Processo Overture, assolto Alfredo Fusaro: non fu il mandante dell’aggressione
Le accuse riguardavano una serie di minacce, percosse e lesioni commesse ai danni di un dipendente delle Ferrovie della Calabria
Esiti opposti per Alfredo Fusaro e Gianfranco Fusaro nel giudizio d’appello del processo “Overture”. Il primo è stato assolto, ai sensi dell’articolo 530, secondo comma, del codice di procedura penale, da tutti gli episodi contestati al capo 57 perché non è stata raggiunta la prova del suo coinvolgimento. Per il secondo, invece, la Corte ha confermato la responsabilità per la partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e per le condotte di spaccio contestate al capo 13.
Alfredo Fusaro, le contestazioni della difesa
La difesa di Alfredo Fusaro aveva impugnato integralmente la sentenza di primo grado, contestando l’adeguatezza del quadro probatorio posto alla base della condanna.
Le accuse riguardavano una serie di minacce, percosse e lesioni commesse ai danni di un dipendente delle Ferrovie della Calabria, che avrebbe subito intimidazioni dopo avere segnalato presunte irregolarità attribuite ad alcuni colleghi. Secondo la ricostruzione accolta in primo grado, Fusaro avrebbe svolto il ruolo di mandante delle condotte violente.
La difesa aveva contestato innanzitutto l’attendibilità della persona offesa, costituitasi parte civile, sostenendo che le sue dichiarazioni non fossero state sottoposte a un controllo sufficientemente rigoroso. Erano stati richiamati il rapporto conflittuale con l’imputato, le pretese risarcitorie avanzate e alcune presunte contraddizioni su aspetti centrali della vicenda.
L’appello sottolineava inoltre l’assenza del nome di Fusaro nelle intercettazioni telefoniche, ambientali e veicolari acquisite durante le indagini. Nessuna attività investigativa diretta avrebbe documentato contatti, incontri o accordi tra l’imputato e gli autori materiali delle aggressioni. La responsabilità sarebbe stata pertanto desunta esclusivamente dal criterio del cui prodest, individuando Fusaro come il soggetto astrattamente interessato a intimidire il dipendente senza, però, disporre di elementi capaci di dimostrare un effettivo mandato.
La difesa aveva richiamato anche l’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame aveva escluso la gravità indiziaria per una parte degli episodi, la denuncia presentata dallo stesso Fusaro contro la persona offesa e le testimonianze che avrebbero descritto rapporti normali, privi di condotte minacciose.
Era stata inoltre contestata la costituzione di parte civile della società di mutuo soccorso coinvolta nella vicenda. Secondo la difesa, l’esclusione dell’aggravante del metodo mafioso avrebbe fatto venir meno il collegamento tra le condotte contestate e il danno lamentato dall’ente.
La Corte: «Manca la prova del mandato»
La Corte d’appello ha ritenuto fondato il gravame, rilevando che la responsabilità di Alfredo Fusaro non fosse stata dimostrata con certezza in nessuno dei tre episodi contestati.
Anche il procuratore generale aveva assunto una posizione parzialmente favorevole all’imputato, chiedendo l’assoluzione per l’episodio del 3 maggio 2018 e la dichiarazione di prescrizione per gli altri due. Il collegio è andato oltre tali conclusioni, disponendo l’assoluzione per tutti i fatti perché non commessi dall’imputato.
Secondo i giudici, dalle intercettazioni sarebbe emerso che l’incarico relativo all’aggressione del 27 aprile 2017 fosse stato affidato ad Apuzzo da una persona recatasi presso una pizzeria poco prima dei fatti. Non sarebbe stato però possibile identificare quel soggetto con Alfredo Fusaro.
In una conversazione, Apuzzo richiamava il precedente episodio riguardante la consegna di una mail, senza tuttavia affermare che anche quell’azione fosse stata commissionata dalla stessa persona. Per la Corte, l’esistenza di un disegno criminoso unitario sarebbe stata quindi ricavata attraverso un’inferenza non sostenuta da riscontri adeguati.
Neppure la collocazione dell’incontro presso una pizzeria situata nello stesso stabile della società di mutuo soccorso è stata ritenuta decisiva. Si tratta, secondo le motivazioni, di una circostanza congetturale, anche perché all’epoca dell’incontro Fusaro aveva già cessato di ricoprire la carica di presidente dell’ente.
I dubbi aumentano in relazione al terzo episodio, avvenuto il 3 maggio 2018, a notevole distanza temporale dai fatti precedenti e privo di elementi capaci di collegarlo all’imputato.
La Corte ha rilevato che il nome di Fusaro non compare nelle conversazioni tra Apuzzo, Gianfranco Sganga e gli altri soggetti coinvolti. Non risultano contatti con gli autori materiali, incontri preparatori o comunicazioni dalle quali ricavare il conferimento di un incarico.
Il movente ipotizzato in primo grado non è stato considerato sufficiente. La persona offesa aveva infatti rapporti conflittuali anche con altri soggetti, sicché l’interesse attribuito a Fusaro non poteva essere ritenuto esclusivo. È stato valutato in suo favore anche il fatto che avesse già presentato una denuncia per la diffusione dei propri dati personali, scegliendo di tutelarsi attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento.
