Processo Overture, la Corte conferma il ruolo di vertice attribuito ad Alfonsino Falbo
Respinte le contestazioni difensive sull’associazione e sui reati-fine. Per i giudici, intercettazioni, sequestri e dichiarazioni delineano una gestione stabile del narcotraffico
Le intercettazioni, le attività di osservazione, i sequestri e le dichiarazioni acquisite nel corso del processo dimostrerebbero il ruolo di promotore e organizzatore attribuito ad Alfonsino Falbo nel gruppo al centro dell’inchiesta “Overture”. È la conclusione raggiunta dalla Corte d’appello nell’esaminare i motivi di impugnazione presentati contro la sentenza emessa il 23 aprile 2024 dal Tribunale di Cosenza.
La difesa aveva contestato innanzitutto la responsabilità dell’imputato per il reato associativo, sostenendo l’assenza di una struttura stabile e concretamente operativa. Secondo la prospettazione difensiva, il verdetto di primo grado si sarebbe fondato prevalentemente su intercettazioni interpretate in maniera non univoca e prive di adeguati riscontri esterni.
La difesa aveva inoltre evidenziato che il magazzino indicato come base logistica del gruppo non fosse intestato a Falbo, ma riconducibile a un suo familiare. Anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, secondo l’appello, non avrebbero descritto specifiche attività di direzione, organizzazione o finanziamento riconducibili all’imputato.
Tra le argomentazioni proposte figurava anche il richiamo a una sentenza pronunciata l’11 maggio 2023 dalla Corte d’appello di Catanzaro nei confronti di altri imputati coinvolti nello stesso contesto investigativo. Quella decisione, secondo la difesa, avrebbe escluso l’esistenza di un vincolo organizzativo unitario, riconducendo i fatti a condotte autonome ed episodiche.
La Corte ha respinto tale ricostruzione, ritenendo che le risultanze dovessero essere esaminate complessivamente. Secondo i giudici di secondo grado, il materiale probatorio delineerebbe una struttura nella quale Falbo avrebbe curato gli approvvigionamenti, individuato i luoghi destinati alla custodia della droga, coordinato la rete distributiva e gestito i rapporti economici con fornitori e acquirenti. Massimo Imbrogno e Vincenzo Laurato avrebbero invece svolto prevalentemente compiti esecutivi, occupandosi delle consegne, delle riscossioni e dei contatti con gli acquirenti.
La contestazione relativa all’arma
Con riferimento al capo 3, la difesa aveva contestato la prova della detenzione e del porto di un’arma da fuoco. L’accusa si era basata anche su una conversazione nella quale compariva il termine “piastrella”, interpretato dagli investigatori come un riferimento convenzionale a una pistola che Massimo Fortino avrebbe consegnato a Imbrogno affinché fosse destinata a Falbo.
L’arma non è mai stata sequestrata e non è stato possibile accertarne tipo o calibro. Fortino, sentito durante il processo di primo grado, aveva inoltre negato di aver consegnato una pistola, riferendo che i contatti con Imbrogno avrebbero riguardato la ristrutturazione di un locale.
La Corte ha tuttavia ritenuto che il significato delle conversazioni dovesse essere ricavato dall’intero contesto. I dialoghi, i rumori registrati e i riferimenti alla necessità di “provare” qualcosa sono stati interpretati come elementi dimostrativi della detenzione condivisa dell’arma. Secondo la ricostruzione accusatoria, Falbo, Imbrogno, Gianluca Stocchetti e Francesco Amendola si sarebbero recati nel magazzino per provarla, esplodendo alcuni colpi e tentando successivamente di ripararla dopo un inceppamento.
Il magazzino e il sequestro di droga
Un altro punto centrale dell’appello riguardava il deposito situato in contrada San Pietro, a Rende. Al suo interno erano stati rinvenuti 4,4 chilogrammi di hashish, un fucile mitragliatore e il relativo munizionamento.
La difesa aveva sostenuto che l’immobile fosse nella disponibilità di un familiare di Falbo e destinato ad attività lecite di deposito e ristrutturazione. Le intercettazioni non avrebbero dimostrato né il possesso delle chiavi da parte dell’imputato né la sua consapevolezza rispetto al contenuto del locale.
