche annullate con rinvio dalla Cassazione in tema di narcotraffico, reato contestato dalla Dda di Catanzaro al presunto clan ‘ndranghetistico degli Abbruzzese Banana“. Una cosca imparentata con quella di Cassano Ionio, capace di gestire, secondo i pm antimafia, l’ingente traffico di droga nell’area urbana di Cosenza. Saverio Abbruzzese era inizialmente tra gli indagati di “Reset” raggiunti da misura cautelare e lo stesso attendeva le motivazioni della Cassazione che, a distanza di mesi dall’udienza tenutasi nel “Palazzaccio“, hanno rimesso in discussione la sua posizione cautelare.

Gli ermellini della sesta sezione penale avevano accolto il ricorso presentato dagli avvocati Antonio Quintieri e Matteo Cristiani, in ordine all’insussistenza dell’ipotesi accusatoria che il Riesame di Catanzaro, secondo i legali, non aveva valutato correttamente. E difatti, la Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza per un nuovo giudizio cautelare che, a questo punto, si terrà nelle prossime settimane.

Nessuna intercettazione riconducibile

Ma cosa emerge dal provvedimento completo depositato qualche giorno fa? La Cassazione è stata tranciante riguardo alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Francesco Noblea, Anna Palmieri e Franco Bruzzese. I giudici di legittimità infatti hanno scritto che nei confronti di Saverio Abbruzzese «non è stato contestato nessun reato fine e non vi sono ulteriori elementi indiziari provenienti da altre fonti di prova; nessuna conversazione intercettata riconducibile direttamente a Saverio Abbruzzese, nessuna conversazione in cui il nome del ricorrente sia evocato indirettamente nell’ambito di dialoghi tra soggetti coinvolti nei fatti, nessun atto di indagine comprovante anche solo un contatto tra il ricorrente d altri soggetti del gruppo criminale» hanno evidenziato i giudici della Suprema Corte.

«Il giudizio di gravità indiziaria – ha sottolineato la Cassazione – è stato fatto discendere solo dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia indicati senza, tuttavia, compiere, al di là di generiche affermazioni, la valutazione specifica delle stesse che, invece, la fattispecie in esame avrebbe imposto proprio in considerazione del fatto che le altre risultanze investigative sembrano non essere simmetriche rispetto alle stringate propalazioni dei collaboratori. Dichiarazioni, quelle dei collaboratori, che, come detto, evidenziano un elevato livello di genericità, in quanto fondate su un unico comune elemento di connessione, cioè dall’affermato coinvolgimento del ricorrente con l’attività criminale dello zio, soprattutto quanto al traffico di droga» ha affermato la sesta sezione penale.

Accuse generiche contro Saverio Abbruzzese

«Si tratta tuttavia di affermazioni non dotate di adeguata capacità dimostrativa, considerato che nessun fatto concreto è stato riferito dai collaboratori, nessun elemento specifico è stato indicato al fine di comprendere cosa il ricorrente facesse rispetto al sodalizio mafioso, come e quando egli si relazionasse con lo zio, come mai, a fronte delle affermazioni dei collaboratori di giustizia, non vi sia nessuna conversazione che interessi Saverio Abbruzzese, un solo verbale di osservazione che confermi il rapporto criminale che questi avesse con lo zio, un solo elemento che colleghi il ricorrente ad altri co-indagati» ha aggiunto la Cassazione. «Su tali specifiche questioni l’ordinanza è silente. Un giudizio di gravità indiziaria indistinto, fatto derivare da dichiarazioni a loro volta indistinte, generiche, non del tutto sovrapponibili, per nulla confermate aliunde. Ne deriva che l’ordinanza deve essere annullata; il Tribunale, alla luce delle considerazioni compiute, verificherà se e in che limiti sussistano i gravi indizi di colpevolezza per il ricorrente in relazione al reato per cui si procede».