La Corte ha quindi concluso che l’attribuzione delle aggressioni fosse fondata su sospetti e deduzioni non tradotti in riscontri investigativi. Non essendo stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio, Alfredo Fusaro è stato assolto da tutti gli episodi contestati al capo 57, ai sensi dell’articolo 530, secondo comma, del codice di procedura penale, per non aver commesso il fatto.
Gianfranco Fusaro, la difesa contesta il vincolo associativo
Differente la valutazione compiuta sulla posizione di Gianfranco Fusaro, condannato in primo grado per la partecipazione all’associazione dedita al traffico di stupefacenti e per le cessioni contestate al capo 13.
La difesa aveva sostenuto che nessun collaboratore di giustizia avesse indicato Fusaro come componente del gruppo. Le condotte attribuitegli sarebbero state circoscritte a due periodi, tra maggio e luglio 2017 e tra febbraio e marzo 2018, mentre l’associazione avrebbe operato per un arco temporale molto più ampio.
Secondo l’appello, le risultanze avrebbero documentato soltanto un rapporto bilaterale ed episodico con Massimo Imbrogno, senza collegamenti con gli altri imputati e senza la prova che Fusaro fosse consapevole di inserirsi in una struttura associativa. I contatti intercettati sarebbero stati riconducibili, al più, a singoli acquisti o cessioni di quantità modeste.
Per il capo 13, la difesa aveva inoltre contestato l’assenza di sequestri, perquisizioni e attività di osservazione capaci di confermare il significato attribuito alle conversazioni. Alcuni riferimenti a “sanitari” e “bidet” sarebbero stati collegati all’attività lavorativa di Fusaro nel settore termoidraulico. In subordine era stata chiesta la riqualificazione dei fatti nell’ipotesi di lieve entità prevista dall’articolo 73, quinto comma, del Testo unico sugli stupefacenti.
Le intercettazioni e il linguaggio convenzionale
La Corte ha respinto i motivi, ricordando che le intercettazioni possono sostenere un’affermazione di responsabilità anche in assenza di sequestri, purché il loro contenuto sia univoco e venga valutato complessivamente.
Nel caso di Gianfranco Fusaro, i giudici hanno ritenuto che le conversazioni documentassero un rapporto stabile con Imbrogno, forniture ripetute, pagamenti dilazionati e una rete di acquirenti nelle zone di Acri e Bisignano.
La spiegazione relativa all’attività termoidraulica non è stata considerata plausibile. Secondo la Corte, i riferimenti a “sanitari” e “bidet” erano inseriti in conversazioni riguardanti la qualità della merce, le lamentele degli acquirenti, la restituzione dei prodotti, le anticipazioni di denaro e i pagamenti successivi alla rivendita. In un dialogo venivano inoltre menzionati esplicitamente «erba» e «fumo».
Particolare rilievo è stato attribuito alla conversazione del 5 maggio 2017. Fusaro avrebbe parlato della propria rete di clienti, della distribuzione della sostanza ad Acri e Bisignano e dei periodici versamenti al fornitore: «Ogni dieci giorni gli sto portando mille euro». Per il collegio, tali riferimenti sarebbero incompatibili con la tesi di un’unica cessione occasionale.
Anche la restituzione di partite giudicate di qualità insufficiente è stata letta in chiave accusatoria. Le conversazioni mostrerebbero Fusaro intento a sottoporre la sostanza al giudizio dei propri clienti e a restituirla al fornitore qualora non fosse risultata conforme alle aspettative. Questa dinamica, secondo la Corte, confermerebbe l’esistenza di un’attività di redistribuzione.
Il rapporto con Imbrogno e il gruppo Falbo
Dalle intercettazioni del 26 luglio 2017 emergerebbe inoltre una stabile esposizione debitoria di Fusaro nei confronti dei fornitori. Imbrogno avrebbe sollecitato il pagamento delle somme dovute, mentre Fusaro avrebbe spiegato di essere in attesa di ricevere denaro dai propri clienti.
In una conversazione del 26 febbraio 2018, Imbrogno avrebbe proposto l’acquisto di una nuova partita di cocaina in arrivo. Fusaro avrebbe manifestato interesse per circa mezzo chilogrammo, facendo riferimento anche a successive forniture: «Come finisce prendiamo l’altra».
La Corte ha ritenuto irrilevante che Fusaro avesse intrattenuto rapporti prevalentemente con Imbrogno e che non fosse stato menzionato dai collaboratori di giustizia. Secondo le motivazioni, l’imputato sarebbe stato consapevole che Imbrogno operava per conto di Alfonsino Falbo, indicato durante una conversazione come il «principale».
Anche il riferimento agli «altri» spacciatori, rispetto ai quali Fusaro rivendicava la propria capacità di produrre ricavi, è stato interpretato come indice della consapevolezza di essere inserito in una rete più ampia. Un’ulteriore intercettazione documenterebbe l’acquisto di circa 500 grammi di droga da Imbrogno e il successivo prelievo presso l’abitazione utilizzata dal gruppo come luogo di custodia.
Per la Corte, la continuità degli approvvigionamenti, la pluralità delle sostanze, i pagamenti periodici e la rete di clienti gestita dall’imputato escludono anche la configurabilità del fatto di lieve entità.