Di diverso avviso la Corte, secondo cui il deposito, sebbene formalmente intestato a un congiunto, sarebbe stato concretamente utilizzato da Falbo. Il familiare avrebbe dichiarato di non aver mai posseduto quel mazzo e che l’immobile era impiegato dal nipote fin dal 2006. Le immagini della videosorveglianza e le conversazioni avrebbero inoltre documentato i frequenti accessi di Falbo, Imbrogno e Laurato per depositare o prelevare sostanza stupefacente.
Particolare rilievo è stato attribuito a una conversazione del 6 ottobre 2017, nella quale Falbo avrebbe fatto riferimento alle «panette di fumo». Le immagini successive mostrerebbero Laurato uscire dal magazzino con confezioni rettangolari. Analoghi movimenti sarebbero stati compiuti nei giorni seguenti anche da Imbrogno.
La Corte ha valorizzato anche il comportamento tenuto dopo la perquisizione e l’arresto di Laurato del 23 novembre 2017. Falbo e Imbrogno avrebbero cercato informazioni sull’intervento della polizia giudiziaria, mentre un altro soggetto sarebbe stato incaricato di controllare il deposito. Per il collegio, anche la disponibilità manifestata da Falbo a sostenere le spese legali e la famiglia di Laurato rappresenterebbe un indice del rapporto associativo e della comune gestione del magazzino.
Le forniture a Gaetano Bartone
I capi 8 e 10 riguardano una serie di cessioni di cocaina che Falbo, Imbrogno e Laurato avrebbero effettuato in favore di Gaetano Bartone tra febbraio 2016 e agosto 2017.
La difesa aveva sostenuto che i rapporti documentati riguardassero prevalentemente Bartone e Imbrogno e non dimostrassero un coinvolgimento diretto di Falbo. Era stata inoltre richiamata la testimonianza della convivente di Bartone, la quale non avrebbe assistito personalmente alle singole cessioni.
La Corte ha attribuito valore alle dichiarazioni della donna, che avrebbe descritto acquisti continuativi di cocaina in quantità generalmente comprese tra venti e cinquanta grammi. Nel corso delle individuazioni fotografiche la testimone avrebbe riconosciuto Falbo come il soggetto con il quale venivano definiti gli accordi, Laurato quale addetto alle consegne e Imbrogno come partecipe alle trattative.
Le dichiarazioni sono state ritenute coerenti con le conversazioni intercettate, dalle quali emergerebbero forniture ripetute, pagamenti differiti e quantitativi destinati alla successiva suddivisione in dosi. Secondo la Corte, Falbo avrebbe gestito il rapporto di approvvigionamento, affidando a Imbrogno e Laurato la consegna materiale dello stupefacente e la riscossione del denaro.
I rapporti con Gianfranco Fusaro
Per il capo 12, relativo alle presunte cessioni di cocaina e hashish a Gianfranco Fusaro, la difesa aveva sostenuto che i contatti intercettati riguardassero rapporti di lavoro. I riferimenti a materiali e “sanitari” sarebbero stati interpretati erroneamente come espressioni convenzionali riferite alla droga.
La Corte ha invece ritenuto che il complesso delle conversazioni descrivesse un rapporto stabile di fornitura. Nei dialoghi si farebbe riferimento a dieci grammi di “cocozza”, a pagamenti da effettuare dopo la rivendita e a una possibile partita di circa mezzo chilogrammo. In altre conversazioni si discuteva della restituzione di due panetti, che avrebbero dovuto essere nascosti all’interno di una Citroën intestata a una società riconducibile a Falbo.
Per il collegio, Imbrogno avrebbe gestito materialmente i rapporti con Fusaro, mentre il denaro ricavato dalle forniture sarebbe stato destinato a Falbo. Questi elementi sono stati considerati compatibili con il ruolo direttivo attribuito all’imputato.
L’hashish custodito nell’abitazione
I capi 16 e 17 riguardano la detenzione di ingenti quantitativi di hashish custoditi, tra gennaio e marzo 2018, nell’abitazione di Giuseppina Carbone. Durante la perquisizione del 9 marzo 2018 furono sequestrati circa dieci chilogrammi di sostanza.
