Operazione "Reset", torna in libertà anche Saverio Abbruzzese
Nessun elemento indiziario può sostenere le accuse e di conseguenza la misura cautelare del carcere nei confronti di Saverio Abbruzzese, uno dei 245 imputati del procedimento penale “Reset”. Lo ha deciso il Tdl di Catanzaro, in sede di Riesame, dopo l’annullamento con rinvio stabilito dalla Cassazione. I giudici hanno quindi accolto il ricorso presentato dagli avvocati Antonio Quintieri e Matteo Cristiani, i quali, come evidenziato anche dal collegio giudicante, avevano considerato come inattendibili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine alla partecipazione di Saverio Abbruzzese alla cosca di ‘ndrangheta degli “zingari” di Cosenza.
Saverio Abbruzzese libero, le motivazioni
«Ad un attento esame, le dichiarazioni delle menzionate fonti orali», per intenderci quelle dei pentiti, «non appaiono, di per sé sole, sufficienti a fondare, a carico del ricorrente, una prognosi di condanna in ordine al delitto al medesimo ascritto e per come allo stesso contestato nell’imputazione provvisoria, solo ove si pensi, da un lato, al tenore oltremodo generico e aspecifico delle medesime dichiarazioni, siccome tutte legate da un unico comun denominatore, ovvero ilcoinvolgimento di Saverio Abbruzzese, in via primaria, nei trattici illeciti di droga gestiti dallo zio Tonino “Strusciatappine” e, più in generale, nelle attività criminose del medesimo congiunto; considerato che dette affermazioni appaiono sfornite di adeguata capacità dimostrativa, nella misura in cui nessun fatto concreto e/o specifico episodio è stato direttamente attribuito al ricorrente dai collaboratori, né è stato puntualizzato in che termini e con quali modalità egli si relazionasse con lo zio» scrive il Riesame di Catanzaro.
In conclusione, «il compendio indiziario, fondato esclusivamente su dichiarazioni di collaboratori indistinte, generiche, non del tutto sovrapponibili, in assenza di ulteriori elementi significativi in chiave dimostrativa dell’appartenenza del ricorrente al sodalizio di ‘ndrangheta sub capo 1), non appare connotato da quel requisiti di gravità, precisione e concordanza che soli legittimano l’applicazione e il mantenimento del rimedio cautelare».