Omicidio di Luca Bruni, Ettore Sottile «non partecipò alla fase esecutiva» del delitto di mafia
Rese note le motivazioni della Suprema Corte di Cassazione nei confronti del “contabile” del clan “Rango-zingari” di Cosenza
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro e ha rigettato il reclamo da Ettore Sottile, confermando così la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro del 3 ottobre 2024.
Sottile era stato condannato in primo grado dal Gup del Tribunale di Catanzaro, con rito abbreviato, all’ergastolo per il concorso nell’omicidio pluriaggravato di Luca Bruni, avvenuto il 3 gennaio 2012 a Castrolibero. L’imputato era stato accusato anche dell’occultamento del cadavere e del porto delle armi utilizzate per l’esecuzione del delitto, collegato agli equilibri tra cosche mafiose locali. Sottile all’epoca era il “contabile” del clan “Rango-zingari”, la cui operatività è stata accertata in maniera definitiva nel 2016.
La Corte d’Appello, accogliendo parzialmente l’istanza difensiva, aveva rideterminato la pena a 20 anni di reclusione, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle aggravanti, in considerazione del ruolo marginale di Sottile nella fase esecutiva dell’omicidio, che era stata affidata ai soli esecutori materiali.
La difesa di Sottile aveva contestato la sentenza, denunciando presunti vizi di motivazione e violazioni di legge, tra cui il divieto di bis in idem e la reformatio in peius, sostenendo che l’imputato non fosse stato partecipe attivo nell’eliminazione della vittima e criticando l’uso delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
La Cassazione ha respinto tutte le eccezioni, sottolineando che le circostanze attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e che il bilanciamento con le aggravanti era adeguatamente motivato. Anche le critiche alla valutazione della prova testimoniale dei collaboratori di giustizia sono state ritenute infondati, in quanto la sentenza d’appello aveva correttamente integrato tutte le dichiarazioni rilevanti e valutato la loro attendibilità in maniera autonoma.
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che la nullità parziale della precedente sentenza di primo grado aveva consentito al giudice di appello di riconsiderare i capi di imputazione 8, 9 e 10 senza violare il divieto di reformatio in peius. Le dichiarazioni aggiuntive dei collaboratori di giustizia, introdotte durante il nuovo processo abbreviato, non hanno modificato la sostanza della responsabilità di Sottile, che non aveva partecipato alla fase esecutiva ma aveva comunque avuto un ruolo marginale nella vicenda mafiosa. La difesa è rappresentata dagli avvocati Cesare Badolato e Pasquale Naccarato.