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16/02/2026 ore 10.33
Cronaca

Omicidio Gaetani, niente carcere per Arcidiacono: Riesame respinge l’appello del pm

Il Tribunale conferma il no del gip alla misura richiesta dalla Dda di Catanzaro: indizi ritenuti insufficienti e riscontri non adeguati tra le dichiarazioni dei collaboratori

di Antonio Alizzi

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro chiude la porta alla custodia cautelare in carcere per Gianfranco Arcidiacono: il collegio della Seconda sezione penale ha rigettato l’appello del pubblico ministero, confermando l’ordinanza del gip che, il 22 settembre 2025, aveva respinto la richiesta di misura per difetto di gravità indiziaria. L’ordinanza è datata 9 dicembre 2025 ed è stata depositata il 14 febbraio 2026.

Al centro c’è l’inchiesta sull’omicidio di Giuseppe Gaetani, ucciso a Cassano allo Ionio la sera del 2 dicembre 2020. Arcidiacono, va precisato, è indagato e la sua posizione viene valutata in sede cautelare: non è un giudizio di colpevolezza, ma sulla tenuta degli indizi.

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Secondo l’impostazione accusatoria, Arcidiacono (difeso dall’avvocato Enzo Belvedere) sarebbe coinvolto come supporto nella fase operativa. Il Tribunale riassume così la contestazione: «Arcidiacono è indagato nell'odierno procedimento per delitti in materia di armi e omicidio pluriaggravato, anche ai sensi dell'art. 416 bis.1 c.p. In particolare, secondo il teorema accusatorio, il prevenuto avrebbe concorso a cagionare la morte di Giuseppe Gaetani, fornendo supporto logistico al gruppo di fuoco».

L’agguato e il contesto ricostruito nell’indagine

Nella ricostruzione contenuta nel provvedimento, l’agguato sarebbe stato portato a termine da un commando a bordo di un furgone: «Risulta dagli atti, in particolare, che un commando di killer, a bordo di un furgone, aveva raggiunto la vittima mentre si apprestava a scendere dall'auto davanti alla propria abitazione, esplodendo gli spari dall'interno del mezzo».

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Il contesto, sempre secondo l’ipotesi investigativa richiamata dal collegio, viene collocato negli ambienti di criminalità organizzata della Sibaritide: «Secondo l'impostazione accusatoria, il delitto era maturato negli ambienti di criminalità organizzata della Sibaritide e, nella specie, in seno alle cosche alleate Abbruzzese - Forastefano», con l’obiettivo – è la prospettazione descritta nell’ordinanza – di colpire una figura ritenuta strategica in quell’area.

Il presunto ruolo di Arcidiacono: il telefono e il “via libera”

Per la Procura, Arcidiacono avrebbe avuto un ruolo di collegamento nella fase esecutiva, legato a un telefono e a un segnale operativo. L’ordinanza lo riassume così: «Nel descritto contesto, Arcidiacono è ritenuto concorrente del delitto poiché avrebbe fornito supporto ai correi nelle fasi di pianificazione ed esecuzione, in particolare occupandosi di procurare e custodire un telefono cellulare nonché di ricevere telefonicamente e, a sua volta, di segnalare ai killer il via libera per eseguire l'agguato».

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Il cuore della discussione cautelare ruota attorno alle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, Luca Talarico e Gianluca Maestri, ritenuti a conoscenza dei dettagli per la loro contiguità o intraneità ai contesti criminali richiamati: «si registravano le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Talarico e Maestri».

Cosa dicono i collaboratori e perché, per il Riesame, non basta

La Procura antimafia di Catanzaro, rappresentata nel procedimento penale dal pm Alessandro Riello, appellando il no del gip, ha sostenuto che non sarebbe stata adeguatamente valorizzata la chiamata in causa di Maestri, considerata riscontrata dal racconto di Talarico. Il collegio però arriva alla conclusione opposta: «gli elementi acquisiti a carico di Arcidiacono sono insufficienti a comprovare il teorema di accusa».

Il Tribunale richiama i principi su cui si regge, in fase cautelare, l’uso delle dichiarazioni dei collaboratori, a partire dalla necessità di riscontri esterni: «Nella fase delle indagini preliminari, i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare, che devono essere tali da lasciar desumere la qualificata probabilità di attribuzione all'indagato del reato per cui si procede, possono fondarsi sulla dichiarazione precisa, coerente e circostanziata rilasciata anche da un solo collaboratore di giustizia, sempre che tale dichiarazione abbia trovato riscontro in elementi esterni, anche di natura logica, tali da renderne verosimile il contenuto».

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E aggiunge, sul tema del riscontro reciproco tra dichiarazioni, che questo può avvenire solo a precise condizioni: «Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano, ciascuna, dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva» e purché «siano concordanti nel loro nucleo essenziale».

Applicando quei criteri al caso concreto, il Riesame spiega perché non ritiene utilizzabile Talarico come “stampella” del racconto di Maestri sulla posizione di Arcidiacono: «Deve escludersi, a dispetto delle ragioni di gravame, che le dichiarazioni rese da Talarico possano fungere da adeguato riscontro al propalato di Maestri».

Il punto, per il collegio, è che Talarico non descrive un ruolo operativo nella fase esecutiva, ma un episodio precedente in cui Arcidiacono maneggia un telefono in un contesto che, da solo, non basta a “individualizzare” la sua partecipazione all’omicidio: «Alle dichiarazioni del Maestri - che ascrive all'Arcidiacono l'assunzione di un ruolo di intermediario nella fase esecutiva del delitto - non corrispondono propalazioni del Talarico convergenti in tal senso».

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E qui arriva uno dei passaggi chiave dell’ordinanza, in cui il Tribunale mette a fuoco cosa manca, sul piano logico e fattuale, per trasformare quell’episodio in un riscontro vero: «Tale circostanza non restituisce dati atti ad avvalorare il supporto logistico che Gianluca Maestri ascriveva ad Arcidiacono».

Il collegio elenca le carenze, sempre nella propria motivazione. Da un lato, l’episodio del telefono non chiarisce il “titolo” di quel maneggio né collega quel dispositivo a quello che, secondo Maestri, sarebbe servito a ricevere e trasmettere il via libera: «Le dichiarazioni rese da Talarico non offrono alcun contributo utile a chiarire se il dispositivo telefonico cui si fa riferimento fosse stato procurato e custodito dall'indagato e, comunque, non chiariscono a che titolo avesse maneggiato temporaneamente il dispositivo».

Dall’altro, e soprattutto, il Tribunale giudica illogico fare il salto conclusivo dal “breve impiego” del telefono al concorso nell’omicidio: «è apodittico asserire che dal breve impiego del telefono nei giorni precedenti al delitto riferito dal Talarico, sebbene avvenuto in presenza di alcuni dei presunti correi e in un contesto di ragionevole collegamento con il fatto di reato che ci si apprestava a compiere, possa trarsi conferma del coinvolgimento di Arcidiacono nella fase organizzativa ed esecutiva dell'omicidio».

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Neppure gli altri elementi valorizzati dall’accusa vengono ritenuti “individualizzanti”. Il fatto che, dopo l’omicidio, si sia notata la distruzione del dispositivo viene letto così: «è dato che, se del caso, comprova la connessione tra quel cellulare e l'omicidio ma non anche tra Arcidiacono e il fatto di reato». E anche l’episodio del tentativo “saltato” per incomprensione tra chi doveva inviare e chi ricevere l’sms, per il Riesame, non identifica Arcidiacono: «È elemento parimenti privo di alcun contenuto individualizzante rispetto alla persona di Arcidiacono».