La difesa aveva contestato il coinvolgimento di Falbo, rilevando che le attività di osservazione non avrebbero documentato suoi accessi o movimenti di droga. Anche le conversazioni intercettate, secondo l’appello, non conterrebbero riferimenti univoci all’imputato.
La Corte ha ritenuto invece che, dopo l’arresto di Laurato, l’abitazione fosse stata utilizzata come nuovo luogo di custodia dello stupefacente. Le conversazioni documenterebbero la disponibilità delle chiavi in favore di Imbrogno e i suoi accessi per prelevare pacchi e confezioni indicate attraverso espressioni convenzionali.
Il coinvolgimento di Falbo è stato ricavato soprattutto da una conversazione con Manuel Forte, durante la quale l’imputato avrebbe dichiarato di avere a disposizione circa venti chilogrammi di hashish. Imbrogno sarebbe intervenuto illustrando le caratteristiche della sostanza e le modalità della possibile consegna.
Il sequestro dei dieci chilogrammi, secondo i giudici, costituirebbe il riscontro oggettivo dei dialoghi precedenti. La quantità rinvenuta sarebbe stata la parte residua di una partita più consistente progressivamente movimentata dal gruppo. La Corte ha attribuito valore anche all’attivazione di Falbo e Imbrogno per individuare un difensore dopo l’arresto della donna, considerando tale comportamento espressione di un interesse comune nella gestione della vicenda.
L’accusa di estorsione
La difesa aveva chiesto di riqualificare il fatto contestato al capo 18 come esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La vicenda riguarda la consegna di denaro o, in alternativa, di una Fiat Stilo per soddisfare un debito contratto da un terzo.
Secondo l’appello, la cessione dell’autovettura sarebbe stata concordata e non determinata da minacce. La Corte ha però ritenuto che le intercettazioni documentassero pressioni e intimidazioni finalizzate a ottenere la consegna del veicolo. L’auto sarebbe stata successivamente condotta presso l’autolavaggio riconducibile a Falbo, dove gli imputati avrebbero discusso della sua possibile vendita.
Per i giudici non ricorrerebbero i presupposti dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Le minacce sarebbero state rivolte a una persona estranea al rapporto debitorio e poste in essere, su indicazione di Falbo, da soggetti che non erano titolari del credito. La condotta è stata quindi mantenuta nella qualificazione di estorsione prevista dall’articolo 629 del codice penale.
La cessione ad Alberto Novello
Il capo 51 riguarda la cessione ad Alberto Novello di circa dieci grammi di cocaina per 700 euro. La difesa aveva evidenziato che il collaboratore aveva indicato Imbrogno e Laurato come autori della consegna materiale, senza riferire di contatti diretti con Falbo.
La Corte ha tuttavia ritenuto le dichiarazioni di Novello riscontrate dalle conversazioni relative alle successive richieste di pagamento. Un’intercettazione documenterebbe inoltre l’intervento diretto di Falbo nei confronti di Riccardo Gaglianese per recuperare il debito rimasto insoluto. Questo elemento è stato considerato coerente con il ruolo attribuito all’imputato nella gestione dei crediti derivanti dalle cessioni.
Il ruolo attribuito a Falbo
Nel respingere le contestazioni difensive, la Corte ha concluso che gli elementi relativi ai singoli reati-fine dimostrerebbero anche la partecipazione di Falbo all’associazione come promotore, organizzatore e dirigente.
Secondo le motivazioni, Falbo avrebbe gestito gli approvvigionamenti, la rete distributiva, i depositi e i rapporti economici, assumendo una posizione sovraordinata rispetto agli altri partecipi. A conferma di tale ruolo sono stati richiamati l’utilizzo del magazzino di Rende, la gestione delle attività dopo l’arresto di Laurato, il sostegno economico e legale assicurato ai sodali e alcune conversazioni nelle quali veniva indicato come il «principale».
La Corte ha ritenuto infondate anche le doglianze sul trattamento sanzionatorio. La pena base era stata determinata dal Tribunale nel minimo edittale di venti anni previsto per il promotore dell’associazione. Erano state inoltre riconosciute le attenuanti generiche, giudicate prevalenti sulle aggravanti e sulla recidiva, mentre gli aumenti applicati per i reati commessi in continuazione sono stati considerati contenuti e proporzionati alla gravità dei fatti.